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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2344 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. IZZO CLAUDIA ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata;
RICORRENTE
E
); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15.04.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12.05.2012, dal quale erano nate due figlie: SE (il
14.07.2012) e (il 13.11.2013) e di essersi separata con sentenza di separazione Per_1 giudiziale del 21.02.2024, passata in giudicata, che prevedeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei
1 tempi di permanenza con il padre, un assegno di mantenimento a carico del padre di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% tra le parti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e un assegno di mantenimento di €
600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.09.2025, il Giudice, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, dichiarava la contumacia del e disponeva l'affido esclusivo delle filie Controparte_1 minori alla madre confermando per il resto la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno costituito dalla separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 21.02.2024. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido super esclusivo delle minori alla madre con collocamento presso la stessa, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica. Invero, con ordinanza del 9.09.2025, era stato disposto l'affido esclusivo in ragione del continuo disinteresse mostrato dal resistente nei confronti delle figlie.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, così come stabilito in sede di separazione, il padre eserciterà il diritto di visita per due giorni a settimana, martedì e mercoledì, con pernotto dal padre, il quale avrà cura di seguire le figlie e di accompagnarle nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché a week alternati, il sabato e la domenica, compatibilmente con i turni di lavoro del resistente il quale avrà cura di avvisare appena possibile la madre di eventuali impedimenti;
le parti si impegnano a trovare degli accordi sul diritto di visita che possano soddisfare le esigenze delle minori e quelle lavorative delle parti.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori atteso che dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che il attualmente percepisce la PI (cfr. ordinanza del 9.09.2025). Pertanto, il CP_1
2 resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTELLO
ES (CE) il 12.05.2012 da ( ), nata a Parte_1 C.F._1
TE ES (CE) l'1.07.1993 e Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO ES (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
1, Parte II, Serie A, Anno 2012);
3. conferma l'affido super esclusivo delle figlie minori alla madre anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come stabilito in parte motiva;
4. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2344 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. IZZO CLAUDIA ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata;
RICORRENTE
E
); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15.04.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12.05.2012, dal quale erano nate due figlie: SE (il
14.07.2012) e (il 13.11.2013) e di essersi separata con sentenza di separazione Per_1 giudiziale del 21.02.2024, passata in giudicata, che prevedeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei
1 tempi di permanenza con il padre, un assegno di mantenimento a carico del padre di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% tra le parti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e un assegno di mantenimento di €
600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.09.2025, il Giudice, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, dichiarava la contumacia del e disponeva l'affido esclusivo delle filie Controparte_1 minori alla madre confermando per il resto la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno costituito dalla separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 21.02.2024. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido super esclusivo delle minori alla madre con collocamento presso la stessa, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica. Invero, con ordinanza del 9.09.2025, era stato disposto l'affido esclusivo in ragione del continuo disinteresse mostrato dal resistente nei confronti delle figlie.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, così come stabilito in sede di separazione, il padre eserciterà il diritto di visita per due giorni a settimana, martedì e mercoledì, con pernotto dal padre, il quale avrà cura di seguire le figlie e di accompagnarle nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché a week alternati, il sabato e la domenica, compatibilmente con i turni di lavoro del resistente il quale avrà cura di avvisare appena possibile la madre di eventuali impedimenti;
le parti si impegnano a trovare degli accordi sul diritto di visita che possano soddisfare le esigenze delle minori e quelle lavorative delle parti.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori atteso che dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che il attualmente percepisce la PI (cfr. ordinanza del 9.09.2025). Pertanto, il CP_1
2 resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTELLO
ES (CE) il 12.05.2012 da ( ), nata a Parte_1 C.F._1
TE ES (CE) l'1.07.1993 e Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO ES (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
1, Parte II, Serie A, Anno 2012);
3. conferma l'affido super esclusivo delle figlie minori alla madre anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come stabilito in parte motiva;
4. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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