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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1342/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Via Accorciatoia alla Cappella n 4, presso lo studio legale dell'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 15.1.2025 (“...chiede, pertanto, che venga emessa sentenza di separazione dei coniugi confermando le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, chiedendo che
pagina 1 di 6 venga specificato che l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre e rimettendosi al Collegio per un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei 4 figli in quanto Per_ attualmente anche la figlia maggiore , di anni 22, è dovuta rientrare in Italia e vive con la madre
e non è economicamente autosufficiente;
si richiama alle conclusioni rassegnate in ricorso, anche in punto spese”).
Per parte resistente: rimasta contumace;
Per il Pubblico Ministero: “si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.6.2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Marocco il 30.12.2008, Controparte_1
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 35, parte II, Serie
C, dell'anno 2023 ;
- che dal matrimonio sono nati i figli (il 26.8.2009 in Marocco), (il Persona_2 Persona_3
5.7.2003 in Marocco), (il 7.10.2010 in Marocco) e Persona_4 Parte_2
(il 28.11.2020 in Moncalieri, Torino);
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile, anche a causa di costanti violenze fisiche e psicologiche al quale il marito l'ha sottoposta fin dall'inizio del matrimonio;
Per_
- che la figlia maggiore frequenta il primo anno di Università di medicina presso la facoltà della
Georgia ed il padre si occupa del pagamento dei suoi studi nonché del vitto e dell'alloggio.
Pers
- di avere intenzione di trasferirsi presso un'amica con le figlie minori e lasciando il figlio Pt_2
maschio col padre;
- di non conoscere la situazione economica del marito, il quale lavora presso la ditta Adler di Pianfei con orario a turni ed è proprietario di due immobili in Marocco oltre ad una spa, da cui ricava un introito mensile;
inoltre, è proprietario di un veicolo Volkswagen Touran;
- di non percepire alcun reddito ma di avere intenzione di reperire al più presto un'attività lavorativa e di non chiedere, pertanto, alcun contributo per il proprio mantenimento.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni di cui al ricorso (ovvero,
Pers in sintesi: affidamento esclusivo delle figlie minori e con residenza prevalente presso la Pt_2
madre e con contributo al mantenimento ordinario a carico del padre pari ad Euro 200,00 ciascuna, oltre pagina 2 di 6 50% delle spese straordinarie;
affidamento congiunto del figlio con collocazione Persona_4
presso il padre e mantenimento diretto da parte di quest'ultimo).
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma il convenuto – pur ritualmente notificato – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
Alla prima udienza del 9.10.2024, il difensore della ricorrente ha rappresentato una rilevante modifica della situazione fattuale intervenuta nelle more (“dopo il deposito del ricorso, la situazione è molto cambiata rispetto a quanto ivi rappresentato: in particolare, il resistente – appresa la volontà di separarsi della ricorrente – ha smesso di pagare la retta universitaria per la figlia maggiore (di 21 anni) che è quindi tornata in Italia ed è attualmente in cerca di lavoro;
la figlia minore di 15 anni non si è trovata bene presso la casa dell' amica dove si erano trasferite insieme alla madre, per cui la ricorrente è tornata presso l'abitazione coniugale in Mondovì, da cui il marito se n'è andato ed ora la ricorrente abita nella casa familiare insieme a tutti e quattro i figli;
il marito provvede a pagare
l'affitto e le utenze e percepisce integralmente l'assegno unico;
la ricorrente è attualmente assunta part time per 4 ore alla settimana e percepisce 120 euro mensili e, per arrangiarsi, fa qualche lavoro in nero, riuscendo ad arrivare a percepire circa 400/500 euro mensili, che a stento le consentono di fare la spesa;
diversamente, a quanto consta, il marito risulta avere uno stipendio come operaio di circa 1.700,00 euro e ha tre case di proprietà in Marocco, di cui due affittate e la terza che vorrebbe destinare ad attività commerciale, oltre ad una s.p.a., da cui evidentemente percepisce ulteriori introiti”) chiedendo “diversamente da quanto originariamente richiesto nel ricorso che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
che il marito versi un contributo di mantenimento alla ricorrente per il pagamento di spese ed utenze di circa 500 euro (pari a quanto attualmente già versa per l'affitto e per utenze); che il marito versi un contributo, anche minimo (150 euro a figlio), per il mantenimento dei 4 figli, oltre ad accollarsi la metà delle spese straordinarie;
inoltre, si chiede
l'affidamento esclusivo di tutti e 3 i figli minori;
il tutto oltre alle spese del presente giudizio”.
Sentita la ricorrente e i minori e all'udienza del Persona_2 Persona_4
30.10.2024, con ordinanza del 31.10.2024, dichiarata la contumacia del resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis
c.p.c. Data l'assenza di istanze istruttorie, parte ricorrente è stata, quindi, ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 3 di 6 ***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dalla parte ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
***
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento in proprio favore, la stessa non si reputa ammissibile ex art. 473 bis.19 c.p.c. in quanto formulata solo in sede di prima udienza (v. verbale
9.10.2024) e sulla base di una nuova situazione economico-patrimoniale che, per la ricorrente, appare migliorativa (assunzione part-time e lavoro non regolarizzato, con profitto medio mensile di circa 400-
500 euro mensili) rispetto a quella rappresentata in sede di ricorso introduttivo (totale assenza di redditi), ove l'attrice aveva invece espressamente dichiarato di non voler proporre alcuna domanda in tal senso.
***
Quanto alle condizioni di affidamento, collocazione e visita dei figli minori nonché in ordine al mantenimento dovuto dal padre per il relativo mantenimento, reputa il Collegio di dover confermare integralmente le statuizioni già disposte dal giudice delegato in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22
c.p.c., tenuto conto che la situazione fattuale non risulta essersi ulteriormente modificata rispetto a quanto considerato in detta sede. In particolare, tutti e quattro i figli della coppia (di cui tre minori ed una maggiorenne non economicamente autosufficiente), risultano attualmente stabiliti presso la madre nella casa familiare.
D'altronde, il figlio minore sentito in udienza ha dichiarato che il padre è andato in Persona_4
Marocco senza neppure specificargli se abbia o meno intenzione di tornare in Italia.
Tale condotta, unitamente al fatto che il resistente neppure ha ritenuto di comparire dinanzi al
Tribunale al fine di prendere posizione sulle dichiarazioni della madre, denota evidenti carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve, quindi, certamente confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale, stante l'evidente disinteresse manifestato dal padre, con mantenimento della residenza anagrafica e la pagina 4 di 6 collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale in Mondovì, comprensiva di arredi e pertinenze, al fine di consentire agli stessi di mantenere le proprie abitudini di vita.
In un simile contesto, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle decisioni di maggiore interesse afferenti alla prole.
Quanto alle facoltà di visita, reputa il Collegio – anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente e dai figli minori sentiti e del forte desiderio espresso dal figlio di vedere Persona_4
con il padre – di non dover stabilire un rigido calendario delle visite padre/figli, che potranno eventualmente essere introdotte con le dovute cautele, laddove il resistente dovesse Controparte_1
effettuare richiesta in tal senso, compatibilmente con le esigenze e le volontà dei minori e previo accordo con la madre e tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre, dev'essere, infine, confermato il contributo di Euro 600,00 mensili a carico del padre per il mantenimento dei quattro figli, già fissato in sede di provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., importo corrispondente a quanto richiesto a tal fine dalla ricorrente e che risulta congruo tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti come da quest'ultima rappresentate.
Il resistente dovrà, altresì farsi carico del 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
Non si reputano sussistere i presupposti per la condanna del resistente al pagamento di ulteriori somme a titolo di contributo locatizio, tenuto conto che, per stessa dichiarazione della resistente, il marito
“continua a pagare l'affitto della casa a Mondovì (350 euro) e le utenze”.
***
Nulla dev'essere stabilito in ordine alla richiesta di disporre che l'assegno unico per i figli spetti per intero ed esclusivamente alla madre posto che, nel caso di affidamento esclusivo, l'assegno sarà percepito dal genitore che lo detiene, che sarà l'unico soggetto legittimato a farne richiesta.
Spese
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status, considerata la mancata opposizione di parte resistente, rimasto contumace nonché la tardiva formulazione della pagina 5 di 6 domanda volta al riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e l'accoglimento solo parziale delle relative richieste, nulla si reputa di dover disporre in relazione alle spese di lite, che rimangono pertanto a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il 08/02/1982 a RABAT Parte_1
(MAROCCO), e , n. il 04/09/1977 a UA YM (MAROCCO), Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Marocco il 30/12/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte II, Serie C, dell'anno 2023;
2) dichiara inammissibile la domanda di contributo economico in favore della ricorrente;
3) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, , con collocazione e residenza Parte_1
abituale presso la stessa, assegnataria della casa familiare sita in Mondovì:
4) dispone che il padre possa incontrare i figli minori, laddove ne faccia richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
5) pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento di tutti e Controparte_1
quattro i figli, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
6) nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1342/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Via Accorciatoia alla Cappella n 4, presso lo studio legale dell'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 15.1.2025 (“...chiede, pertanto, che venga emessa sentenza di separazione dei coniugi confermando le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, chiedendo che
pagina 1 di 6 venga specificato che l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre e rimettendosi al Collegio per un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei 4 figli in quanto Per_ attualmente anche la figlia maggiore , di anni 22, è dovuta rientrare in Italia e vive con la madre
e non è economicamente autosufficiente;
si richiama alle conclusioni rassegnate in ricorso, anche in punto spese”).
Per parte resistente: rimasta contumace;
Per il Pubblico Ministero: “si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.6.2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Marocco il 30.12.2008, Controparte_1
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 35, parte II, Serie
C, dell'anno 2023 ;
- che dal matrimonio sono nati i figli (il 26.8.2009 in Marocco), (il Persona_2 Persona_3
5.7.2003 in Marocco), (il 7.10.2010 in Marocco) e Persona_4 Parte_2
(il 28.11.2020 in Moncalieri, Torino);
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile, anche a causa di costanti violenze fisiche e psicologiche al quale il marito l'ha sottoposta fin dall'inizio del matrimonio;
Per_
- che la figlia maggiore frequenta il primo anno di Università di medicina presso la facoltà della
Georgia ed il padre si occupa del pagamento dei suoi studi nonché del vitto e dell'alloggio.
Pers
- di avere intenzione di trasferirsi presso un'amica con le figlie minori e lasciando il figlio Pt_2
maschio col padre;
- di non conoscere la situazione economica del marito, il quale lavora presso la ditta Adler di Pianfei con orario a turni ed è proprietario di due immobili in Marocco oltre ad una spa, da cui ricava un introito mensile;
inoltre, è proprietario di un veicolo Volkswagen Touran;
- di non percepire alcun reddito ma di avere intenzione di reperire al più presto un'attività lavorativa e di non chiedere, pertanto, alcun contributo per il proprio mantenimento.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni di cui al ricorso (ovvero,
Pers in sintesi: affidamento esclusivo delle figlie minori e con residenza prevalente presso la Pt_2
madre e con contributo al mantenimento ordinario a carico del padre pari ad Euro 200,00 ciascuna, oltre pagina 2 di 6 50% delle spese straordinarie;
affidamento congiunto del figlio con collocazione Persona_4
presso il padre e mantenimento diretto da parte di quest'ultimo).
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma il convenuto – pur ritualmente notificato – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
Alla prima udienza del 9.10.2024, il difensore della ricorrente ha rappresentato una rilevante modifica della situazione fattuale intervenuta nelle more (“dopo il deposito del ricorso, la situazione è molto cambiata rispetto a quanto ivi rappresentato: in particolare, il resistente – appresa la volontà di separarsi della ricorrente – ha smesso di pagare la retta universitaria per la figlia maggiore (di 21 anni) che è quindi tornata in Italia ed è attualmente in cerca di lavoro;
la figlia minore di 15 anni non si è trovata bene presso la casa dell' amica dove si erano trasferite insieme alla madre, per cui la ricorrente è tornata presso l'abitazione coniugale in Mondovì, da cui il marito se n'è andato ed ora la ricorrente abita nella casa familiare insieme a tutti e quattro i figli;
il marito provvede a pagare
l'affitto e le utenze e percepisce integralmente l'assegno unico;
la ricorrente è attualmente assunta part time per 4 ore alla settimana e percepisce 120 euro mensili e, per arrangiarsi, fa qualche lavoro in nero, riuscendo ad arrivare a percepire circa 400/500 euro mensili, che a stento le consentono di fare la spesa;
diversamente, a quanto consta, il marito risulta avere uno stipendio come operaio di circa 1.700,00 euro e ha tre case di proprietà in Marocco, di cui due affittate e la terza che vorrebbe destinare ad attività commerciale, oltre ad una s.p.a., da cui evidentemente percepisce ulteriori introiti”) chiedendo “diversamente da quanto originariamente richiesto nel ricorso che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
che il marito versi un contributo di mantenimento alla ricorrente per il pagamento di spese ed utenze di circa 500 euro (pari a quanto attualmente già versa per l'affitto e per utenze); che il marito versi un contributo, anche minimo (150 euro a figlio), per il mantenimento dei 4 figli, oltre ad accollarsi la metà delle spese straordinarie;
inoltre, si chiede
l'affidamento esclusivo di tutti e 3 i figli minori;
il tutto oltre alle spese del presente giudizio”.
Sentita la ricorrente e i minori e all'udienza del Persona_2 Persona_4
30.10.2024, con ordinanza del 31.10.2024, dichiarata la contumacia del resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis
c.p.c. Data l'assenza di istanze istruttorie, parte ricorrente è stata, quindi, ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 3 di 6 ***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dalla parte ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
***
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento in proprio favore, la stessa non si reputa ammissibile ex art. 473 bis.19 c.p.c. in quanto formulata solo in sede di prima udienza (v. verbale
9.10.2024) e sulla base di una nuova situazione economico-patrimoniale che, per la ricorrente, appare migliorativa (assunzione part-time e lavoro non regolarizzato, con profitto medio mensile di circa 400-
500 euro mensili) rispetto a quella rappresentata in sede di ricorso introduttivo (totale assenza di redditi), ove l'attrice aveva invece espressamente dichiarato di non voler proporre alcuna domanda in tal senso.
***
Quanto alle condizioni di affidamento, collocazione e visita dei figli minori nonché in ordine al mantenimento dovuto dal padre per il relativo mantenimento, reputa il Collegio di dover confermare integralmente le statuizioni già disposte dal giudice delegato in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22
c.p.c., tenuto conto che la situazione fattuale non risulta essersi ulteriormente modificata rispetto a quanto considerato in detta sede. In particolare, tutti e quattro i figli della coppia (di cui tre minori ed una maggiorenne non economicamente autosufficiente), risultano attualmente stabiliti presso la madre nella casa familiare.
D'altronde, il figlio minore sentito in udienza ha dichiarato che il padre è andato in Persona_4
Marocco senza neppure specificargli se abbia o meno intenzione di tornare in Italia.
Tale condotta, unitamente al fatto che il resistente neppure ha ritenuto di comparire dinanzi al
Tribunale al fine di prendere posizione sulle dichiarazioni della madre, denota evidenti carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve, quindi, certamente confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale, stante l'evidente disinteresse manifestato dal padre, con mantenimento della residenza anagrafica e la pagina 4 di 6 collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale in Mondovì, comprensiva di arredi e pertinenze, al fine di consentire agli stessi di mantenere le proprie abitudini di vita.
In un simile contesto, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle decisioni di maggiore interesse afferenti alla prole.
Quanto alle facoltà di visita, reputa il Collegio – anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente e dai figli minori sentiti e del forte desiderio espresso dal figlio di vedere Persona_4
con il padre – di non dover stabilire un rigido calendario delle visite padre/figli, che potranno eventualmente essere introdotte con le dovute cautele, laddove il resistente dovesse Controparte_1
effettuare richiesta in tal senso, compatibilmente con le esigenze e le volontà dei minori e previo accordo con la madre e tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre, dev'essere, infine, confermato il contributo di Euro 600,00 mensili a carico del padre per il mantenimento dei quattro figli, già fissato in sede di provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., importo corrispondente a quanto richiesto a tal fine dalla ricorrente e che risulta congruo tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti come da quest'ultima rappresentate.
Il resistente dovrà, altresì farsi carico del 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
Non si reputano sussistere i presupposti per la condanna del resistente al pagamento di ulteriori somme a titolo di contributo locatizio, tenuto conto che, per stessa dichiarazione della resistente, il marito
“continua a pagare l'affitto della casa a Mondovì (350 euro) e le utenze”.
***
Nulla dev'essere stabilito in ordine alla richiesta di disporre che l'assegno unico per i figli spetti per intero ed esclusivamente alla madre posto che, nel caso di affidamento esclusivo, l'assegno sarà percepito dal genitore che lo detiene, che sarà l'unico soggetto legittimato a farne richiesta.
Spese
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status, considerata la mancata opposizione di parte resistente, rimasto contumace nonché la tardiva formulazione della pagina 5 di 6 domanda volta al riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e l'accoglimento solo parziale delle relative richieste, nulla si reputa di dover disporre in relazione alle spese di lite, che rimangono pertanto a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il 08/02/1982 a RABAT Parte_1
(MAROCCO), e , n. il 04/09/1977 a UA YM (MAROCCO), Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Marocco il 30/12/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte II, Serie C, dell'anno 2023;
2) dichiara inammissibile la domanda di contributo economico in favore della ricorrente;
3) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, , con collocazione e residenza Parte_1
abituale presso la stessa, assegnataria della casa familiare sita in Mondovì:
4) dispone che il padre possa incontrare i figli minori, laddove ne faccia richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
5) pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento di tutti e Controparte_1
quattro i figli, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
6) nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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