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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1435/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO CARLINI (C.F. e C.F._2
GIUSEPPE RAFFAELLI ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3
loro studio in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore ,corrente in Vigevano (PV) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA LUIGI FIOCCHI (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MENOCCHIO 18
[...]
27100 PAVIA
RESISTENTE
contro
( ), CP_2 CodiceFiscale_5
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rodolfo Masera (C.F.: ), CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MADONNA 7 DOLORI 11
27029 VIGEVANO
RICORRENTE
e contro
(C.F. ,in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore,corrente in Torino
Rappresentata e difesa dall'Avv.FABIO MOLTENI(C.F.: ) ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Bellani n.1 Monza,
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue: nel corso dell'anno 2018, acquistava da Comedil s.r.l. in Liquidazione e concordato preventivo un capannone industriale con annessi terreni e pertinenze al prezzo di €
66.000,00.
Successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita, solamente dopo aver ricevuto le chiavi dell'immobile, scopriva che all'interno dell'immobile erano stati abbandonati da dei rifiuti industriali di cui sopportava i costi di rimozione. CP_1
pagina 2 di 7 Infatti, con ordinanza n. 652 del 2020, il Sindaco di Mede, sulla scorta degli accertamenti operati dall'ARPA e dal Comando dei Carabinieri di Pavia, ordinava a ed al CP_1
signor di rimuovere i rifiuti, in quanto responsabili in solido del loro smaltimento, Pt_1 ai sensi dell'art. 192, comma III, L. 152/2006, la prima per aver prodotto ed abbandonato i rifiuti ed il secondo per essere proprietario di fondi ove riposavano illegittimamente.
In forza dei predetti accertamenti, inoltre, la Provincia di Pavia, prima, e la Regione
Lombardia, poi, secondo le rispettive competenze, intimavano al signor ed a Pt_1
Comedil s.r.l. in liquidazione il pagamento di imposte e sanzioni originate dallo smaltimento illecito dei rifiuti per un ammontare complessivo che a seguito dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Lombardia in data 12 settembre 2023, risultava pari ad € 12.404,86.
Successivamente, vista l'inerzia di alle richieste della PA e dello stesso CP_1
ricorrente, il signor si faceva carico dello smaltimento dei rifiuti accollandosi un Pt_1 onere economico di € 40.000,00 oltre accessori.
Nel corso del sopralluogo in data 2 luglio 2019 i Carabinieri e i tecnici ARPA rinvenivano la “presenza di rifiuti speciali pericolosi (oli minerali e filtri autoveicoli, fissativi murali) e non pericolosi di natura edile abbandonati e accatastati alla rinfusa la cui stima indicativa è risultata non inferiore a 150 metri cubi.” [doc. 09].
Accertata, per quanto concerne i rifiuti rinvenuti, la violazione dell'art. 192, comma 1,
d.lgs. 152/2006, gli agenti ricollegavano l'abbandono dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi alla società originaria proprietaria, in quanto trattavasi di rifiuti “che per CP_1
loro natura (mattoni, coppi, pitture murali, fissativi murali, ecc.) erano correlati all'attività edile.
Chiedeva pertanto di essere manlevato e/o risarcito e comunque tenuto indenne da CP_1
tornata “ in bonis”, degli esborsi passati e futuri in ragione di fatti a questa
[...]
unicamente addebitabili nonché di accertare la responsabilità del Liquidatore Giudiziale, dottor il quale non informava, contrariamente ai propri doveri d'Ufficio, il CP_2
signor della presenza dei rifiuti. Pt_1
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_1
pagina 3 di 7 la società veniva spossessata dei beni e delle relative responsabilità di custodia dal 2010 e sino alla chiusura del concordato e non era responsabile delle eventuali omesse informazioni della procedura all'acquirente del bene.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e comunque di essere garantita in caso di soccombenza dal liquidatore giudiziale dott. . CP_2
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_2
in data 07.12.2010, la società Comedil S.r.l. in liquidazione depositava presso il Tribunale di Vigevano ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo, ex art. 160
L.F., e con successivo decreto del 22.12.2010 ne veniva disposta l'ammissione alla procedura, con nomina del Dott. Commissario Giudiziale. Per_1
Omologata la procedura con provvedimento del 04.07.2011 (doc. 2), il dott. CP_2
veniva nominato Liquidatore Giudiziale.
A seguito di inventario redatto in data 29.11.2011 (doc. 3), veniva nominato custode dei beni societari il sig. liquidatore e rappresentante legale della società in Persona_2
concordato.
In adempimento del proprio mandato, l'esponente poneva in vendita, inter alia, i beni poi acquistati dall'attuale ricorrente, il cui valore veniva stimato in misura pari ad euro
712.000,00, così come indicato dalla relazione di stima a firma dell'esperto Geometra
(cfr. doc. 5 ricorrente). Persona_3
Il perito summenzionato incaricato di valutare i beni nell'ambito del concordato, presa visione della consistenza dell'immobile e dell'area circostante, non rinveniva rifiuti di alcun genere ed anzi accertava la conformità urbanistica, igienico sanitaria e catastale dei beni: risultava pertanto che al momento di apertura della procedura non vi erano materiali industriali da smaltire.
Dopo che diversi esperimenti di vendita non avevano sortito alcun esito positivo, la società
Redil Store S.r.l. (doc. 4) formulava offerta irrevocabile di acquisto per il corrispettivo di euro 25.000,00 ed il resistente, ottenuta l'autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori
e del Commissario Giudiziale, procedeva alla vendita del lotto.
pagina 4 di 7 In particolare, con avviso di vendita pubblicato in data 02.11.2017 (doc. 5), il dott. CP_2
informava gli interessati della facoltà di visionare il lotto in oggetto prima della relativa asta pubblica fissata in data 20.12.2017. Il sig. mai avanzava richiesta di prendere Pt_1
visione del bene, al fine di valutare lo stato dei luoghi. In data 15.06.2018, in seguito all'avvenuta aggiudicazione dell'immobile sopra descritto a favore del ricorrente per il prezzo di euro 66.000,00, veniva stipulato relativo atto di compravendita a rogito Notaio
(cfr. doc. 7 ricorrente), con contestuale consegna delle chiavi. Per_4
L'attività del liquidatore giudiziale era stata del tutto corretta.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie ed in ogni caso di essere manlevato da . Controparte_3
Integrato il contraddittorio si costituiva la Compagnia di Assicurazione eccependo preliminarmente la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato e nel merito si associava alle difese del dott. chiedendo il rigetto delle domande delle controparti. CP_2
Scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa ,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva discussa,previo deposito di note autorizzate,all'esito dell'udienza tenutasi all'udienza del 10 aprile 2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I rifiuti rinvenuti in data 2 luglio 2019 dai Carabinieri del Gruppo Carabinieri Forestale di
Pavia, unitamente ai tecnici del Dipartimento di Pavia di ARPA Lombardia,nel corso del sopralluogo presso gli immobili e le relative pertinenze ubicati in Mede, alla via M.L. King
n. 9, alla presenza del ricorrente, quale proprietario che poteva consentire l'accesso all'area
[vd. verbale di sopralluogo e accertamento – doc. 09 parte ricorrente ].erano “rifiuti speciali pericolosi (oli minerali e filtri autoveicoli, fissativi murali) e non pericolosi di natura edile abbandonati e accatastati alla rinfusa la cui stima indicativa è risultata non inferiore a 150 metri cubi. [doc. 09 cit.]”.
pagina 5 di 7 Tali rifiuti ,venivano ritenuti dagli operanti riconducibili all'attività di in CP_1 quanto “la società in esercizio in tale area prima della procedura di concordato, svolgeva commercio al minuto e all'ingrosso di materiale edile e manufatti in cemento, materiali per pavimenti e rivestimenti, materiali da costruzione, legnami da opera, da rivestimento e da decorazione ed affini e succedanei (estratto da visura camerale del 18/06/2019 – ditta
”; - “l'area nel suo complesso risulta accessibile attraverso l'apertura del CP_1
cancello principale, chiuso con serratura e catena con lucchetto e ad oggi sono raggiungibili solo dall'attuale proprietario che ha preso possesso dell'area a partire dal 15 giugno 2018”;
- “lo stato di degrado dei rifiuti rinvenuti in data odierna, in parte ricoperti dalla vegetazione spontanea, consente di poter affermare che l'abbandono dei rifiuti di natura edile, non è avvenuto in tempi recenti” (doc. 9 di parte ricorrente). .
Concludono gli agenti che, alla luce dei rilievi svolti, “i rifiuti rinvenuti presso l'area di accertamento, sono pertanto riconducibili all'attività di commercio della summenzionata ditta ” (doc. 9 cit.). CP_1
Per quanto attiene alla posizione delle parti convenute il Dott. aveva solo il compito CP_2
di liquidare il patrimonio della predetta società.
La custodia dei beni veniva infatti affidata dal Commissario Giudiziale e dal Liquidatore giudiziale al legale rappresentante di il quale firmava Parte_2 per accettazione all'esito del verbale di inventario redatto in data 29 novembre 2011 presso la sede della società nel corso del quale non venivano segnalate eventuali anomalie rispetto alla perizia di stima(doc. 3 parte convenuta . CP_2
I dati documentali sono pertanto in contrasto con la valutazione dei CC operanti.
Ciò premesso per quanto riguarda i costi della smaltimento parte ricorrente ha acquistato i beni senza interessarsi dello stato dei luoghi – pur avendone tutte le facoltà – ed ha acquistato il lotto con atto di compravendita del 15.06.2018 (cfr. doc. 7 ricorrente), nel quale veniva espressamente dichiarato che “gli immobili come sopra descritti vengono trasferiti alla parte acquirente a corpo;
nel loro preciso stato attuale di fatto e di diritto ben noto alle parti contraenti”. Non vi è motivo per ritenere che si tratti di una inefficace clausola di stile soltanto perché parte ricorrente ha acquistato il bene senza visionarlo come era in suo potere fare. E' pertanto irrilevante stabilire con certezza il periodo in cui i rifiuti per cui è causa si sono accumulati ovvero se prima o dopo la conclusione della procedura concordataria.
pagina 6 di 7 Il limitato prezzo di acquisto pari a neppure un decimo del valore periziato è comunque indice dell'accettazione da parte del ricorrente del rischio di acquistare un bene in cui sarebbe stato necessario eseguire importanti lavori come avvenuto nel caso di specie.
Le sanzioni e i costi del ricorso al TAR potevano in ogni caso essere evitati ove parte ricorrente una volta acquistato l'immobile si fosse tempestivamente adoperata per la bonifica del terreno e lo smaltimento dei rifiuti.
Il ricorso,infondato,deve pertanto essere respinto.
La peculiarità della situazione giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
RESPINGE
Il ricorso di Parte_1
COMPENSA
Fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 06 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1435/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO CARLINI (C.F. e C.F._2
GIUSEPPE RAFFAELLI ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3
loro studio in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore ,corrente in Vigevano (PV) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA LUIGI FIOCCHI (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MENOCCHIO 18
[...]
27100 PAVIA
RESISTENTE
contro
( ), CP_2 CodiceFiscale_5
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rodolfo Masera (C.F.: ), CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MADONNA 7 DOLORI 11
27029 VIGEVANO
RICORRENTE
e contro
(C.F. ,in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore,corrente in Torino
Rappresentata e difesa dall'Avv.FABIO MOLTENI(C.F.: ) ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Bellani n.1 Monza,
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue: nel corso dell'anno 2018, acquistava da Comedil s.r.l. in Liquidazione e concordato preventivo un capannone industriale con annessi terreni e pertinenze al prezzo di €
66.000,00.
Successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita, solamente dopo aver ricevuto le chiavi dell'immobile, scopriva che all'interno dell'immobile erano stati abbandonati da dei rifiuti industriali di cui sopportava i costi di rimozione. CP_1
pagina 2 di 7 Infatti, con ordinanza n. 652 del 2020, il Sindaco di Mede, sulla scorta degli accertamenti operati dall'ARPA e dal Comando dei Carabinieri di Pavia, ordinava a ed al CP_1
signor di rimuovere i rifiuti, in quanto responsabili in solido del loro smaltimento, Pt_1 ai sensi dell'art. 192, comma III, L. 152/2006, la prima per aver prodotto ed abbandonato i rifiuti ed il secondo per essere proprietario di fondi ove riposavano illegittimamente.
In forza dei predetti accertamenti, inoltre, la Provincia di Pavia, prima, e la Regione
Lombardia, poi, secondo le rispettive competenze, intimavano al signor ed a Pt_1
Comedil s.r.l. in liquidazione il pagamento di imposte e sanzioni originate dallo smaltimento illecito dei rifiuti per un ammontare complessivo che a seguito dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Lombardia in data 12 settembre 2023, risultava pari ad € 12.404,86.
Successivamente, vista l'inerzia di alle richieste della PA e dello stesso CP_1
ricorrente, il signor si faceva carico dello smaltimento dei rifiuti accollandosi un Pt_1 onere economico di € 40.000,00 oltre accessori.
Nel corso del sopralluogo in data 2 luglio 2019 i Carabinieri e i tecnici ARPA rinvenivano la “presenza di rifiuti speciali pericolosi (oli minerali e filtri autoveicoli, fissativi murali) e non pericolosi di natura edile abbandonati e accatastati alla rinfusa la cui stima indicativa è risultata non inferiore a 150 metri cubi.” [doc. 09].
Accertata, per quanto concerne i rifiuti rinvenuti, la violazione dell'art. 192, comma 1,
d.lgs. 152/2006, gli agenti ricollegavano l'abbandono dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi alla società originaria proprietaria, in quanto trattavasi di rifiuti “che per CP_1
loro natura (mattoni, coppi, pitture murali, fissativi murali, ecc.) erano correlati all'attività edile.
Chiedeva pertanto di essere manlevato e/o risarcito e comunque tenuto indenne da CP_1
tornata “ in bonis”, degli esborsi passati e futuri in ragione di fatti a questa
[...]
unicamente addebitabili nonché di accertare la responsabilità del Liquidatore Giudiziale, dottor il quale non informava, contrariamente ai propri doveri d'Ufficio, il CP_2
signor della presenza dei rifiuti. Pt_1
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_1
pagina 3 di 7 la società veniva spossessata dei beni e delle relative responsabilità di custodia dal 2010 e sino alla chiusura del concordato e non era responsabile delle eventuali omesse informazioni della procedura all'acquirente del bene.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e comunque di essere garantita in caso di soccombenza dal liquidatore giudiziale dott. . CP_2
Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue: CP_2
in data 07.12.2010, la società Comedil S.r.l. in liquidazione depositava presso il Tribunale di Vigevano ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo, ex art. 160
L.F., e con successivo decreto del 22.12.2010 ne veniva disposta l'ammissione alla procedura, con nomina del Dott. Commissario Giudiziale. Per_1
Omologata la procedura con provvedimento del 04.07.2011 (doc. 2), il dott. CP_2
veniva nominato Liquidatore Giudiziale.
A seguito di inventario redatto in data 29.11.2011 (doc. 3), veniva nominato custode dei beni societari il sig. liquidatore e rappresentante legale della società in Persona_2
concordato.
In adempimento del proprio mandato, l'esponente poneva in vendita, inter alia, i beni poi acquistati dall'attuale ricorrente, il cui valore veniva stimato in misura pari ad euro
712.000,00, così come indicato dalla relazione di stima a firma dell'esperto Geometra
(cfr. doc. 5 ricorrente). Persona_3
Il perito summenzionato incaricato di valutare i beni nell'ambito del concordato, presa visione della consistenza dell'immobile e dell'area circostante, non rinveniva rifiuti di alcun genere ed anzi accertava la conformità urbanistica, igienico sanitaria e catastale dei beni: risultava pertanto che al momento di apertura della procedura non vi erano materiali industriali da smaltire.
Dopo che diversi esperimenti di vendita non avevano sortito alcun esito positivo, la società
Redil Store S.r.l. (doc. 4) formulava offerta irrevocabile di acquisto per il corrispettivo di euro 25.000,00 ed il resistente, ottenuta l'autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori
e del Commissario Giudiziale, procedeva alla vendita del lotto.
pagina 4 di 7 In particolare, con avviso di vendita pubblicato in data 02.11.2017 (doc. 5), il dott. CP_2
informava gli interessati della facoltà di visionare il lotto in oggetto prima della relativa asta pubblica fissata in data 20.12.2017. Il sig. mai avanzava richiesta di prendere Pt_1
visione del bene, al fine di valutare lo stato dei luoghi. In data 15.06.2018, in seguito all'avvenuta aggiudicazione dell'immobile sopra descritto a favore del ricorrente per il prezzo di euro 66.000,00, veniva stipulato relativo atto di compravendita a rogito Notaio
(cfr. doc. 7 ricorrente), con contestuale consegna delle chiavi. Per_4
L'attività del liquidatore giudiziale era stata del tutto corretta.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie ed in ogni caso di essere manlevato da . Controparte_3
Integrato il contraddittorio si costituiva la Compagnia di Assicurazione eccependo preliminarmente la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato e nel merito si associava alle difese del dott. chiedendo il rigetto delle domande delle controparti. CP_2
Scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa ,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva discussa,previo deposito di note autorizzate,all'esito dell'udienza tenutasi all'udienza del 10 aprile 2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I rifiuti rinvenuti in data 2 luglio 2019 dai Carabinieri del Gruppo Carabinieri Forestale di
Pavia, unitamente ai tecnici del Dipartimento di Pavia di ARPA Lombardia,nel corso del sopralluogo presso gli immobili e le relative pertinenze ubicati in Mede, alla via M.L. King
n. 9, alla presenza del ricorrente, quale proprietario che poteva consentire l'accesso all'area
[vd. verbale di sopralluogo e accertamento – doc. 09 parte ricorrente ].erano “rifiuti speciali pericolosi (oli minerali e filtri autoveicoli, fissativi murali) e non pericolosi di natura edile abbandonati e accatastati alla rinfusa la cui stima indicativa è risultata non inferiore a 150 metri cubi. [doc. 09 cit.]”.
pagina 5 di 7 Tali rifiuti ,venivano ritenuti dagli operanti riconducibili all'attività di in CP_1 quanto “la società in esercizio in tale area prima della procedura di concordato, svolgeva commercio al minuto e all'ingrosso di materiale edile e manufatti in cemento, materiali per pavimenti e rivestimenti, materiali da costruzione, legnami da opera, da rivestimento e da decorazione ed affini e succedanei (estratto da visura camerale del 18/06/2019 – ditta
”; - “l'area nel suo complesso risulta accessibile attraverso l'apertura del CP_1
cancello principale, chiuso con serratura e catena con lucchetto e ad oggi sono raggiungibili solo dall'attuale proprietario che ha preso possesso dell'area a partire dal 15 giugno 2018”;
- “lo stato di degrado dei rifiuti rinvenuti in data odierna, in parte ricoperti dalla vegetazione spontanea, consente di poter affermare che l'abbandono dei rifiuti di natura edile, non è avvenuto in tempi recenti” (doc. 9 di parte ricorrente). .
Concludono gli agenti che, alla luce dei rilievi svolti, “i rifiuti rinvenuti presso l'area di accertamento, sono pertanto riconducibili all'attività di commercio della summenzionata ditta ” (doc. 9 cit.). CP_1
Per quanto attiene alla posizione delle parti convenute il Dott. aveva solo il compito CP_2
di liquidare il patrimonio della predetta società.
La custodia dei beni veniva infatti affidata dal Commissario Giudiziale e dal Liquidatore giudiziale al legale rappresentante di il quale firmava Parte_2 per accettazione all'esito del verbale di inventario redatto in data 29 novembre 2011 presso la sede della società nel corso del quale non venivano segnalate eventuali anomalie rispetto alla perizia di stima(doc. 3 parte convenuta . CP_2
I dati documentali sono pertanto in contrasto con la valutazione dei CC operanti.
Ciò premesso per quanto riguarda i costi della smaltimento parte ricorrente ha acquistato i beni senza interessarsi dello stato dei luoghi – pur avendone tutte le facoltà – ed ha acquistato il lotto con atto di compravendita del 15.06.2018 (cfr. doc. 7 ricorrente), nel quale veniva espressamente dichiarato che “gli immobili come sopra descritti vengono trasferiti alla parte acquirente a corpo;
nel loro preciso stato attuale di fatto e di diritto ben noto alle parti contraenti”. Non vi è motivo per ritenere che si tratti di una inefficace clausola di stile soltanto perché parte ricorrente ha acquistato il bene senza visionarlo come era in suo potere fare. E' pertanto irrilevante stabilire con certezza il periodo in cui i rifiuti per cui è causa si sono accumulati ovvero se prima o dopo la conclusione della procedura concordataria.
pagina 6 di 7 Il limitato prezzo di acquisto pari a neppure un decimo del valore periziato è comunque indice dell'accettazione da parte del ricorrente del rischio di acquistare un bene in cui sarebbe stato necessario eseguire importanti lavori come avvenuto nel caso di specie.
Le sanzioni e i costi del ricorso al TAR potevano in ogni caso essere evitati ove parte ricorrente una volta acquistato l'immobile si fosse tempestivamente adoperata per la bonifica del terreno e lo smaltimento dei rifiuti.
Il ricorso,infondato,deve pertanto essere respinto.
La peculiarità della situazione giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
RESPINGE
Il ricorso di Parte_1
COMPENSA
Fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 06 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
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