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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 23.05.25 nella causa RG n. 140/2022 promossa da
, assistito dall'avv. CHIASTELLARO ELENA Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente Contro
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SIILVIA CP_1 P.IVA_2
, , assistita dall'avv. CAPRIOLI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO
Convenuti Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della notificazione, in data 19.5.2022 dell'intimazione di pagamento n. 13220229000401718/000, CP_ fondata, per quanto rileva e di competenza del GL del Tribunale adito, degli avvisi di addebito
1) n. 43220120000357421000 notificato in data 23.08.2012, 2) n. 43220120000384715000 notificato in data 27.09.2012, 3) n. 43220130000667233000 notificato in data 07.01.2014, 4) n.
43220160000407077000 notificato in data 27.08.2016, eccependo la prescrizione dei crediti contributivi dagli stessi portati;
ConCP_ e l'Agente della Riscossione si sono costituiti in giudizio, eccependo ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata da parte CP_ attrice;
l' ha altresì sostenuto la tardività della domanda;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c..
Considerato che:
-quanto, in primo luogo, alla individuazione del soggetto passivamente legittimato, si osserva quanto segue;
-la ricorrente ha esercitato un'azione di accertamento negativo, diretta all'accertamento di un fatto - successivo alla notifica del titolo esecutivo- estintivo dei crediti di natura contributiva;
-l'azione intrapresa è dunque diretta alla verifica dell'attuale sussistenza del credito facente capo all'Istituto e, pertanto, lo stesso, quale titolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio, non può non essere considerato il contraddittore della domanda di accertamento negativo del debito formulata dal contribuente;
-considerazioni in tal senso sono state assunte dalle SS.UU. della S.C. con la sentenza 7514/2022, laddove è stato precisato che: “Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale
l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
1 considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento
o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”;
-nel caso oggetto di giudizio, non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi, ma si verte esclusivamente in merito all'accertamento dell'attuale persistenza del diritto e la relativa azione di accertamento negativo deve essere proposta nei confronti dell'Ente creditore, titolare della posizione giuridica soggettiva attiva;
CP_
-l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non è dunque fondata, mentre lo è, per le ragioni dianzi esposte, la medesima eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione;
-fatta tale premessa, parimenti infondata è l'eccezione dell'Istituto di tardività della domanda;
come prima rilevato, infatti, non si è in presenza di un'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999, ma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., diretta all'accertamento di un fatto estintivo (prescrizione) successivo alla notifica del titolo e, dunque, non assoggettata al termine di decadenza di 40 giorni;
-non è invece fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente;
-si fa presente, sul punto, che a parere del Tribunale, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella Contr tra la parte ricorrente e l' , (sent. 407/2023), passata in giudicato, nel cui ambito è stata dichiarata la prescrizione dei crediti di cui al presente giudizio, non ha efficacia di giudicato, neppure “riflessa” nell'ambito di quello presente;
CP_
-come sopra rilevato, il titolare del credito di cui si discorre (unico legittimato) è l' e, dunque, la predetta sentenza si è pronunciata in via diretta sulla sussistenza o meno di un diritto facente capo ad una parte non presente in tale giudizio, nei cui confronti il relativo giudicato non può essere opposto: la S. C. ha precisato che “Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso” (Cass. 24165/13); ciò vale, a parere del Tribunale, a maggior ragione nell'ipotesi di unico legittimato non coinvolto;
-si esaminerà, pertanto, l'eccezione di prescrizione nel merito;
-parte ricorrente ha eccepito che tra la data di notifica degli avvisi di addebito (2012-2016, vd. sopra) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (anno 2022) non siano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione e, dunque, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento il credito contributivo era ormai prescritto;
-l'Agente della Riscossione ha, invece, documentato (vd. docc. 4, 5, 6; doc. 7 e docum. depositato in data 28.3.24 su richiesta del Tribunale ex art. 421, co. 2 c.p.c.) che:
• quanto agli avvisi di addebito sopra numerati 1, 2 e 3, la ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 30.6.2014 ed effettuato pagamenti in relazione ad essa dall'ottobre 2014/gennaio 2015, sino al gennaio 2022;
• quanto all'avviso di addebito sopra numerato 4, la ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 8.2.2017 ed effettuato pagamenti in relazione ad essa dall'aprile 2017 sino al gennaio 2022;
-ebbene, osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata il contribuente che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione quinquennale dei crediti ancora non prescritti, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione (Cass. Civ. sent. 10327/2017) e che “l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento … comporta in
2 ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. 16098/2018), sentenze richiamate anche di recente dalla Corte territoriale (n. 679/19); l'affermazione rappresenta del resto l'applicazione di principi di carattere generale in materia di interruzione della prescrizione: secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che serve a configurare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. è una manifestazione - anche implicita, purché con il carattere della volontarietà - della consapevolezza del debitore dell'esistenza del diritto che può essere fatto valere contro di lui (“il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”, cfr. ad esempio Cass. civ. ord. 9797/2014);
-in applicazione dei principi richiamati, deve escludersi che nel caso di specie possa essere maturata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito dianzi indicati, poiché la ricorrente ha dapprima presentato le istanze di rateizzo e, man mano, alle scadenze proceduto ai relativi pagamenti;
-non è dunque possibile affermare che i diritti di credito di cui si discorre si siano estinti per prescrizione;
-il ricorso proposto deve essere quindi respinto;
-le spese di lite integralmente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza tra ricorrente CP_ ed e tenuto conto che parte della decisione è stata assunta in relazione a questione sottoposta d'ufficio alle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 23.5.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 23.05.25 nella causa RG n. 140/2022 promossa da
, assistito dall'avv. CHIASTELLARO ELENA Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente Contro
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SIILVIA CP_1 P.IVA_2
, , assistita dall'avv. CAPRIOLI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO
Convenuti Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della notificazione, in data 19.5.2022 dell'intimazione di pagamento n. 13220229000401718/000, CP_ fondata, per quanto rileva e di competenza del GL del Tribunale adito, degli avvisi di addebito
1) n. 43220120000357421000 notificato in data 23.08.2012, 2) n. 43220120000384715000 notificato in data 27.09.2012, 3) n. 43220130000667233000 notificato in data 07.01.2014, 4) n.
43220160000407077000 notificato in data 27.08.2016, eccependo la prescrizione dei crediti contributivi dagli stessi portati;
ConCP_ e l'Agente della Riscossione si sono costituiti in giudizio, eccependo ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata da parte CP_ attrice;
l' ha altresì sostenuto la tardività della domanda;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c..
Considerato che:
-quanto, in primo luogo, alla individuazione del soggetto passivamente legittimato, si osserva quanto segue;
-la ricorrente ha esercitato un'azione di accertamento negativo, diretta all'accertamento di un fatto - successivo alla notifica del titolo esecutivo- estintivo dei crediti di natura contributiva;
-l'azione intrapresa è dunque diretta alla verifica dell'attuale sussistenza del credito facente capo all'Istituto e, pertanto, lo stesso, quale titolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio, non può non essere considerato il contraddittore della domanda di accertamento negativo del debito formulata dal contribuente;
-considerazioni in tal senso sono state assunte dalle SS.UU. della S.C. con la sentenza 7514/2022, laddove è stato precisato che: “Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale
l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
1 considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento
o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”;
-nel caso oggetto di giudizio, non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi, ma si verte esclusivamente in merito all'accertamento dell'attuale persistenza del diritto e la relativa azione di accertamento negativo deve essere proposta nei confronti dell'Ente creditore, titolare della posizione giuridica soggettiva attiva;
CP_
-l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non è dunque fondata, mentre lo è, per le ragioni dianzi esposte, la medesima eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione;
-fatta tale premessa, parimenti infondata è l'eccezione dell'Istituto di tardività della domanda;
come prima rilevato, infatti, non si è in presenza di un'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999, ma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., diretta all'accertamento di un fatto estintivo (prescrizione) successivo alla notifica del titolo e, dunque, non assoggettata al termine di decadenza di 40 giorni;
-non è invece fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente;
-si fa presente, sul punto, che a parere del Tribunale, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella Contr tra la parte ricorrente e l' , (sent. 407/2023), passata in giudicato, nel cui ambito è stata dichiarata la prescrizione dei crediti di cui al presente giudizio, non ha efficacia di giudicato, neppure “riflessa” nell'ambito di quello presente;
CP_
-come sopra rilevato, il titolare del credito di cui si discorre (unico legittimato) è l' e, dunque, la predetta sentenza si è pronunciata in via diretta sulla sussistenza o meno di un diritto facente capo ad una parte non presente in tale giudizio, nei cui confronti il relativo giudicato non può essere opposto: la S. C. ha precisato che “Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso” (Cass. 24165/13); ciò vale, a parere del Tribunale, a maggior ragione nell'ipotesi di unico legittimato non coinvolto;
-si esaminerà, pertanto, l'eccezione di prescrizione nel merito;
-parte ricorrente ha eccepito che tra la data di notifica degli avvisi di addebito (2012-2016, vd. sopra) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (anno 2022) non siano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione e, dunque, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento il credito contributivo era ormai prescritto;
-l'Agente della Riscossione ha, invece, documentato (vd. docc. 4, 5, 6; doc. 7 e docum. depositato in data 28.3.24 su richiesta del Tribunale ex art. 421, co. 2 c.p.c.) che:
• quanto agli avvisi di addebito sopra numerati 1, 2 e 3, la ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 30.6.2014 ed effettuato pagamenti in relazione ad essa dall'ottobre 2014/gennaio 2015, sino al gennaio 2022;
• quanto all'avviso di addebito sopra numerato 4, la ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 8.2.2017 ed effettuato pagamenti in relazione ad essa dall'aprile 2017 sino al gennaio 2022;
-ebbene, osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata il contribuente che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione quinquennale dei crediti ancora non prescritti, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione (Cass. Civ. sent. 10327/2017) e che “l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento … comporta in
2 ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. 16098/2018), sentenze richiamate anche di recente dalla Corte territoriale (n. 679/19); l'affermazione rappresenta del resto l'applicazione di principi di carattere generale in materia di interruzione della prescrizione: secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che serve a configurare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. è una manifestazione - anche implicita, purché con il carattere della volontarietà - della consapevolezza del debitore dell'esistenza del diritto che può essere fatto valere contro di lui (“il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”, cfr. ad esempio Cass. civ. ord. 9797/2014);
-in applicazione dei principi richiamati, deve escludersi che nel caso di specie possa essere maturata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito dianzi indicati, poiché la ricorrente ha dapprima presentato le istanze di rateizzo e, man mano, alle scadenze proceduto ai relativi pagamenti;
-non è dunque possibile affermare che i diritti di credito di cui si discorre si siano estinti per prescrizione;
-il ricorso proposto deve essere quindi respinto;
-le spese di lite integralmente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza tra ricorrente CP_ ed e tenuto conto che parte della decisione è stata assunta in relazione a questione sottoposta d'ufficio alle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 23.5.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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