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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3385/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando - Piazza Generale Nuziante 89026 San Ferdinando RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 26/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1369/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello,
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato al COMUNE DI SAN FERDINANDO e a SO.G.E.T. S.P.A., propone appello per la riforma della sentenza n. 2236/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria, con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti avverso l'avviso di accertamento n. 108009719000413724 per TARI anni d'imposta 2016,
2017 e 2018 per il complessivo importo di € 219.805,00 e avverso avviso di accertamento per l'anno d'imposta
2019 di €62.526,00, con condanna alle spese liquidate in euro 4.000,00.
Parte ricorrente aveva dedotto l'intervenuta decadenza in relazione all'anno di imposta 2016; la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 comma 3 Dlgs 507/93 trattandosi di aree esenti dal pagamento della TARI;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 12 dlgs 472/97 per non avere il Comune applicato in materia sanzionatoria il cumulo giuridico.
il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava l'infondatezza dell'eccepita decadenza e nel merito assumeva che l'atto era adeguatamente motivato e che comunque dalla documentazione versata in atti non emergeva che i rifiuti industriali venivano smaltiti mediante imprese terze e che non era stata presentata la dichiarazione per fruire della chiesta esenzione.
Con l'atto di appello la parte ripropone le eccezioni di merito, lamentando che la Corte di primo grado non aveva rilevato come la Soget, dopo aver individuato l'area destinata alla produzione di beni specifici, relativamente alla quale operava una presunzione di esclusione dall'applicazione della tassa, avesse poi di fatto calcolato l'importo della tassa sull'intera superficie.
Sosteneva che il giudice di primo grado si era limitato a richiamare il disposto di cui all'art. 62 comma I dlgs
507/93 ,rilevando che la parte non aveva fornito la prova di quali fossero le aree escluse dalla tassazione ed inoltre che la tenutezza della società al pagamento della TARI era conseguenza, anche, del mancato adempimento dell'onere dichiarativo, ovverosia dell'invio di una apposita denuncia nella quale andavano indicate le aree escluse dalla tassazione.
Assumeva in proposito che il mancato adempimento dell'onere comunicativo relativo alle aree industriali per le quali è escluso il pagamento della Tari, non farebbe venire meno l'esclusione laddove il contribuente nella sede contenziosa avesse provato documentalmente la superfice delle aree destinata alla lavorazione industriali.
Lamentava in subordine l'erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto di denegare l'invocata applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 comma V Dlgs 472/97 assumendo, del tutto infondatamente, che la cadenza annuale dell'inadempimento non consentiva di imputare il fatto ad un medesimo disegno criminoso.
Costituita SOGET conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Riguardo all'asserita esenzione per produzione rifiuti speciali, questa Corte osserva che, nella previsione del disposto normativo dell'art.62, comma primo, d. lgs n.507/1993, è individuato il presupposto impositivo del tributo nell'occupazione o nella detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e al cui pagamento sono tenuti tutti coloro i quali occupano o detengono immobili nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta e smaltimento il Comune ha istituito ed attivato.
In altri termini, il disposto normativo dell'art.62, co. 1, pone a carico dei possessori di immobili e/o di locali una presunzione relativa “juris tantum” di produzione di rifiuti.
Incombe, dunque, all'impresa contribuente l'onere di fornire al Comune i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo la quale al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
In buona sostanza, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate alla denunzia dello stesso contribuente, alla individuazione degli spazi ed alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione e/o dell'esenzione, rimanendo inteso che le deroghe all'obbligo impositivo non sono automatiche, bensì vanno di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione è basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione
Orbene, nella controversia in causa, parte ricorrente non ha provato la ricorrenza di una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.62 del d.lgs. n.507/93, come rilevato da questa Corte in diversa composizione collegiale con la sentenza n. 5/2025 Depositata il 06/01/2025, prodotta da parte appellata in riferimento all'annualità 2022, che si condivide integralmente.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.800,00 oltre accessori di legge in favore di SOGET Spa;
nulla per le spese riguardo alla posizione dell'appellato non costituito.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3385/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando - Piazza Generale Nuziante 89026 San Ferdinando RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 26/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108009719000413724 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1369/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello,
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato al COMUNE DI SAN FERDINANDO e a SO.G.E.T. S.P.A., propone appello per la riforma della sentenza n. 2236/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria, con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti avverso l'avviso di accertamento n. 108009719000413724 per TARI anni d'imposta 2016,
2017 e 2018 per il complessivo importo di € 219.805,00 e avverso avviso di accertamento per l'anno d'imposta
2019 di €62.526,00, con condanna alle spese liquidate in euro 4.000,00.
Parte ricorrente aveva dedotto l'intervenuta decadenza in relazione all'anno di imposta 2016; la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 comma 3 Dlgs 507/93 trattandosi di aree esenti dal pagamento della TARI;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 12 dlgs 472/97 per non avere il Comune applicato in materia sanzionatoria il cumulo giuridico.
il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava l'infondatezza dell'eccepita decadenza e nel merito assumeva che l'atto era adeguatamente motivato e che comunque dalla documentazione versata in atti non emergeva che i rifiuti industriali venivano smaltiti mediante imprese terze e che non era stata presentata la dichiarazione per fruire della chiesta esenzione.
Con l'atto di appello la parte ripropone le eccezioni di merito, lamentando che la Corte di primo grado non aveva rilevato come la Soget, dopo aver individuato l'area destinata alla produzione di beni specifici, relativamente alla quale operava una presunzione di esclusione dall'applicazione della tassa, avesse poi di fatto calcolato l'importo della tassa sull'intera superficie.
Sosteneva che il giudice di primo grado si era limitato a richiamare il disposto di cui all'art. 62 comma I dlgs
507/93 ,rilevando che la parte non aveva fornito la prova di quali fossero le aree escluse dalla tassazione ed inoltre che la tenutezza della società al pagamento della TARI era conseguenza, anche, del mancato adempimento dell'onere dichiarativo, ovverosia dell'invio di una apposita denuncia nella quale andavano indicate le aree escluse dalla tassazione.
Assumeva in proposito che il mancato adempimento dell'onere comunicativo relativo alle aree industriali per le quali è escluso il pagamento della Tari, non farebbe venire meno l'esclusione laddove il contribuente nella sede contenziosa avesse provato documentalmente la superfice delle aree destinata alla lavorazione industriali.
Lamentava in subordine l'erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto di denegare l'invocata applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 comma V Dlgs 472/97 assumendo, del tutto infondatamente, che la cadenza annuale dell'inadempimento non consentiva di imputare il fatto ad un medesimo disegno criminoso.
Costituita SOGET conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Riguardo all'asserita esenzione per produzione rifiuti speciali, questa Corte osserva che, nella previsione del disposto normativo dell'art.62, comma primo, d. lgs n.507/1993, è individuato il presupposto impositivo del tributo nell'occupazione o nella detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e al cui pagamento sono tenuti tutti coloro i quali occupano o detengono immobili nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta e smaltimento il Comune ha istituito ed attivato.
In altri termini, il disposto normativo dell'art.62, co. 1, pone a carico dei possessori di immobili e/o di locali una presunzione relativa “juris tantum” di produzione di rifiuti.
Incombe, dunque, all'impresa contribuente l'onere di fornire al Comune i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo la quale al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
In buona sostanza, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate alla denunzia dello stesso contribuente, alla individuazione degli spazi ed alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione e/o dell'esenzione, rimanendo inteso che le deroghe all'obbligo impositivo non sono automatiche, bensì vanno di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione è basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione
Orbene, nella controversia in causa, parte ricorrente non ha provato la ricorrenza di una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.62 del d.lgs. n.507/93, come rilevato da questa Corte in diversa composizione collegiale con la sentenza n. 5/2025 Depositata il 06/01/2025, prodotta da parte appellata in riferimento all'annualità 2022, che si condivide integralmente.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.800,00 oltre accessori di legge in favore di SOGET Spa;
nulla per le spese riguardo alla posizione dell'appellato non costituito.