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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4836/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Impresa Sociale Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021713703000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – impresa sociale S.r.l., c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona della sua legale rappresentate Anna Perreca, c.f. CF_Rappresentante_1, ha presentato ricorso validamente notificato alla Direzione Provinciale di Caserta in data 25 giugno 2024 con cui ha impugnato la cartella di pagamento n. 28 2024 00217137 03 emessa a seguito riliquidazione correttiva (controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36–bis del d.P.R. nr. 600 del 1973) della dichiarazione modello 770 2021, relativa all'anno d'imposta 2020, di cui alla comunicazione di irregolarità notificatale il 26 aprile 2024.
Con essa l'Agenzia delle Entrate- ufficio di Caserta ha provveduto ad iscrivere a ruolo la somma di € 1.854,58 quale omesso o carente versamento di ritenute IRPEF scaturente dal quadro SX del modello 770/2021 presentato per l'anno di imposta 2020, oltre sanzioni ed interessi;
la somma di € 25,90 oltre interessi relativa al ritardato versamento dell'addizionale regionale IRPEF di € 172,77 e la somma di € 489,20 quale sanzione inerente al ritardato versamento di ritenute di cui al codice tributo 1040 per € 1.630,70, nonché la somma di € 15,10 in relazione al ritardato versamento delle ritenute di cui al codice tributo 1001 per € 100,56.
Nel ricorso ha contestato la violazione ascrittale e la ragione della pretesa per il minor credito da conguaglio delle ritenute effettuato nel quadro SX e tardività di tre versamenti di ritenute, così come da esiti esposti nella prefata comunicazione di irregolarità.
L'Ufficio si è costituito per resistere alle argomentazioni avversarie rappresentando che da accurata verifica della riliquidazione correttiva, i cui esiti di recupero sono oggetto dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento impugnata, la sua pretesa è corretta stante la tardività dei versamenti delle ritenute. Ha evidenziato come i ravvedimenti operosi richiamati dalla ricorrente si riferiscano a ritenute afferenti a periodi diversi da quelli indicati nei relativi versamenti e che il minor credito da riliquidazione del quadro SX si conferma legittimo e fondato in considerazione del ricalcolo analitico svolto (ritenute certificate ammontanti a un importo complessivo superiore a quelle versate proprio nella misura dell'importo recuperato con relativo esito) effettuato con il quadro di raccordo QR.
Su congiunta richiesta delle parti sono stati accordati diversi rinvii per permettere le verifiche in contraddittorio e risolvere in via bonaria il contenzioso, ma senza esito per cui all'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Esso ha attinto una cartella 36 bis che è scaturita dal controllo formale della dichiarazione.
Secondo la ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia sarebbe dimostrata dal fatto che la somma di € 1.854,58, come dimostrerebbe la consultazione del cassetto fiscale della contribuente, riguarda il credito scaturente dal quadro SX del modello 770/2021 (anno di imposta 2020) e precisamente gli importi riportati al rigo SX47 - credito bonus riconosciuto (codice tributo 1655) e al rigo SX49 trattamento integrativo (codice tributo 1701). Quindi erroneamente l'Agenzia l'avrebbe addebitato alla società come fosse un credito derivante dal conguaglio di fine anno per il quale sarebbe stata effettuata una compensazione a credito in misura superiore all'importo di competenza dell'anno e quindi da restituire. La ricorrente ha dichiarato di avere correttamente indicato e usufruito in compensazione del bonus a credito nella misura spettante e, per dimostrarlo, ha allegato la stampa del quadro SX da cui, a suo dire, si evincerebbe che al rigo SX47 è stato indicato un credito spettante e utilizzato in compensazione per € 12.049,43 e al rigo SX49 un credito da trattamento integrativo spettante e utilizzato in compensazione per € 13.428,44.
Tuttavia, quanto emerge da SERPICO che avvalora la difesa dell'Ufficio per l'imputazione dei ravvedimenti operosi e il riconteggio, non dimostra la fondatezza del ragionamento attoreo che non pare neppure riferito ad un suo possibile errore dichiarativo.
La tesi attorea, ove corretta, potrebbe al più legittimarla a proporre istanza di rimborso. Non è questa la sede per verificare dall'esame dei modelli F24 a credito e debito per il codice tributo 1655 presentati per l'anno 2020 che il credito totale che se ne calcola possa essere maggiore di quello riportato in dichiarazione in quanto la cosa non sarebbe comunque emendabile con l'odierna iniziativa.
Analogo ragionamento va svolto quanto al codice tributo 1701 dell'anno 2020 e sanzioni che, a dire della ricorrente, non sarebbero dovute in quanto tali importi sono effettivamente stati versati in ritardo, ma sarebbe ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso che ha dichiarato di avere invocato nel quadro ST nella sezione 1 barrando con la X la relativa casella.
Invero, l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorché non preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza ritrattabile in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione, soffre del fatto che la non debenza del tributo frutto di errore dichiarativo debba emergere con evidenza, il che nello specifico non è stato. Neppure i tentativi di risolvere la questione in via bonaria hanno sortito effetti, conservando le parti nelle rispettive posizioni. Allo stato, anche la comunicazione di irregolarità non ha compulsato alcuna pronta rettifica per cui non si dimostra in atti che la società sia assoggettata a carichi tributari più gravosi di quelli che per legge è tenuta a sopportare. Neanche consta evidente che le compensazioni siano state malamente eseguite dall'Ufficio che ha basato il suo accertamento sul quadro di raccordo QR.
Al rigetto del ricorso, tuttavia, accede la compensazione delle spese per la complessità delle questioni e la loro controvertibilità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4836/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Impresa Sociale Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021713703000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – impresa sociale S.r.l., c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona della sua legale rappresentate Anna Perreca, c.f. CF_Rappresentante_1, ha presentato ricorso validamente notificato alla Direzione Provinciale di Caserta in data 25 giugno 2024 con cui ha impugnato la cartella di pagamento n. 28 2024 00217137 03 emessa a seguito riliquidazione correttiva (controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36–bis del d.P.R. nr. 600 del 1973) della dichiarazione modello 770 2021, relativa all'anno d'imposta 2020, di cui alla comunicazione di irregolarità notificatale il 26 aprile 2024.
Con essa l'Agenzia delle Entrate- ufficio di Caserta ha provveduto ad iscrivere a ruolo la somma di € 1.854,58 quale omesso o carente versamento di ritenute IRPEF scaturente dal quadro SX del modello 770/2021 presentato per l'anno di imposta 2020, oltre sanzioni ed interessi;
la somma di € 25,90 oltre interessi relativa al ritardato versamento dell'addizionale regionale IRPEF di € 172,77 e la somma di € 489,20 quale sanzione inerente al ritardato versamento di ritenute di cui al codice tributo 1040 per € 1.630,70, nonché la somma di € 15,10 in relazione al ritardato versamento delle ritenute di cui al codice tributo 1001 per € 100,56.
Nel ricorso ha contestato la violazione ascrittale e la ragione della pretesa per il minor credito da conguaglio delle ritenute effettuato nel quadro SX e tardività di tre versamenti di ritenute, così come da esiti esposti nella prefata comunicazione di irregolarità.
L'Ufficio si è costituito per resistere alle argomentazioni avversarie rappresentando che da accurata verifica della riliquidazione correttiva, i cui esiti di recupero sono oggetto dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento impugnata, la sua pretesa è corretta stante la tardività dei versamenti delle ritenute. Ha evidenziato come i ravvedimenti operosi richiamati dalla ricorrente si riferiscano a ritenute afferenti a periodi diversi da quelli indicati nei relativi versamenti e che il minor credito da riliquidazione del quadro SX si conferma legittimo e fondato in considerazione del ricalcolo analitico svolto (ritenute certificate ammontanti a un importo complessivo superiore a quelle versate proprio nella misura dell'importo recuperato con relativo esito) effettuato con il quadro di raccordo QR.
Su congiunta richiesta delle parti sono stati accordati diversi rinvii per permettere le verifiche in contraddittorio e risolvere in via bonaria il contenzioso, ma senza esito per cui all'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Esso ha attinto una cartella 36 bis che è scaturita dal controllo formale della dichiarazione.
Secondo la ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia sarebbe dimostrata dal fatto che la somma di € 1.854,58, come dimostrerebbe la consultazione del cassetto fiscale della contribuente, riguarda il credito scaturente dal quadro SX del modello 770/2021 (anno di imposta 2020) e precisamente gli importi riportati al rigo SX47 - credito bonus riconosciuto (codice tributo 1655) e al rigo SX49 trattamento integrativo (codice tributo 1701). Quindi erroneamente l'Agenzia l'avrebbe addebitato alla società come fosse un credito derivante dal conguaglio di fine anno per il quale sarebbe stata effettuata una compensazione a credito in misura superiore all'importo di competenza dell'anno e quindi da restituire. La ricorrente ha dichiarato di avere correttamente indicato e usufruito in compensazione del bonus a credito nella misura spettante e, per dimostrarlo, ha allegato la stampa del quadro SX da cui, a suo dire, si evincerebbe che al rigo SX47 è stato indicato un credito spettante e utilizzato in compensazione per € 12.049,43 e al rigo SX49 un credito da trattamento integrativo spettante e utilizzato in compensazione per € 13.428,44.
Tuttavia, quanto emerge da SERPICO che avvalora la difesa dell'Ufficio per l'imputazione dei ravvedimenti operosi e il riconteggio, non dimostra la fondatezza del ragionamento attoreo che non pare neppure riferito ad un suo possibile errore dichiarativo.
La tesi attorea, ove corretta, potrebbe al più legittimarla a proporre istanza di rimborso. Non è questa la sede per verificare dall'esame dei modelli F24 a credito e debito per il codice tributo 1655 presentati per l'anno 2020 che il credito totale che se ne calcola possa essere maggiore di quello riportato in dichiarazione in quanto la cosa non sarebbe comunque emendabile con l'odierna iniziativa.
Analogo ragionamento va svolto quanto al codice tributo 1701 dell'anno 2020 e sanzioni che, a dire della ricorrente, non sarebbero dovute in quanto tali importi sono effettivamente stati versati in ritardo, ma sarebbe ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso che ha dichiarato di avere invocato nel quadro ST nella sezione 1 barrando con la X la relativa casella.
Invero, l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorché non preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza ritrattabile in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione, soffre del fatto che la non debenza del tributo frutto di errore dichiarativo debba emergere con evidenza, il che nello specifico non è stato. Neppure i tentativi di risolvere la questione in via bonaria hanno sortito effetti, conservando le parti nelle rispettive posizioni. Allo stato, anche la comunicazione di irregolarità non ha compulsato alcuna pronta rettifica per cui non si dimostra in atti che la società sia assoggettata a carichi tributari più gravosi di quelli che per legge è tenuta a sopportare. Neanche consta evidente che le compensazioni siano state malamente eseguite dall'Ufficio che ha basato il suo accertamento sul quadro di raccordo QR.
Al rigetto del ricorso, tuttavia, accede la compensazione delle spese per la complessità delle questioni e la loro controvertibilità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio