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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LI, nella causa civile n. 101/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Nunzia Parra) Parte_1
• ricorrente -
Contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 29 ottobre 2025, alle ore 17.10, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RU in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “a) accertare e dichiarare, per le ragioni
espresse che il provvedimento di rigetto adottato dalla p.a. resistente in data 20.05.2024 (doc. 11), il successivo
rigetto del ricorso amministrativo del di RU (doc. 20) e ogni atto connesso, Controparte_2
presupposto e collegato allo stesso (ivi incluso il riscontro all'istanza di riesame) siano illegittimi per violazione
di legge e/o per eccesso di potere nonché accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto di Parte_1
beneficiare dell'indennità NASPI dalla data di presentazione dell'istanza fino alla perdita dello stato di
disoccupazione involontaria 13.01.2025; b) accertare e dichiarazione la violazione del principio di non
discriminazione posto in essere dalla p.a., e, per l'effetto, la discriminatorietà della condotta posta in essere dalla
pagina 1 di 6 CP resistente consistente nella negazione del diritto alla SP all'odierna istante in quanto lavoratrice madre
CP_ con prole di età anagrafica inferiore a n. 3 anni, e, per l'effetto, ordinare all resistente la cessazione del
comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione accertate e condannare la p.a.
resistente al pagamento in favore dell'odierna ricorrente della somma ritenuta di giustizia a titolo di danno non
patrimoniale oltre interessi legali”.
Sulla premessa di essere stata dipendente a tempo indeterminato dalla , ha Controparte_4
esposto che in data 24.04.2024 ha diffidato l'ex datrice di lavoro al pagamento di cinque mensilità
arretrate (da novembre 2023 a marzo 2024), oltre alla tredicesima mensilità; che, tuttavia, la
[...]
non provvedeva al pagamento delle somme dovute;
che, di conseguenza, essa Controparte_4
ricorrente, in data 30.04.2024, rassegnava le dimissioni per giusta causa ai sensi dell' art. 2119 c.c.; che
la normativa vigente prevede espressamente che, nei casi di genitori con figli di età inferiore a tre anni, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla convalida da parte dell'Ispettorato del Lavoro
competente; che, pertanto, ottenuta la convalida, la lavoratrice ha presentato istanza per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
che, ciononostante, l' Controparte_5
rigettava l'istanza adducendo la motivazione secondo cui “il rapporto di lavoro risulta cessato per
dimissioni in data 30.04.2024”, confermando tale esito anche a seguito di richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente: “da una verifica effettuata dall'Istituto, risulta che le dimissioni volontarie presentate e
Con convalidate dall' riguardano un minore sopra l'anno di vita. Ne consegue che la vostra assistita non ha
diritto alla prestazione di disoccupazione (interpello 6/2013 del Ministero del lavoro)...”, aggiungendo che
“non avete inviato la comunicazione obbligatoria online ANPAL delle dimissioni, come invece previsto dalla
normativa vigente” . Ha censurato, in particolare, il carattere discriminatorio del diniego, evidenziando
che l' ha applicato le norme speciali che riconoscono il diritto alla NASpI solo in caso di CP_1
risoluzione consensuale o di dimissioni entro un anno di vita del bambino;
che ciò, tuttavia, non esclude che la lavoratrice madre con figli di età superiore a un anno ed inferiore a tre sia comunque tutelata dalla normativa generale di cui all'art. 2119 c.c.; che, pertanto, l' , avendo Controparte_5
rigettato la richiesta della ricorrente “sulla base della presunta mancata allegazione di un documento ritenuto
erroneamente obbligatorio”, l'ha discriminata in quanto madre, anche rispetto alle proprie colleghe che avevano rassegnato le dimissioni ex art. 2119 c.c. per il medesimo inadempimento contrattuale.
Si è costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Ha dedotto che la ricorrente ha presentato la prima domanda amministrativa volta al riconoscimento della SP in data 13 maggio 2024, dichiarando che il rapporto di lavoro subordinato con la CP_4 pagina 2 di 6 , si era concluso il 30 aprile 2024; che, una volta esaminata la domanda, l'Istituto Controparte_4
rilevava che il datore di lavoro, nelle comunicazioni Unilav e nei flussi Uniemens, aveva indicato come causale di cessazione la voce “dimissioni”, provvedendo di conseguenza ad adottare un provvedimento di rigetto;
che in data 24 maggio 2024 la ricorrente chiedeva il riesame, allegando una diffida ad adempiere datata 24 aprile 2024, priva della prova di invio, e una lettera di dimissioni per giusta causa del 30 aprile 2024, anch'essa contenente diffida al pagamento;
che, pertanto, i motivi del rigetto risiedono nell'assenza, nel modello Unilav, della causale “dimissioni per giusta causa” e nel mancato rispetto delle procedure amministrative previste;
che, di conseguenza, se le dimissioni fossero state realmente per giusta causa, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrarlo e, in mancanza di una corretta comunicazione del datore di lavoro, effettuare essa stessa la comunicazione all'ANPAL ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015; che, diversamente, se le dimissioni devono considerarsi volontarie — come farebbe intendere la loro presentazione immediata e la richiesta di convalida
Co presso l' — la prestazione previdenziale non poteva essere riconosciuta, essendo prevista solo in favore della lavoratrice madre con figlio minore di un anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' nel corso del giudizio, ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta, al netto degli CP_1
accessori di legge – interessi e rivalutazione monetaria – non computati sul totale dovuto e, tuttavia,
ha liquidato la prestazione prendendo in considerazione una seconda domanda amministrativa presentata dalla ricorrente e non già la prima presentata in data 20 maggio 2024, il che ha inciso in modo peggiorativo sul quantum della prestazione liquidata nel corso del processo.
In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente a tempo indeterminato della e di essersi dimessa in data 30.04.2024 per giusta causa, ai sensi dell'art. Controparte_4
2119 c.c., a fronte delle gravi inadempienze della datrice di lavoro consistenti nella mancata corresponsione di cinque mensilità retributive, oltre alla tredicesima, e di avere pertanto avanzato istanza per il riconoscimento della NASpI.
L' ha rigettato la richiesta adducendo che “il rapporto di lavoro risulta cessato per Controparte_5
dimissioni in data 30.04.2024” in quanto la lavoratrice, nella propria istanza, non aveva indicato trattarsi di dimissioni per giusta causa.
Successivamente, con istanza di riesame avanzata dalla ricorrente, per il tramite del Patronato, la stessa precisava che le dimissioni erano state presentate per giusta causa e allegava la lettera di dimissioni per giusta causa nonché la convalida delle dimissioni dell'Ispettorato del lavoro pagina 3 di 6 omettendo, presumibilmente a causa di una mera svista del Patronato, secondo quanto prospettato e
CP_ documentato dall l'inoltro dell'allegato alla comunicazione di convalida delle dimissioni recante la precisazione che si trattava di dimissioni per giusta causa
CoCP_
forse tratta in errore dalla comunicazione di convalida inoltrata dalla lavoratrice allegata all'istanza di riesame ove non risultava espressamente indicata la causale per giusta causa delle dimissioni della lavoratrice madre comunicava che: “da una verifica effettuata dall risulta che le CP_5
Con dimissioni volontarie presentate e convalidate dall riguardano un minore sopra l'anno di vita. Ne consegue
che la vostra assistita non ha diritto alla prestazione di disoccupazione (interpello 6/2013 del Ministero del
lavoro)...”, aggiungendo altresì che “non avete inviato la comunicazione obbligatoria online ANPAL delle
dimissioni, come invece previsto dalla normativa vigente”.
CP_ L' nel corso del processo, come già evidenziato ha, poi, liquidato la prestazione e, tuttavia, ha determinato il suo importo sul presupposto del definitivo rigetto della prima domanda ed ancorando decorrenza e liquidazione alla data di presentazione, da parte della , di una seconda domanda Pt_1
amministrativa.
Si ritiene, invece, che la domanda dovesse essere accolta sin dall'origine in quanto, al di là di alcune imprecisioni formali e incompletezze documentali, almeno a seguito dell'istanza di riesame doveva essere chiaro che vi fosse la giusta causa delle dimissioni ed in quanto, in ogni caso, la convalida effettuata dall'Ispettorato del Lavoro in data 6 maggio aveva ad oggetto le dimissioni per giusta causa di una lavoratrice madre.
La domanda principale di parte ricorrente deve, quindi, essere accolta.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il diniego dell' integrerebbe una condotta CP_1
discriminatoria in quanto fondato su un'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. in materia di sostegno alla maternità e paternità), che riconosce — nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento ex art. 54, ossia fino al compimento di un anno di età del bambino — il diritto all'indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie,
subordinando tuttavia la validità del recesso all'espletamento della apposita procedura di convalida presso l'Ispettorato del Lavoro. Secondo parte ricorrente, l' avrebbe dovuto Controparte_5
invece applicare la normativa generale di cui all'art. 2119 c.c., riconoscendole il diritto alla NASpI per dimissioni per giusta causa al pari delle altre colleghe dimessesi a fronte del medesimo inadempimento datoriale.
pagina 4 di 6 Deve anzitutto osservarsi che risulta, per tabulas, che il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato sotto causale “dimissioni”, e che queste sono state presentate durante il periodo protetto di cui al d.lgs. n. 151/2001, con conseguente applicazione della procedura di convalida presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro. Ne consegue che l' , nel pronunciarsi sul diniego della prestazione, in CP_5
relazione alla prima domanda amministrativa ove non era dato evincere la causa delle dimissioni, ha legittimamente fondato il proprio provvedimento sui dati ufficialmente ricevuti dalle comunicazioni obbligatorie, ritenendo che, trattandosi di dimissioni volontarie presentate da lavoratrice madre con figlio di età superiore a un anno, non ricorressero i presupposti per la corresponsione della NASpI.
CP_ Anche a fronte dell'istanza di riesame, l' pur colpevolmente omettendo di considerare adeguatamente la documentazione attestante la causa delle dimissioni, ha confermato il diniego sulla base di una considerazione giuridicamente corretta in quanto, ove si fosse trattato di dimissioni volontarie, la non avrebbe avuto titolo, in quanto madre, alla SP stante l'età, superiore ad Pt_1
un anno, del figlio. In altre parole, il mancato riconoscimento della prestazione non può essere considerato avvinto da un nesso di causalità, neppure indiretto con la condizione di lavoratrice madre della parte ricorrente essendo, invece, dipeso da un'erronea valutazione della situazione di fatto
CP_ sottostante da parte degli uffici amministrativi dell'
Non è quindi ravvisabile alcun intento di operare un trattamento differenziato fondato sul genere o sulla condizione familiare della ricorrente.
Alle medesime conclusioni si perviene anche con riguardo all'asserito diverso trattamento riservato ad altra collega della ricorrente, non madre, la quale avrebbe ottenuto la prestazione invocata. Difatti,
come evidenziato nello stesso ricorso, le dimissioni delle lavoratrici colleghe – non madri -sono state rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con diversa e distinta causale di cessazione rispetto a quella risultante, dalla comunicazione , nel caso di specie (ove invero risultano Pt_2
indicate semplici dimissioni). Tale circostanza, di per sé, esclude la possibilità di individuare un elemento di comparazione omogeneo fra le diverse situazioni e non consente di trarre alcun sintomo concreto di discriminazione nella condotta dell' , che ha agito sulla base di dati e Controparte_5
presupposti giuridici differenti.
In conclusione, non riscontrandosi alcuna condotta discriminatoria connessa allo status di madre lavoratrice della ricorrente, la relativa domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate per
CP_ 1/3 e poste a carico dell' per la residua quota, esse per l'intero seguono la soccombenza;
esse pagina 5 di 6 vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara il diritto della parte ricorrente di beneficiare della SP con effetto a decorrere dalla prima domanda amministrativa, respinge, nel resto, il ricorso;
compensa per 1/3 le spese di
CP_ giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell'avv. Nunzia
Parra, procuratore antistatario, liquidandole, per l'intero, nella misura di €2.700,00 per compensi professionali oltre al 15% dei compensi per il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge
RU 29.10.2025
Il giudice
LO LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LI, nella causa civile n. 101/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Nunzia Parra) Parte_1
• ricorrente -
Contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 29 ottobre 2025, alle ore 17.10, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RU in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “a) accertare e dichiarare, per le ragioni
espresse che il provvedimento di rigetto adottato dalla p.a. resistente in data 20.05.2024 (doc. 11), il successivo
rigetto del ricorso amministrativo del di RU (doc. 20) e ogni atto connesso, Controparte_2
presupposto e collegato allo stesso (ivi incluso il riscontro all'istanza di riesame) siano illegittimi per violazione
di legge e/o per eccesso di potere nonché accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto di Parte_1
beneficiare dell'indennità NASPI dalla data di presentazione dell'istanza fino alla perdita dello stato di
disoccupazione involontaria 13.01.2025; b) accertare e dichiarazione la violazione del principio di non
discriminazione posto in essere dalla p.a., e, per l'effetto, la discriminatorietà della condotta posta in essere dalla
pagina 1 di 6 CP resistente consistente nella negazione del diritto alla SP all'odierna istante in quanto lavoratrice madre
CP_ con prole di età anagrafica inferiore a n. 3 anni, e, per l'effetto, ordinare all resistente la cessazione del
comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione accertate e condannare la p.a.
resistente al pagamento in favore dell'odierna ricorrente della somma ritenuta di giustizia a titolo di danno non
patrimoniale oltre interessi legali”.
Sulla premessa di essere stata dipendente a tempo indeterminato dalla , ha Controparte_4
esposto che in data 24.04.2024 ha diffidato l'ex datrice di lavoro al pagamento di cinque mensilità
arretrate (da novembre 2023 a marzo 2024), oltre alla tredicesima mensilità; che, tuttavia, la
[...]
non provvedeva al pagamento delle somme dovute;
che, di conseguenza, essa Controparte_4
ricorrente, in data 30.04.2024, rassegnava le dimissioni per giusta causa ai sensi dell' art. 2119 c.c.; che
la normativa vigente prevede espressamente che, nei casi di genitori con figli di età inferiore a tre anni, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla convalida da parte dell'Ispettorato del Lavoro
competente; che, pertanto, ottenuta la convalida, la lavoratrice ha presentato istanza per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
che, ciononostante, l' Controparte_5
rigettava l'istanza adducendo la motivazione secondo cui “il rapporto di lavoro risulta cessato per
dimissioni in data 30.04.2024”, confermando tale esito anche a seguito di richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente: “da una verifica effettuata dall'Istituto, risulta che le dimissioni volontarie presentate e
Con convalidate dall' riguardano un minore sopra l'anno di vita. Ne consegue che la vostra assistita non ha
diritto alla prestazione di disoccupazione (interpello 6/2013 del Ministero del lavoro)...”, aggiungendo che
“non avete inviato la comunicazione obbligatoria online ANPAL delle dimissioni, come invece previsto dalla
normativa vigente” . Ha censurato, in particolare, il carattere discriminatorio del diniego, evidenziando
che l' ha applicato le norme speciali che riconoscono il diritto alla NASpI solo in caso di CP_1
risoluzione consensuale o di dimissioni entro un anno di vita del bambino;
che ciò, tuttavia, non esclude che la lavoratrice madre con figli di età superiore a un anno ed inferiore a tre sia comunque tutelata dalla normativa generale di cui all'art. 2119 c.c.; che, pertanto, l' , avendo Controparte_5
rigettato la richiesta della ricorrente “sulla base della presunta mancata allegazione di un documento ritenuto
erroneamente obbligatorio”, l'ha discriminata in quanto madre, anche rispetto alle proprie colleghe che avevano rassegnato le dimissioni ex art. 2119 c.c. per il medesimo inadempimento contrattuale.
Si è costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Ha dedotto che la ricorrente ha presentato la prima domanda amministrativa volta al riconoscimento della SP in data 13 maggio 2024, dichiarando che il rapporto di lavoro subordinato con la CP_4 pagina 2 di 6 , si era concluso il 30 aprile 2024; che, una volta esaminata la domanda, l'Istituto Controparte_4
rilevava che il datore di lavoro, nelle comunicazioni Unilav e nei flussi Uniemens, aveva indicato come causale di cessazione la voce “dimissioni”, provvedendo di conseguenza ad adottare un provvedimento di rigetto;
che in data 24 maggio 2024 la ricorrente chiedeva il riesame, allegando una diffida ad adempiere datata 24 aprile 2024, priva della prova di invio, e una lettera di dimissioni per giusta causa del 30 aprile 2024, anch'essa contenente diffida al pagamento;
che, pertanto, i motivi del rigetto risiedono nell'assenza, nel modello Unilav, della causale “dimissioni per giusta causa” e nel mancato rispetto delle procedure amministrative previste;
che, di conseguenza, se le dimissioni fossero state realmente per giusta causa, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrarlo e, in mancanza di una corretta comunicazione del datore di lavoro, effettuare essa stessa la comunicazione all'ANPAL ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015; che, diversamente, se le dimissioni devono considerarsi volontarie — come farebbe intendere la loro presentazione immediata e la richiesta di convalida
Co presso l' — la prestazione previdenziale non poteva essere riconosciuta, essendo prevista solo in favore della lavoratrice madre con figlio minore di un anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' nel corso del giudizio, ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta, al netto degli CP_1
accessori di legge – interessi e rivalutazione monetaria – non computati sul totale dovuto e, tuttavia,
ha liquidato la prestazione prendendo in considerazione una seconda domanda amministrativa presentata dalla ricorrente e non già la prima presentata in data 20 maggio 2024, il che ha inciso in modo peggiorativo sul quantum della prestazione liquidata nel corso del processo.
In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente a tempo indeterminato della e di essersi dimessa in data 30.04.2024 per giusta causa, ai sensi dell'art. Controparte_4
2119 c.c., a fronte delle gravi inadempienze della datrice di lavoro consistenti nella mancata corresponsione di cinque mensilità retributive, oltre alla tredicesima, e di avere pertanto avanzato istanza per il riconoscimento della NASpI.
L' ha rigettato la richiesta adducendo che “il rapporto di lavoro risulta cessato per Controparte_5
dimissioni in data 30.04.2024” in quanto la lavoratrice, nella propria istanza, non aveva indicato trattarsi di dimissioni per giusta causa.
Successivamente, con istanza di riesame avanzata dalla ricorrente, per il tramite del Patronato, la stessa precisava che le dimissioni erano state presentate per giusta causa e allegava la lettera di dimissioni per giusta causa nonché la convalida delle dimissioni dell'Ispettorato del lavoro pagina 3 di 6 omettendo, presumibilmente a causa di una mera svista del Patronato, secondo quanto prospettato e
CP_ documentato dall l'inoltro dell'allegato alla comunicazione di convalida delle dimissioni recante la precisazione che si trattava di dimissioni per giusta causa
CoCP_
forse tratta in errore dalla comunicazione di convalida inoltrata dalla lavoratrice allegata all'istanza di riesame ove non risultava espressamente indicata la causale per giusta causa delle dimissioni della lavoratrice madre comunicava che: “da una verifica effettuata dall risulta che le CP_5
Con dimissioni volontarie presentate e convalidate dall riguardano un minore sopra l'anno di vita. Ne consegue
che la vostra assistita non ha diritto alla prestazione di disoccupazione (interpello 6/2013 del Ministero del
lavoro)...”, aggiungendo altresì che “non avete inviato la comunicazione obbligatoria online ANPAL delle
dimissioni, come invece previsto dalla normativa vigente”.
CP_ L' nel corso del processo, come già evidenziato ha, poi, liquidato la prestazione e, tuttavia, ha determinato il suo importo sul presupposto del definitivo rigetto della prima domanda ed ancorando decorrenza e liquidazione alla data di presentazione, da parte della , di una seconda domanda Pt_1
amministrativa.
Si ritiene, invece, che la domanda dovesse essere accolta sin dall'origine in quanto, al di là di alcune imprecisioni formali e incompletezze documentali, almeno a seguito dell'istanza di riesame doveva essere chiaro che vi fosse la giusta causa delle dimissioni ed in quanto, in ogni caso, la convalida effettuata dall'Ispettorato del Lavoro in data 6 maggio aveva ad oggetto le dimissioni per giusta causa di una lavoratrice madre.
La domanda principale di parte ricorrente deve, quindi, essere accolta.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il diniego dell' integrerebbe una condotta CP_1
discriminatoria in quanto fondato su un'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. in materia di sostegno alla maternità e paternità), che riconosce — nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento ex art. 54, ossia fino al compimento di un anno di età del bambino — il diritto all'indennità di disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie,
subordinando tuttavia la validità del recesso all'espletamento della apposita procedura di convalida presso l'Ispettorato del Lavoro. Secondo parte ricorrente, l' avrebbe dovuto Controparte_5
invece applicare la normativa generale di cui all'art. 2119 c.c., riconoscendole il diritto alla NASpI per dimissioni per giusta causa al pari delle altre colleghe dimessesi a fronte del medesimo inadempimento datoriale.
pagina 4 di 6 Deve anzitutto osservarsi che risulta, per tabulas, che il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato sotto causale “dimissioni”, e che queste sono state presentate durante il periodo protetto di cui al d.lgs. n. 151/2001, con conseguente applicazione della procedura di convalida presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro. Ne consegue che l' , nel pronunciarsi sul diniego della prestazione, in CP_5
relazione alla prima domanda amministrativa ove non era dato evincere la causa delle dimissioni, ha legittimamente fondato il proprio provvedimento sui dati ufficialmente ricevuti dalle comunicazioni obbligatorie, ritenendo che, trattandosi di dimissioni volontarie presentate da lavoratrice madre con figlio di età superiore a un anno, non ricorressero i presupposti per la corresponsione della NASpI.
CP_ Anche a fronte dell'istanza di riesame, l' pur colpevolmente omettendo di considerare adeguatamente la documentazione attestante la causa delle dimissioni, ha confermato il diniego sulla base di una considerazione giuridicamente corretta in quanto, ove si fosse trattato di dimissioni volontarie, la non avrebbe avuto titolo, in quanto madre, alla SP stante l'età, superiore ad Pt_1
un anno, del figlio. In altre parole, il mancato riconoscimento della prestazione non può essere considerato avvinto da un nesso di causalità, neppure indiretto con la condizione di lavoratrice madre della parte ricorrente essendo, invece, dipeso da un'erronea valutazione della situazione di fatto
CP_ sottostante da parte degli uffici amministrativi dell'
Non è quindi ravvisabile alcun intento di operare un trattamento differenziato fondato sul genere o sulla condizione familiare della ricorrente.
Alle medesime conclusioni si perviene anche con riguardo all'asserito diverso trattamento riservato ad altra collega della ricorrente, non madre, la quale avrebbe ottenuto la prestazione invocata. Difatti,
come evidenziato nello stesso ricorso, le dimissioni delle lavoratrici colleghe – non madri -sono state rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con diversa e distinta causale di cessazione rispetto a quella risultante, dalla comunicazione , nel caso di specie (ove invero risultano Pt_2
indicate semplici dimissioni). Tale circostanza, di per sé, esclude la possibilità di individuare un elemento di comparazione omogeneo fra le diverse situazioni e non consente di trarre alcun sintomo concreto di discriminazione nella condotta dell' , che ha agito sulla base di dati e Controparte_5
presupposti giuridici differenti.
In conclusione, non riscontrandosi alcuna condotta discriminatoria connessa allo status di madre lavoratrice della ricorrente, la relativa domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate per
CP_ 1/3 e poste a carico dell' per la residua quota, esse per l'intero seguono la soccombenza;
esse pagina 5 di 6 vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara il diritto della parte ricorrente di beneficiare della SP con effetto a decorrere dalla prima domanda amministrativa, respinge, nel resto, il ricorso;
compensa per 1/3 le spese di
CP_ giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell'avv. Nunzia
Parra, procuratore antistatario, liquidandole, per l'intero, nella misura di €2.700,00 per compensi professionali oltre al 15% dei compensi per il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge
RU 29.10.2025
Il giudice
LO LI
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