Sentenza 17 giugno 1963
Massime • 3
L'interpretazione da parte del giudice civile, della sentenza penale, quale giudicato 'esterno' al processo civile, si risolve in giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione, peraltro, l'insindacabilita di tale giudizio trova limite sia nel difetto o nell'incongruita della motivazione, sia nell'errore di diritto che incida sul criterio distintivo circa la proponibilita o meno dell'Azione civile. ( Conf 2668/62).*
Nel caso di assoluzione in giudizio, con formula dubitativa, dalla imputazione di omicidio o di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, l'Azione civile per rivalsa dei danni, ex art 2043 cod civ, e preclusa qualora il dubbio del giudice penale sia caduto sull'esistenza materiale del fatto, ovvero sul rapporto eziologico tra l'operato dell'imputato e l'evento, cioe sul rapporto di causalita materiale, non anche allorche il dubbio riguardi l'elemento soggettivo del reato, il dubbio sulle modalita dell'Azione si risolve in dubbio sull'elemento soggettivo del reato, non gia sull'esistenza del fatto nella sua materiale obiettivita, e nemmeno sul nesso di causalita. ( Conf 2668/62, 1538/62).*
In tema di scontro di veicoli, l'accertamento della colpa del danneggiato non esaurisce l'indagine sul comportamento dell'altro conducente, comportamento che deve essere direttamente e specificamente valutato come causa autonoma dello scontro ed eventualmente come causa concorrente di esso, poiche la prova liberatoria non puo considerarsi raggiunta se non quando sia stato dimostrato di aver fatto, anche di fronte all'altrui colpa, tutto il possibile per evitare il danno. ( Conf 2767/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1963, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1963 |
Testo completo
L'interpretazione da parte del giudice civile, della sentenza penale, quale giudicato 'esterno' al processo civile, si risolve in giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione, peraltro, l'insindacabilita di tale giudizio trova limite sia nel difetto o nell'incongruita della motivazione, sia nell'errore di diritto che incida sul criterio distintivo circa la proponibilita o meno dell'Azione civile. ( Conf 2668/62).*