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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2013/2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione il 29/04/2025 e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
elettivamente domiciliati in Vesime (AT), Piazza Vittorio Emanuele II n. C.F._2
12, presso lo Studio dell'Avv. Paola Murialdi del Foro di Alessandria (C.F.:
) che li rappresenta e difende, domiciliati presso il difensore, come da C.F._3
mandati in calce all'atto di citazione;
Ricorrenti
Contro
, nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._4
Resistente contumace
Oggetto: usucapione immobiliare ex art. 1158 c.c. CONCLUSIONI: per attori: vedi prima memoria ex art. 171ter datata 6 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte i signori e Parte_1 [...]
, dopo aver premesso di essere proprietari pro quota della unità immobiliari site nel Parte_2
Comune di Nizza Monferrato ed individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Nizza Monferrato
al fol. 27 p.lle 589 sub.1 e sub. 2 ed al Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato al fol. 27
p.lle 189, 588, 603 (Doc. 1) in forza di successione del signor - convenivano in Persona_1
giudizio la sopra generalizzata convenuta, in qualità di unica erede degli intestatari del bene immobile oggetto della domanda, come da allegate visure catastali e correlate ricerche anagrafiche degli eredi (docc. 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28), esponendo che gli stessi, in proprio e quali aventi causa del defunto (marito della signora Persona_1 [...]
e padre del signor da oltre venti anni erano nel possesso esclusivo, Parte_2 Parte_1
pacifico, pubblico e ininterrotto del bene che risulta ad oggi così censito:
al Catasto Terreni di Nizza Monferrato nel foglio 27 della particella 273, R.D. € 14,02, R.A. €
8,41;
In particolare, gli attori esponevano che sia essi sia, prima, il loro avente causa si erano sempre comportati come unici proprietari del bene in questione, utilizzandolo quindi in via esclusiva e curandone la pulizia e la manutenzione e che nessun'altra persona ne aveva avuto il possesso.
Con riferimento agli altri intestatari degli immobili, nessuno si era mai occupato degli stessi,
lasciandone pacificamente il possesso esclusivo agli odierni attori, i quali agivano al fine di essere dichiarati unici proprietari dei suddetti beni, per compiutasi usucapione ventennale.
La convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
Con memoria n. 1 ex art. 171 ter, gli attori precisavano di aver stipulato in data 24 settembre 2024
atto di vendita immobiliare Notaio di Acqui Terme Rep. 18653 Raccolta 12743 con il Per_2 quale veniva fatto espresso riferimento alla pendenza della presente causa ai fini dell'accertamento del loro acquisto per usucapione della proprietà del terreno (doc. 21, p. 11).
Il giudice istruttore - dopo aver disposto la prova per testi richiesta dalle parti attoree e dopo aver proceduto all'escussione dei testi e - tratteneva la causa per la decisione all'udienza Tes_1 Tes_2
del 29 aprile 2025.
La domanda attorea deve essere accolta.
Con la prima deposizione testimoniale, infatti, è emerso che, da più di venti anni, gli odierni attori e prima di loro, il dante causa signor marito e padre degli attori, sono stati gli unici a Persona_1
prendersi cura del terreno in oggetto. Il teste ha altresì confermato che non aveva mai visto nessun altro all'infuori degli attori sul medesimo, ad eccezione del signor , il quale, per Persona_3
alcuni anni, aveva provveduto a curare i terreni in forza di accordi assunti con Persona_1
Anche il secondo teste, dopo aver premesso di aver concluso con i un contratto di affitto di Per_1
alcuni fondi agricoli di cui gli stessi sono proprietari e confinanti con il terreno oggetto di causa, ha chiarito che, anche se quest'ultimo non era stato inserito nell'accordo, su invito della famiglia lo aveva tenuto pulito e ne aveva curato i filari presenti. Per_1
Ha altresì confermato che non vi aveva mai visto altre persone eccetto il signor Testimone_3
che lo aveva coltivato all'incirca per uno/due anni sempre su incarico dei Per_1
Alla luce di quanto riferito dai testi, appare evidente che gli odierni attori, con i comportamenti sopra indicati, manifestavano chiaramente la volontà di possedere il terreno oggetto della presente causa come se ne fossero gli esclusivi proprietari.
Ad ulteriore conferma di tale assunto, si pone altresì l'atto notarile di compravendita immobiliare
Rep. 18653, Racc. 12743, prodotto nel presente giudizio (doc. 21), con cui gli odierni attori hanno disposto la vendita anche del terreno oggetto di causa, previo accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore, comportandosi pertanto da effettivi proprietari del bene.
Gli attori e prima di loro il dante causa h anno quindi preso possesso da oltre Persona_1
vent'anni del terreno di cui al foglio 27, particella 273, limitrofo alle particelle di loro proprietà. Gli unici ad avere l'accesso all'immobile in questione, almeno negli ultimi venti anni, sono stati i medesimi mentre nessuno, tantomeno la convenuta, ha mai contestato il loro ventennale possesso o avanzato diritti nei loro confronti.
Appare inoltre soddisfatto nel caso di specie il requisito normativo della durata dell'usucapione di beni immobili ex art. 1158 c.c., anche a fronte del meccanismo previsto dall'art. 1146, comma 1,
c.c. di “successione nel possesso” tale per cui il possesso della cosa da parte del de cuius continua nell'erede a partire dal momento di apertura della successione.
Quanto sin qui specificato, tanto più in mancanza di opposizione da parte della convenuta,
consente di ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie acquisitiva a titolo originario prevista dall'art. 1158 c.c., per cui il Tribunale accerta che e , in Parte_1 Parte_2
forza di usucapione ventennale in proprio e quali aventi causa ex art. 1146 c.c. del de cuius Per_1
sono gli unici proprietari dell'immobile descritto nella parte dispositiva.
[...]
Atteso che non è stata svolta opposizione alla domanda, le spese della lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accerta che, in forza di usucapione ventennale – nato a [...] Parte_1
il 20 gennaio 1966, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16 dicembre 1944 (c.f.: ), hanno acquistato per usucapione, in proprio ed in C.F._5
qualità di eredi di il seguente bene immobile: Persona_1
- nel Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato (AT):
a) foglio 27, particella 273, R.D. € 14,02, R.A. € 8,41;
2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza, ad istanza della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa interamente fra le parti le spese della lite.
Così deciso in Alessandria, il 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2013/2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione il 29/04/2025 e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
elettivamente domiciliati in Vesime (AT), Piazza Vittorio Emanuele II n. C.F._2
12, presso lo Studio dell'Avv. Paola Murialdi del Foro di Alessandria (C.F.:
) che li rappresenta e difende, domiciliati presso il difensore, come da C.F._3
mandati in calce all'atto di citazione;
Ricorrenti
Contro
, nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._4
Resistente contumace
Oggetto: usucapione immobiliare ex art. 1158 c.c. CONCLUSIONI: per attori: vedi prima memoria ex art. 171ter datata 6 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte i signori e Parte_1 [...]
, dopo aver premesso di essere proprietari pro quota della unità immobiliari site nel Parte_2
Comune di Nizza Monferrato ed individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Nizza Monferrato
al fol. 27 p.lle 589 sub.1 e sub. 2 ed al Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato al fol. 27
p.lle 189, 588, 603 (Doc. 1) in forza di successione del signor - convenivano in Persona_1
giudizio la sopra generalizzata convenuta, in qualità di unica erede degli intestatari del bene immobile oggetto della domanda, come da allegate visure catastali e correlate ricerche anagrafiche degli eredi (docc. 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28), esponendo che gli stessi, in proprio e quali aventi causa del defunto (marito della signora Persona_1 [...]
e padre del signor da oltre venti anni erano nel possesso esclusivo, Parte_2 Parte_1
pacifico, pubblico e ininterrotto del bene che risulta ad oggi così censito:
al Catasto Terreni di Nizza Monferrato nel foglio 27 della particella 273, R.D. € 14,02, R.A. €
8,41;
In particolare, gli attori esponevano che sia essi sia, prima, il loro avente causa si erano sempre comportati come unici proprietari del bene in questione, utilizzandolo quindi in via esclusiva e curandone la pulizia e la manutenzione e che nessun'altra persona ne aveva avuto il possesso.
Con riferimento agli altri intestatari degli immobili, nessuno si era mai occupato degli stessi,
lasciandone pacificamente il possesso esclusivo agli odierni attori, i quali agivano al fine di essere dichiarati unici proprietari dei suddetti beni, per compiutasi usucapione ventennale.
La convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
Con memoria n. 1 ex art. 171 ter, gli attori precisavano di aver stipulato in data 24 settembre 2024
atto di vendita immobiliare Notaio di Acqui Terme Rep. 18653 Raccolta 12743 con il Per_2 quale veniva fatto espresso riferimento alla pendenza della presente causa ai fini dell'accertamento del loro acquisto per usucapione della proprietà del terreno (doc. 21, p. 11).
Il giudice istruttore - dopo aver disposto la prova per testi richiesta dalle parti attoree e dopo aver proceduto all'escussione dei testi e - tratteneva la causa per la decisione all'udienza Tes_1 Tes_2
del 29 aprile 2025.
La domanda attorea deve essere accolta.
Con la prima deposizione testimoniale, infatti, è emerso che, da più di venti anni, gli odierni attori e prima di loro, il dante causa signor marito e padre degli attori, sono stati gli unici a Persona_1
prendersi cura del terreno in oggetto. Il teste ha altresì confermato che non aveva mai visto nessun altro all'infuori degli attori sul medesimo, ad eccezione del signor , il quale, per Persona_3
alcuni anni, aveva provveduto a curare i terreni in forza di accordi assunti con Persona_1
Anche il secondo teste, dopo aver premesso di aver concluso con i un contratto di affitto di Per_1
alcuni fondi agricoli di cui gli stessi sono proprietari e confinanti con il terreno oggetto di causa, ha chiarito che, anche se quest'ultimo non era stato inserito nell'accordo, su invito della famiglia lo aveva tenuto pulito e ne aveva curato i filari presenti. Per_1
Ha altresì confermato che non vi aveva mai visto altre persone eccetto il signor Testimone_3
che lo aveva coltivato all'incirca per uno/due anni sempre su incarico dei Per_1
Alla luce di quanto riferito dai testi, appare evidente che gli odierni attori, con i comportamenti sopra indicati, manifestavano chiaramente la volontà di possedere il terreno oggetto della presente causa come se ne fossero gli esclusivi proprietari.
Ad ulteriore conferma di tale assunto, si pone altresì l'atto notarile di compravendita immobiliare
Rep. 18653, Racc. 12743, prodotto nel presente giudizio (doc. 21), con cui gli odierni attori hanno disposto la vendita anche del terreno oggetto di causa, previo accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore, comportandosi pertanto da effettivi proprietari del bene.
Gli attori e prima di loro il dante causa h anno quindi preso possesso da oltre Persona_1
vent'anni del terreno di cui al foglio 27, particella 273, limitrofo alle particelle di loro proprietà. Gli unici ad avere l'accesso all'immobile in questione, almeno negli ultimi venti anni, sono stati i medesimi mentre nessuno, tantomeno la convenuta, ha mai contestato il loro ventennale possesso o avanzato diritti nei loro confronti.
Appare inoltre soddisfatto nel caso di specie il requisito normativo della durata dell'usucapione di beni immobili ex art. 1158 c.c., anche a fronte del meccanismo previsto dall'art. 1146, comma 1,
c.c. di “successione nel possesso” tale per cui il possesso della cosa da parte del de cuius continua nell'erede a partire dal momento di apertura della successione.
Quanto sin qui specificato, tanto più in mancanza di opposizione da parte della convenuta,
consente di ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie acquisitiva a titolo originario prevista dall'art. 1158 c.c., per cui il Tribunale accerta che e , in Parte_1 Parte_2
forza di usucapione ventennale in proprio e quali aventi causa ex art. 1146 c.c. del de cuius Per_1
sono gli unici proprietari dell'immobile descritto nella parte dispositiva.
[...]
Atteso che non è stata svolta opposizione alla domanda, le spese della lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accerta che, in forza di usucapione ventennale – nato a [...] Parte_1
il 20 gennaio 1966, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16 dicembre 1944 (c.f.: ), hanno acquistato per usucapione, in proprio ed in C.F._5
qualità di eredi di il seguente bene immobile: Persona_1
- nel Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato (AT):
a) foglio 27, particella 273, R.D. € 14,02, R.A. € 8,41;
2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza, ad istanza della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa interamente fra le parti le spese della lite.
Così deciso in Alessandria, il 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto