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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OC BE, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 474/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054202300110883473000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054202300110883473000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente notificato, il contribuente impugnava la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria dell'Aquila, Sez. II, n. 127/2025, con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso la cartella di pagamento ad oggetto IRPEF-ALTRO, relative agli anni d'imposta 2016-2018.
Con detto suo gravame, il contribuente chiedeva che questo giudice avesse voluto “1) … sentenziare la verificata inefficacia di tutte le dichiarazioni integrative presentate, delle quali il Contribuente qui richiede esplicitamente l'annullamento come se mai fossero state inviate, perché non suscettibili di determinare alcun credito a causa degli errori che le contraddistinguono, errori attualmente non più correggibili e che ne caratterizzano la giuridica inesistenza;
2) … sentenziare che – parallelamente – le cartelle esattoriali impugnate sono del pari da annullare perché basate su dichiarazioni integrative giuridicamente inesistenti e comunque emesse senza riferimento ad alcuna reale capacità contributiva.”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo che concludeva perché questo giudice avesse voluto “in via preliminare, … dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/92; sempre in via preliminare, … dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92; in via principale, il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.”.
Con successiva memoria depositata in data 05.11.25, l'ufficio, allegando alla stessa copia dell'accordo conciliativo intervenuto tra esse parti, chiedeva che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 28.01.2026, nell'ambito della quale l'ufficio ribadiva le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di quanto conseguentemente richiesto con l'anzidetta memoria e ribadito in udienza, il processo va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide:
dichiara estinto il giudizio;
spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OC BE, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 474/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054202300110883473000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054202300110883473000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente notificato, il contribuente impugnava la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria dell'Aquila, Sez. II, n. 127/2025, con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso la cartella di pagamento ad oggetto IRPEF-ALTRO, relative agli anni d'imposta 2016-2018.
Con detto suo gravame, il contribuente chiedeva che questo giudice avesse voluto “1) … sentenziare la verificata inefficacia di tutte le dichiarazioni integrative presentate, delle quali il Contribuente qui richiede esplicitamente l'annullamento come se mai fossero state inviate, perché non suscettibili di determinare alcun credito a causa degli errori che le contraddistinguono, errori attualmente non più correggibili e che ne caratterizzano la giuridica inesistenza;
2) … sentenziare che – parallelamente – le cartelle esattoriali impugnate sono del pari da annullare perché basate su dichiarazioni integrative giuridicamente inesistenti e comunque emesse senza riferimento ad alcuna reale capacità contributiva.”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo che concludeva perché questo giudice avesse voluto “in via preliminare, … dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/92; sempre in via preliminare, … dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92; in via principale, il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.”.
Con successiva memoria depositata in data 05.11.25, l'ufficio, allegando alla stessa copia dell'accordo conciliativo intervenuto tra esse parti, chiedeva che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 28.01.2026, nell'ambito della quale l'ufficio ribadiva le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di quanto conseguentemente richiesto con l'anzidetta memoria e ribadito in udienza, il processo va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide:
dichiara estinto il giudizio;
spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE