TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 933/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(CF. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PIOZZI FRANCESCA
E
(CF. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ST AN
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto il 29/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
SS (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2004).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 21/06/2006). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli assegni per la figlia”.
Sul punto, occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Ciò posto, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la stessa, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 04/11/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2004), contratto tra Parte_2 CP_1
, in data 29/05/2004, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così
[...] come confermate all'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 933/2025 V.G.
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 16/06/2026, , disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito, entro le ore 9.00 dello steso 16.6.2026,di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(CF. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PIOZZI FRANCESCA
E
(CF. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ST AN
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto il 29/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
SS (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2004).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 21/06/2006). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli assegni per la figlia”.
Sul punto, occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Ciò posto, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la stessa, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 04/11/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2004), contratto tra Parte_2 CP_1
, in data 29/05/2004, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così
[...] come confermate all'udienza del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 933/2025 V.G.
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 16/06/2026, , disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito, entro le ore 9.00 dello steso 16.6.2026,di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti