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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 6893/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6893 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, vertente
TRA
Condominio di Via Eleonora D'Arborea n. 25 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Tommaso Campanella n. 21,presso lo Studio legale dell'Avv. Francesco Cannito, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E (in proprio e quale erede del Sig. ), elett.te CP_1 Controparte_2 domiciliata in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9, presso lo Studio Legale dell' Avv. Filippo Andreoli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellata e appellante incidentale -
E
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Controparte_16 Controparte_17
Roma, Viale Regina Margherita n. 1, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonino
Iacoviello, che li rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellati e appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12834/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di Via Eleonora D'Arborea n. 25 in Roma, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 12834/2022 che - a definizione del giudizio RG n. 28672/2016, promosso dallo stesso nei confronti di e e (a seguito di CP_1 Controparte_18
pag. 2/11 integrazione del contraddittorio in conseguenza della domanda riconvenzionale dei convenuti) di , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, - dichiarava estinto il
[...] Controparte_16 Controparte_17 giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c., condannando il Condominio al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa
e reietta: In accoglimento dell'appello per quanto esposto in narrativa riformare la sentenza n. 12834/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma –
Sez. V civile – RG n. 28672/2016, pubblicata 01/09/2022, accogliendo le conclusioni spiegate dagli appellanti in primo grado qui ribadite emettendo i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertata e dichiarata che la corte con accesso da via Eleonora D'Arborea n. 17/a è un bene di proprietà comune ai proprietari delle unità immobiliari del Condominio di Eleonora d'Arborea n.
25 in Roma, condannare la sig.ra al suo rilascio, con inibizione di CP_1 disporne come parcheggio di autovetture o mezzi a motore, con inibizione di disporne in contrasto con quanto deciso con delibera assembleare del
06/10/2014 e confermato con le successive delibere;
2) Ordinare alla convenuta e suoi aventi causa di cessare ogni molestia e turbativa;
3)
Condannare ex art. 614 bis c.p.c. l'appellata al pagamento della somma di
Euro 400,00, o quella diversa che sarà ritenuta equa, per ogni giorno violazione o inosservanza successiva all'ordine di inibizione;
4) In via gradata, in accoglimento dell'appello per quanto esposto in narrativa, in parziale riforma della sentenza n. 12834/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma –
Sez. V civile – RG n. 28672/2016, pubblicata 01/09/2022, accertato e dichiarato che l'estinzione del giudizio di primo è imputabile a fatto e causa dell'appellata, porre a suo carico le spese del giudizio di primo grado. 5) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio”. pag. 3/11 Si costituiva l'appellata (in proprio e quale erede del Sig. CP_1
) proponendo appello incidentale e così concludendo: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile o infondato l'appello proposto dal
Condominio di Via Eleonora d'Arborea n. 25, dando – altresì - atto della mancata impugnazione della sentenza parziale, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, a favore della Sig.ra CP_1
dell'area per cui è causa, censita al NCEU di Roma al foglio 589, part.
[...]
442, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere ad ogni formalità di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, più spese generali, CPA ed IVA di legge”.
Si costituivano gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17 proponendo appello incidentale e così concludendo: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, provvedere come segue: A. Accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la Signora tenuta al pagamento delle spese di CP_1 lite nella misura determinata dal Giudice di primo grado;
B. Condannare la
Signora appellata, al pagamento delle spese di lite anche del CP_1 presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dal Condominio di Via
Eleonora D'Arborea n. 25 nei confronti di e CP_1 CP_2
pag. 4/11 Formato con ricorso ex art. 702 bis al fine di sentir così provvedere: CP_18
- accertare la proprietà esclusiva dell'area cortilizia del Condominio di Via
Eleonora D'Arborea n. 25 in capo al condominio medesimo;
- condannare i convenuti al rilascio dell'area de qua con inibizione alla sosta di auto nonchè al risarcimento del danno ed in ogni caso al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio e per ogni inosservanza dello stesso.
Si costituivano i convenuti proponendo domanda riconvenzionale di usucapione dell'area cortilizia medesima.
Il Tribunale di Roma, mutato il rito e disposta la CTU, pur ritenendo la domanda di parte attrice fondata, riteneva tuttavia necessario - al fine di valutare la domanda subordinata di usucapione della medesima area cortilizia avanzata dai convenuti(il cui accertamento positivo avrebbe impedito l'emissione della pronuncia favorevole al condominio) - procedere preliminarmente alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, in quanto la domanda dei convenuti, se fondata, avrebbe determinato l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo ai convenuti medesimi con perdita delle quote di comproprietà delle quali erano titolari tutti i condomini.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale, così provvedeva: a) rigettava le eccezioni pregiudiziali;
b) rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dal condominio;
c) rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione della lite.
La convenuta provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti di tutti gli altri condomini i quali, costituitisi, eccepivano la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio poiché quest'ultimo aveva un contenuto parzialmente diverso da quello del ricorso introduttivo.
pag. 5/11 Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva così statuiva: “tenuto conto che la parte attrice, onerata di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti
i condomini, ha omesso di effettuare la citazione integrale degli stessi;
tenuto conto, altresì, che la citazione dei terzi che si sono costituiti è avvenuta per mezzo della notifica di un atto parzialmente diverso rispetto al ricorso originario, dato che determina la nullità (se non l'inesistenza) della citazione medesima (avendo la parte attrice notificato una domanda non corrispondente all'originaria e conseguentemente inammissibile) e che comprova, in sostanza, l'omessa integrazione del contraddittorio di soggetti considerati litisconsorti necessari, nel termine, da considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 307 CPC III co. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Tenuto conto di quanto considerato, il Condominio attore deve essere tenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite. Spese di cui al dispositivo, che si liquidano tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità dell'istruttoria nonché del numero delle parti coinvolte nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Letto l'art.
307 III co. CPC, dichiara estinto il giudizio;
2) Condanna il Condominio attore
a rimborsare alla convenuta, , le spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 3.2000,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna altresì il Condominio attore a rimborsare ai terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Avverso la predetta statuizione del Tribunale di Roma proponeva gravame il
Condominio de quo lamentando l'erroneità della stessa poiché il giudicante – a seguito della nullità dell'integrazione del contraddittorio - avrebbe dovuto dichiarare la sola inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione e non l'estinzione dell'intero procedimento, pronunciandosi dunque sulla domanda principale del Condominio.
La doglianza è infondata e va disattesa.
pag. 6/11 Atteso che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, i condomini sono litisconsorti necessari nelle cause di usucapione di porzioni immobiliari di cui - come nella fattispecie in esame - sia contestata la condominialità (Cassazione civile sez. II, 21/10/2020, n.22936: “Posto che nelle azioni dichiarative dell'accertamento della condominiali di beni immobili non
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, allorquando il convenuto non si limiti solo a sostenere la sussistenza della sua proprietà esclusiva, ma chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari di cui è contestata la nonché il riconoscimento o, comunque, l'accertamento Parte_1 dell'avvenuta usucapione di un diritto di servitù di passaggio sul bene della cui condominiali si controverte, deve essere integrato il contraddittorio nei riguardi di tutti quelli che sono (potenzialmente) contitolari del bene dedotto in giudizio”, da ciò consegue che nella specie il Tribunale ha correttamente statuito sull'estinzione dell'intero giudizio a seguito di omessa integrazione del contraddittorio ex art. 307 comma 3 c.p.c., poiché l'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai condomini dalla convenuta aveva un CP_1 contenuto parzialmente diverso da quello del ricorso introduttivo.
Dal riesame degli atti di causa appare documentalmente comprovato che, mentre la nell'atto di costituzione chiedeva in via riconvenzionale CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di parcheggio sull'area cortilizia, nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai condomini concludeva chiedendo invero l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione abbreviata o ordinaria dell'area per cui è causa come censita al NCEU ordinando al competente conservatore di provvedere come per legge: la suddetta diversità obiettiva del petitum determinava – come correttamente statuito dal giudicante di prime cure – l'omessa integrazione del contraddittorio con conseguente estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c.
pag. 7/11 La suddetta estinzione, diversamente da quanto assume l'appellante, non poteva che riguardare l'intero giudizio e non solo una parte di esso, poiché, come da principio sancito dalla Corte Suprema, la necessità della partecipazione di tutti i condomini al giudizio de quo è stata correttamente valutata dal Tribunale con riguardo al momento in cui i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano proposto la domanda riconvenzionale: “Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene
i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata” (Cassazione civile sez. II,
25/07/2005, n.15547), non potendo pertanto il Tribunale statuire alcunchè in assenza della partecipazione di tutti i condomini.
Assume altresì l'appellante l'“errata decisione fondata su errate premesse;
violazione e falsa applicazione degli artt. 307,310 e 102 c.p.c.” laddove il
Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che fosse onerato ad integrare il contraddittorio il Condominio invece della (la quale aveva CP_1 anche richiesto un termine per rinnovare le notifiche), condannandolo al pagamento delle spese di lite per una estinzione del giudizio determinata da integrazione del contraddittorio nulla per fatto imputabile integralmente alla convenuta CP_1
La doglianza è infondata e va respinta.
La decisione del Tribunale di Roma di integrazione del contraddittorio è stata sancita con sentenza parziale nei seguenti termini: “Rispetto a detta domanda
è necessario tuttavia procedere preliminarmente alla integrazione del contraddittorio (non disposta sin dal principio perché non necessaria laddove fosse emersa la titolarità dell'area in capo ai convenuti in ragione del titolo negoziale ed in tal modo l'infondatezza della domanda di parte attrice): se pag. 8/11 fondata, difatti, determinerebbe l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo ai convenuti con perdita delle quote di comproprietà delle quali sono titolari tutti i condomini (in quanto aventi causa dalle altre tre originarie comproprietarie dello stabile). È dunque indiscutibile che debba ordinarsi
l'integrazione del contraddittorio e successivamente valutarsi le istanze istruttorie avanzate dalle parti costituite. Dal momento che l'integrazione del contraddittorio dilaterebbe inevitabilmente tempi e costi di causa;
che le parti avevano ipotizzato una soluzione conciliativa;
che la corte per cui è causa è stretta e qualunque uso eventualmente possibile (laddove la domanda di usucapione venisse respinta) non potrebbe in ogni caso impedire o rendere disagevole l'accesso alla proprietà dei convenuti, si fissa una udienza interlocutoria onde verificare se le parti intendano proseguire nella lite ovvero abbiano meditato una soluzione conciliativa. In difetto, verrà dato un termine
a parte convenuta per l'integrazione del contraddittorio verso tutti i condomini. Allo stato può essere comunque decisa anche la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice: non è stato essendo stato allegato alcun danno patrimoniale che il condominio avrebbe subito dall'uso della corte da parte dei convenuti (che, vale sottolinearlo, anche nel caso per loro meno favorevole sono destinati a rimanere comproprietari dell'area e dunque ne avrebbero fatto comunque uso uti condomini, uso certamente lecito) la domanda può essere sin d'ora respinta”.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato rivolto dal Tribunale alla sola convenuta CP_1 bensì ad entrambe le parti in causa;
inoltre già con la suddetta sentenza viene respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Condominio attore per mancanza di prova in merito alla richiesta: proprio a seguito di detta soccombenza, a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado, il Condomino de quo, anche inottemperante rispetto all'ordine di integrazione del contraddittorio - viene correttamente dichiarato soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti in causa.
pag. 9/11 Per i suesposti motivi, la Corte respinge integralmente l'appello principale.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle suddette statuizioni, ivi compresi gli appelli incidentali delle parti appellate, e precisamente: la richiesta di accertamento e declaratoria del diritto di usucapione della va respinta CP_1 per i già esposti motivi, così come la domanda incidentale dei condomini appellati, che in sostanza aderiscono alla domanda dell'appellante principale, va respinta per le medesime motivazioni dell'appello principale.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in causa, attesa la reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal Condominio di Via Eleonora D'Arborea
n. 25 in Roma avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n.
12834/2022 nei confronti di nonché di CP_1 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
, ; CP_15 Controparte_16 Controparte_17
2. Respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
3. Respinge l'appello incidentale proposto da , Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
; Controparte_16 Controparte_17
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
pag. 10/11 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 6893/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6893 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, vertente
TRA
Condominio di Via Eleonora D'Arborea n. 25 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Tommaso Campanella n. 21,presso lo Studio legale dell'Avv. Francesco Cannito, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E (in proprio e quale erede del Sig. ), elett.te CP_1 Controparte_2 domiciliata in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9, presso lo Studio Legale dell' Avv. Filippo Andreoli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellata e appellante incidentale -
E
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Controparte_16 Controparte_17
Roma, Viale Regina Margherita n. 1, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonino
Iacoviello, che li rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellati e appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12834/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di Via Eleonora D'Arborea n. 25 in Roma, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 12834/2022 che - a definizione del giudizio RG n. 28672/2016, promosso dallo stesso nei confronti di e e (a seguito di CP_1 Controparte_18
pag. 2/11 integrazione del contraddittorio in conseguenza della domanda riconvenzionale dei convenuti) di , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, - dichiarava estinto il
[...] Controparte_16 Controparte_17 giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c., condannando il Condominio al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa
e reietta: In accoglimento dell'appello per quanto esposto in narrativa riformare la sentenza n. 12834/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma –
Sez. V civile – RG n. 28672/2016, pubblicata 01/09/2022, accogliendo le conclusioni spiegate dagli appellanti in primo grado qui ribadite emettendo i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertata e dichiarata che la corte con accesso da via Eleonora D'Arborea n. 17/a è un bene di proprietà comune ai proprietari delle unità immobiliari del Condominio di Eleonora d'Arborea n.
25 in Roma, condannare la sig.ra al suo rilascio, con inibizione di CP_1 disporne come parcheggio di autovetture o mezzi a motore, con inibizione di disporne in contrasto con quanto deciso con delibera assembleare del
06/10/2014 e confermato con le successive delibere;
2) Ordinare alla convenuta e suoi aventi causa di cessare ogni molestia e turbativa;
3)
Condannare ex art. 614 bis c.p.c. l'appellata al pagamento della somma di
Euro 400,00, o quella diversa che sarà ritenuta equa, per ogni giorno violazione o inosservanza successiva all'ordine di inibizione;
4) In via gradata, in accoglimento dell'appello per quanto esposto in narrativa, in parziale riforma della sentenza n. 12834/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma –
Sez. V civile – RG n. 28672/2016, pubblicata 01/09/2022, accertato e dichiarato che l'estinzione del giudizio di primo è imputabile a fatto e causa dell'appellata, porre a suo carico le spese del giudizio di primo grado. 5) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio”. pag. 3/11 Si costituiva l'appellata (in proprio e quale erede del Sig. CP_1
) proponendo appello incidentale e così concludendo: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile o infondato l'appello proposto dal
Condominio di Via Eleonora d'Arborea n. 25, dando – altresì - atto della mancata impugnazione della sentenza parziale, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, a favore della Sig.ra CP_1
dell'area per cui è causa, censita al NCEU di Roma al foglio 589, part.
[...]
442, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere ad ogni formalità di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, più spese generali, CPA ed IVA di legge”.
Si costituivano gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17 proponendo appello incidentale e così concludendo: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, provvedere come segue: A. Accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la Signora tenuta al pagamento delle spese di CP_1 lite nella misura determinata dal Giudice di primo grado;
B. Condannare la
Signora appellata, al pagamento delle spese di lite anche del CP_1 presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dal Condominio di Via
Eleonora D'Arborea n. 25 nei confronti di e CP_1 CP_2
pag. 4/11 Formato con ricorso ex art. 702 bis al fine di sentir così provvedere: CP_18
- accertare la proprietà esclusiva dell'area cortilizia del Condominio di Via
Eleonora D'Arborea n. 25 in capo al condominio medesimo;
- condannare i convenuti al rilascio dell'area de qua con inibizione alla sosta di auto nonchè al risarcimento del danno ed in ogni caso al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio e per ogni inosservanza dello stesso.
Si costituivano i convenuti proponendo domanda riconvenzionale di usucapione dell'area cortilizia medesima.
Il Tribunale di Roma, mutato il rito e disposta la CTU, pur ritenendo la domanda di parte attrice fondata, riteneva tuttavia necessario - al fine di valutare la domanda subordinata di usucapione della medesima area cortilizia avanzata dai convenuti(il cui accertamento positivo avrebbe impedito l'emissione della pronuncia favorevole al condominio) - procedere preliminarmente alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, in quanto la domanda dei convenuti, se fondata, avrebbe determinato l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo ai convenuti medesimi con perdita delle quote di comproprietà delle quali erano titolari tutti i condomini.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale, così provvedeva: a) rigettava le eccezioni pregiudiziali;
b) rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dal condominio;
c) rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione della lite.
La convenuta provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti di tutti gli altri condomini i quali, costituitisi, eccepivano la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio poiché quest'ultimo aveva un contenuto parzialmente diverso da quello del ricorso introduttivo.
pag. 5/11 Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva così statuiva: “tenuto conto che la parte attrice, onerata di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti
i condomini, ha omesso di effettuare la citazione integrale degli stessi;
tenuto conto, altresì, che la citazione dei terzi che si sono costituiti è avvenuta per mezzo della notifica di un atto parzialmente diverso rispetto al ricorso originario, dato che determina la nullità (se non l'inesistenza) della citazione medesima (avendo la parte attrice notificato una domanda non corrispondente all'originaria e conseguentemente inammissibile) e che comprova, in sostanza, l'omessa integrazione del contraddittorio di soggetti considerati litisconsorti necessari, nel termine, da considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 307 CPC III co. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Tenuto conto di quanto considerato, il Condominio attore deve essere tenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite. Spese di cui al dispositivo, che si liquidano tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità dell'istruttoria nonché del numero delle parti coinvolte nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Letto l'art.
307 III co. CPC, dichiara estinto il giudizio;
2) Condanna il Condominio attore
a rimborsare alla convenuta, , le spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 3.2000,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna altresì il Condominio attore a rimborsare ai terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Avverso la predetta statuizione del Tribunale di Roma proponeva gravame il
Condominio de quo lamentando l'erroneità della stessa poiché il giudicante – a seguito della nullità dell'integrazione del contraddittorio - avrebbe dovuto dichiarare la sola inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione e non l'estinzione dell'intero procedimento, pronunciandosi dunque sulla domanda principale del Condominio.
La doglianza è infondata e va disattesa.
pag. 6/11 Atteso che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, i condomini sono litisconsorti necessari nelle cause di usucapione di porzioni immobiliari di cui - come nella fattispecie in esame - sia contestata la condominialità (Cassazione civile sez. II, 21/10/2020, n.22936: “Posto che nelle azioni dichiarative dell'accertamento della condominiali di beni immobili non
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, allorquando il convenuto non si limiti solo a sostenere la sussistenza della sua proprietà esclusiva, ma chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari di cui è contestata la nonché il riconoscimento o, comunque, l'accertamento Parte_1 dell'avvenuta usucapione di un diritto di servitù di passaggio sul bene della cui condominiali si controverte, deve essere integrato il contraddittorio nei riguardi di tutti quelli che sono (potenzialmente) contitolari del bene dedotto in giudizio”, da ciò consegue che nella specie il Tribunale ha correttamente statuito sull'estinzione dell'intero giudizio a seguito di omessa integrazione del contraddittorio ex art. 307 comma 3 c.p.c., poiché l'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai condomini dalla convenuta aveva un CP_1 contenuto parzialmente diverso da quello del ricorso introduttivo.
Dal riesame degli atti di causa appare documentalmente comprovato che, mentre la nell'atto di costituzione chiedeva in via riconvenzionale CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di parcheggio sull'area cortilizia, nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai condomini concludeva chiedendo invero l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione abbreviata o ordinaria dell'area per cui è causa come censita al NCEU ordinando al competente conservatore di provvedere come per legge: la suddetta diversità obiettiva del petitum determinava – come correttamente statuito dal giudicante di prime cure – l'omessa integrazione del contraddittorio con conseguente estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c.
pag. 7/11 La suddetta estinzione, diversamente da quanto assume l'appellante, non poteva che riguardare l'intero giudizio e non solo una parte di esso, poiché, come da principio sancito dalla Corte Suprema, la necessità della partecipazione di tutti i condomini al giudizio de quo è stata correttamente valutata dal Tribunale con riguardo al momento in cui i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano proposto la domanda riconvenzionale: “Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene
i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata” (Cassazione civile sez. II,
25/07/2005, n.15547), non potendo pertanto il Tribunale statuire alcunchè in assenza della partecipazione di tutti i condomini.
Assume altresì l'appellante l'“errata decisione fondata su errate premesse;
violazione e falsa applicazione degli artt. 307,310 e 102 c.p.c.” laddove il
Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che fosse onerato ad integrare il contraddittorio il Condominio invece della (la quale aveva CP_1 anche richiesto un termine per rinnovare le notifiche), condannandolo al pagamento delle spese di lite per una estinzione del giudizio determinata da integrazione del contraddittorio nulla per fatto imputabile integralmente alla convenuta CP_1
La doglianza è infondata e va respinta.
La decisione del Tribunale di Roma di integrazione del contraddittorio è stata sancita con sentenza parziale nei seguenti termini: “Rispetto a detta domanda
è necessario tuttavia procedere preliminarmente alla integrazione del contraddittorio (non disposta sin dal principio perché non necessaria laddove fosse emersa la titolarità dell'area in capo ai convenuti in ragione del titolo negoziale ed in tal modo l'infondatezza della domanda di parte attrice): se pag. 8/11 fondata, difatti, determinerebbe l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo ai convenuti con perdita delle quote di comproprietà delle quali sono titolari tutti i condomini (in quanto aventi causa dalle altre tre originarie comproprietarie dello stabile). È dunque indiscutibile che debba ordinarsi
l'integrazione del contraddittorio e successivamente valutarsi le istanze istruttorie avanzate dalle parti costituite. Dal momento che l'integrazione del contraddittorio dilaterebbe inevitabilmente tempi e costi di causa;
che le parti avevano ipotizzato una soluzione conciliativa;
che la corte per cui è causa è stretta e qualunque uso eventualmente possibile (laddove la domanda di usucapione venisse respinta) non potrebbe in ogni caso impedire o rendere disagevole l'accesso alla proprietà dei convenuti, si fissa una udienza interlocutoria onde verificare se le parti intendano proseguire nella lite ovvero abbiano meditato una soluzione conciliativa. In difetto, verrà dato un termine
a parte convenuta per l'integrazione del contraddittorio verso tutti i condomini. Allo stato può essere comunque decisa anche la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice: non è stato essendo stato allegato alcun danno patrimoniale che il condominio avrebbe subito dall'uso della corte da parte dei convenuti (che, vale sottolinearlo, anche nel caso per loro meno favorevole sono destinati a rimanere comproprietari dell'area e dunque ne avrebbero fatto comunque uso uti condomini, uso certamente lecito) la domanda può essere sin d'ora respinta”.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato rivolto dal Tribunale alla sola convenuta CP_1 bensì ad entrambe le parti in causa;
inoltre già con la suddetta sentenza viene respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Condominio attore per mancanza di prova in merito alla richiesta: proprio a seguito di detta soccombenza, a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado, il Condomino de quo, anche inottemperante rispetto all'ordine di integrazione del contraddittorio - viene correttamente dichiarato soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti in causa.
pag. 9/11 Per i suesposti motivi, la Corte respinge integralmente l'appello principale.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle suddette statuizioni, ivi compresi gli appelli incidentali delle parti appellate, e precisamente: la richiesta di accertamento e declaratoria del diritto di usucapione della va respinta CP_1 per i già esposti motivi, così come la domanda incidentale dei condomini appellati, che in sostanza aderiscono alla domanda dell'appellante principale, va respinta per le medesime motivazioni dell'appello principale.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in causa, attesa la reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal Condominio di Via Eleonora D'Arborea
n. 25 in Roma avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n.
12834/2022 nei confronti di nonché di CP_1 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
, ; CP_15 Controparte_16 Controparte_17
2. Respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
3. Respinge l'appello incidentale proposto da , Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
; Controparte_16 Controparte_17
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
pag. 10/11 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
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