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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Dalponte Andrea e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN) giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 30.09.2010 in La Habana Vieja (Cuba) ¬¬¬¬¬ preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 16.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.07.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 1 Parte 2 Serie C / del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Arco (Trento), località Gazzi n. 42, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata allo stesso;
Parte_1
3) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la propria residenza ove ritenga e si assumerà in proprio tutte le relative spese;
4) i signori e danno atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento personale;
5) le parti dichiarano di nulla avere a pretendere nei reciproci confronti e di non avere nulla da pretendere l'un l'altra per questioni patrimoniali e non patrimoniali relative al passato rapporto matrimoniale, nonché alla fase intercorsa dal momento della separazione di fatto ad oggi, una volta data esecuzione a quanto previsto ai punti che precedono;
6) le spese legali vengono integralmente compensate fra le parti.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Dalponte Andrea e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN) giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 30.09.2010 in La Habana Vieja (Cuba) ¬¬¬¬¬ preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 16.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.07.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 1 Parte 2 Serie C / del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Arco (Trento), località Gazzi n. 42, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata allo stesso;
Parte_1
3) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la propria residenza ove ritenga e si assumerà in proprio tutte le relative spese;
4) i signori e danno atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento personale;
5) le parti dichiarano di nulla avere a pretendere nei reciproci confronti e di non avere nulla da pretendere l'un l'altra per questioni patrimoniali e non patrimoniali relative al passato rapporto matrimoniale, nonché alla fase intercorsa dal momento della separazione di fatto ad oggi, una volta data esecuzione a quanto previsto ai punti che precedono;
6) le spese legali vengono integralmente compensate fra le parti.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3