TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa LA NO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 597/23 r.g. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Gianluca Blasi per procura in atti,
ricorrente
E
e per esso l' Controparte_1 [...]
(c.f. , rappresentato e difeso ai sensi Controparte_2 P.IVA_1 dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 marzo 2023 , premesso di Parte_1
essere una docente a tempo indeterminato dal 2019, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 alle dipendenze del
[...] in qualità di docente con contratto a tempo determinato e di non aver Controparte_1
percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1
resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari”
(DPCM 28 novembre 2016).
Nella materia in esame è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
(v. Cass. n. 29961/2023).
La Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
Ed invero, tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili,
sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Con la pronuncia richiamata, inoltre, la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1
e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un
periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di precisare che “nulla indica che il carattere eventualmente breve
e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo … possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti,
o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_3
EU:C:2023:933, punto 68)”.
La CGUE ha aggiunto che “occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive»”, ma che, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la
differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di
lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41e
giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46].” Controparte_4
La Corte ha, pertanto, concluso, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Per quanto attiene al momento in cui il diritto a fruire della Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM
28.11.2016 riconnette l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del
bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “se il docente precario
che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle
graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 29961/2023).
Con riferimento alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore,
da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla
piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura
contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (v. Cass. n. 29961/2023).
Inoltre, è stato precisato che la carta docente “spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che “l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso
l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il
o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in CP_1 una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)”
(Cass. n. 29961/2023).
Nella fattispecie, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, dal momento che dalla documentazione in atti emerge che il primo atto interruttivo (la diffida inviata all'Amministrazione il 27/01/2023), è intervenuto in un momento in cui era già maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, la domanda deve essere accolta soltanto con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, dal momento che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Le supplenze possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver avuto contratti di lavoro a tempo determinato, depositati unitamente all'atto introduttivo e stipulati con il , che, al contrario, non ha allegato, né provato, Controparte_5
l'esistenza di ragioni oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato all'adozione CP_1 delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per un terzo delle spese di giudizio che per la restante parte seguono soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 876,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e condanna il all'adozione di ogni atto Controparte_1
necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
2) rigetta per il resto;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 876,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
LA NO