TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 4229 dell'anno 2024, promossa da
, con l'Avv. Cristiana Di Rocco Parte_1
e RO FIORINI, con l'Avv. Francesco Achilli
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e DR RI hanno adito questo Tribunale affinché Parte_1 pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto: -di avere contratto matrimonio concordatario in data 14 gennaio 2006 in Agropoli, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agropoli dell'anno 2006, Parte 2, n. 1, Serie A;
- che dalla loro unione è nato a [...] il [...] ; Persona_1
- la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
- i coniugi intendono separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ad oggi il SI. RI concordemente con la SI.ra si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
• Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
• Il SI. RI concorrerà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla SI.ra , Pt_1 quale genitore collocatario, la somma di Euro 450,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e regolamentazione ci si riporta al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale di Tivoli allegato al presente atto.
• La casa coniugale, sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri (RM), Via di Santa Balbina 3B, censita al Catasto al foglio 26, particella 322, sub 17, di proprietà del SI. RI e sulla quale grava un mutuo ipotecario per un importo mensile di circa 800,00 €, sarà assegnata, con gli arredi in essa presenti, alla SI.ra quale genitore collocatario prevalente, con lo scopo di garantire al figlio Pt_1
, sino alla sua autonomia ed indipendenza economica, il mantenimento dello stesso Persona_1 ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena. Saranno a carico del SI. RI le sole spese straordinarie di manutenzione della casa mentre saranno a carico della SI.ra tutte le spese ordinarie per la Pt_1 gestione dell'immobile (utenze elettriche, idriche e telefoniche/internet/tv/satellite, tassa sui rifiuti).
• Il SI. RI potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà previo Persona_1 accordo con l'atro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: durante la settimana scolastica il SInor RI terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, sino alle ore 21; il figlio trascorrerà con il padre i weekend a frequenza Persona_1 alternata dalle ore 20 del venerdì alle ore 20 della domenica, giorni nei quali il minore pernotterà presso l'abitazione del padre;
per quanto riguarda le festività natalizie, e ad annualità alterne, trascorrerà le giornate del 24 dicembre e del 1 gennaio con la madre e le giornate Persona_1 del 25 dicembre e del 6 gennaio con il padre;
trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre ed il
Lunedì dell'Angelo con il padre;
nel mese di agosto trascorrerà 16 giorni con la madre ed i restanti
15 con il padre secondo accordi tra i genitori da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno.
• Il SI. RI corrisponderà in favore della SI.ra un assegno di mantenimento del coniuge Pt_1 pari ad Euro 200,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
10 del mese a mezzo bonifico bancario.
• Il SI. RI è titolare di polizza “GENERASALUTE RSM” n. 440349913, assicurazione per il rimborso delle spese mediche che è stata, dallo stesso, estesa anche alla coniuge ed al figlio.
• I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio del figlio minore.
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4229 dell'anno 2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
DR RI nato a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Michele Cappai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 4229 dell'anno 2024, promossa da
, con l'Avv. Cristiana Di Rocco Parte_1
e RO FIORINI, con l'Avv. Francesco Achilli
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e DR RI hanno adito questo Tribunale affinché Parte_1 pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto: -di avere contratto matrimonio concordatario in data 14 gennaio 2006 in Agropoli, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agropoli dell'anno 2006, Parte 2, n. 1, Serie A;
- che dalla loro unione è nato a [...] il [...] ; Persona_1
- la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
- i coniugi intendono separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ad oggi il SI. RI concordemente con la SI.ra si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
• Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
• Il SI. RI concorrerà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla SI.ra , Pt_1 quale genitore collocatario, la somma di Euro 450,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e regolamentazione ci si riporta al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale di Tivoli allegato al presente atto.
• La casa coniugale, sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri (RM), Via di Santa Balbina 3B, censita al Catasto al foglio 26, particella 322, sub 17, di proprietà del SI. RI e sulla quale grava un mutuo ipotecario per un importo mensile di circa 800,00 €, sarà assegnata, con gli arredi in essa presenti, alla SI.ra quale genitore collocatario prevalente, con lo scopo di garantire al figlio Pt_1
, sino alla sua autonomia ed indipendenza economica, il mantenimento dello stesso Persona_1 ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena. Saranno a carico del SI. RI le sole spese straordinarie di manutenzione della casa mentre saranno a carico della SI.ra tutte le spese ordinarie per la Pt_1 gestione dell'immobile (utenze elettriche, idriche e telefoniche/internet/tv/satellite, tassa sui rifiuti).
• Il SI. RI potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà previo Persona_1 accordo con l'atro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: durante la settimana scolastica il SInor RI terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, sino alle ore 21; il figlio trascorrerà con il padre i weekend a frequenza Persona_1 alternata dalle ore 20 del venerdì alle ore 20 della domenica, giorni nei quali il minore pernotterà presso l'abitazione del padre;
per quanto riguarda le festività natalizie, e ad annualità alterne, trascorrerà le giornate del 24 dicembre e del 1 gennaio con la madre e le giornate Persona_1 del 25 dicembre e del 6 gennaio con il padre;
trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre ed il
Lunedì dell'Angelo con il padre;
nel mese di agosto trascorrerà 16 giorni con la madre ed i restanti
15 con il padre secondo accordi tra i genitori da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno.
• Il SI. RI corrisponderà in favore della SI.ra un assegno di mantenimento del coniuge Pt_1 pari ad Euro 200,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
10 del mese a mezzo bonifico bancario.
• Il SI. RI è titolare di polizza “GENERASALUTE RSM” n. 440349913, assicurazione per il rimborso delle spese mediche che è stata, dallo stesso, estesa anche alla coniuge ed al figlio.
• I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio del figlio minore.
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4229 dell'anno 2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
DR RI nato a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Michele Cappai