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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5741/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VALGIOIE 2 10090 Pt_1 P.IVA_1
BRUINO, presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via G. Pico della Mirandola 9 50132 Firenze, presso lo studio dell'avv. TARDUCCI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della Società convenuta, per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti della per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Parte_1
, per l'effetto - condannare la convenuta al risarcimento dei danni sofferti dalla quale conseguenza immediata e diretta del dedotto Parte_1 inadempiment ificano in complessivi Euro 30.040,49, oltre all'ulteriore somma determinata in via equitativa per il danno da fermo tecnico, oltre interessi di legge, ovvero
pagina 1 di 5 In via subordinata
- condannare la convenuta al pagamento in favore della di quella Parte_1 diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento danno In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Si chiede che Codesto Giudice Voglia disporre la rinnovazione della CTU tecnica avente ad oggetto la valutazione dei danni patiti dal veicolo Mercedes – Benz, Classe A, targato FE085KZ, in seguito al sinistro del 21/03/2019, nonché il rapporto tra detti danni e il valore di mercato del veicolo al momento prima del sinistro, il tutto IVA esclusa, secondo i parametri di Eurotax giallo come contrattualmente indicato;
in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
-di aver stipulato con la convenuta, in data 27/05/2016, un contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo Mercedes Benz, Classe A tg. FE085KZ per la durata di 60 mesi;
-che il 21/3/2019 il veicolo oggetto della locazione è rimasto coinvolto in un incidente, riportando danni alla carrozzeria ed alla ruota posteriore, quindi, su indicazioni del locatore, è stato ritirato e ricoverato presso un centro di assistenza convenzionato;
-di non aver ricevuto una vettura sostitutiva da utilizzare durante il periodo di ricovero, nonostante l'art. 10.1 lett. A) e C) del contratto sottoscritto lo prevedesse;
-che dal 25/3/2019 ha tentato di ottenere informazioni sui lavori di riparazione del veicolo;
-che il 29/04/2019 la convenuta ha comunicato il proprio recesso dal contratto ai sensi dell'art. 18, posto che il costo delle riparazioni della vettura superava il 40% del suo valore, pertanto risultava antieconomico;
-di aver contestato il fondamento del recesso in quanto posto in essere senza preavviso e in violazione del dovere di correttezza e buona fede;
-che la convenuta non ha dato seguito alle contestazioni mosse, dunque ha attivato innanzi all'intestato Tribunale il procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., R.g. n. 7654/2019, per verificare le reali condizioni del veicolo incidentato e quantificarne i danni;
-che, in sede di ATP, il CTU incaricato ha rilevato che i danni subìti dal veicolo non superavano il 40% del valore del mezzo;
-che, stante l'illegittimo recesso di è stata costretta ad acquistare un altro CP_1 veicolo dell'importo di € 53.500,00 iva inclusa. pagina 2 di 5 Tanto esposto, ha chiesto di accertare l'inadempimento della società Parte_1 convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 30.040,49, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa. Si è costituita in giudizio contestando l'azione in Controparte_1 fatto e in diritto e chiedendone il rigetto. In particolare ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, premesso che la proposta di noleggio sottoscritta dall'attrice non contemplava il servizio di vettura sostitutiva, ha dedotto la legittimità del recesso operato, conseguente alla valutazione dei danni eseguita presso una officina autorizzata. All'esito della prima udienza, il giudice in allora procedente ha assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e successivamente ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 18/06/2024, svoltasi mediante modalità di trattazione scritta, la causa, nelle more assegnata alla scrivente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * In punto di fatto, dagli atti e dai documenti allegati è emerso:
-che le parti di questa causa avevano stipulato, in data 28.05.2016, un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, per la durata di 60 mesi, avente ad oggetto il veicolo Mercedes-Benz Classe A immatricolato nel 2015, meglio identificato in atti;
-che il 21.03.2019 C.T.S.V. ha comunicato ad che il veicolo noleggiato aveva CP_1 riportato dei danni a causa di un sinistro occorso quel pomeriggio;
-che la proposta di noleggio sottoscritta dall'attrice il 28.4.2016 non prevedeva, fra le obbligazioni della locatrice, quella di mettere a disposizione della conduttrice un mezzo sostitutivo in caso di indisponibilità di quello noleggiato;
-che il 29.4.2019 ha manifestato la volontà di recedere dal contratto in quanto CP_1 il costo degli interventi necessari per la riparazione del veicolo Mercedes -Benz Classe A era risultato antieconomico in relazione al valore del veicolo;
-che l'art. 18 del contratto quadro stabiliva testualmente che “In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo della riparazione ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro (riportato da Eurotax Giallo), avrà facoltà di recedere CP_1 dal contratto limitatamente al suddetto veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite fax, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 25.b per il caso di eccedenza chilometrica. 18.2) La stima del danno verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita da o da un Perito designato dalla CP_1 stessa Qualora il Cliente chieda un veicolo nuovo le condizioni contrattuali e i CP_1 canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta.” pagina 3 di 5 In pratica, quindi, in base agli accordi negoziali, in ipotesi di sinistro/guasto grave la cui riparazione ecceda il 40% del valore del mezzo, la locatrice ha facoltà di recedere dal contratto. È incontroverso che la vettura Mercedes Benz Classe A abbia subìto un guasto e sia stata ritirata, su istruzioni di da un'autofficina convenzionata. CP_1
inoltre, ha allegato il preventivo di riparazione predisposto in data 8.04.2019 CP_1 dalla carrozzeria convenzionata (doc. 3 comparsa di costituzione). Controparte_2
Ebbene, tale preventivo riportava quale totale imponibile per le riparazioni necessarie all'autovettura oggetto del contratto di noleggio la somma di € 14.359,12 iva esclusa. È incontroverso che il valore di mercato della Mercedes al momento del sinistro, secondo le stime della Eurotax Giallo, era di € 33.500,00. Ne deriva che ha legittimamente operato il recesso dal contratto: a fronte di un CP_1 preventivo di spesa di € 14.359,12 iva esclusa, dunque di un importo eccedente il 40% del valore di mercato del veicolo noleggiato (posto che il 40% di 33.500 è pari a 13.400), ha correttamente ritenuto antieconomico procedere alla riparazione del veicolo ed ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto in virtù della clausola di cui all'art. 18 del contratto quadro di locazione. Quanto alla violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, si è limitata ad una contestazione del tutto generica, censurando Pt_1 il comportamento di che non avrebbe risposto alle proprie missive e avrebbe CP_1 esercitato il recesso senza preavviso. Sul punto si osserva che parte attrice ha allegato unicamente 3 mail: la prima inviata ad il 21.3.2019 per segnalare il CP_1 sinistro, la seconda inviata sempre ad il 3.4.2019 in cui è scritto “Come da CP_1 telefonata appena intercorsa” e la terza mail inviata il 29.4.2019 alla carrozzeria convenzionata presso cui era ricoverata l'auto. Quindi, posto che dopo la prima mail l'auto è stata ricoverata, che la seconda mail dimostra che l'attrice aveva comunicato con la convenuta telefonicamente e che subito dopo l'invio della terza mail ha ricevuto la comunicazione di recesso non si ravvisa l'asserito comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza di CP_1
Infine, sebbene il CTU nominato nel procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. promosso da parte attrice, R.G. n. 7654/2019, abbia concluso che l'ammontare dei danni e delle spese di riparazione non superano il 40% del valore di mercato del veicolo -seppur di poco-, si osserva: 1) il Consulente non ha potuto visionare ed ispezionare il veicolo Mercedes Benz Classe A, in quanto non più circolante in Italia, pertanto ha operato la propria valutazione analizzando la sola documentazione versata in atti da C.T.S.V. in sede di ricorso per ATP;
2) generalmente, il costo dei ricambi e della mano d'opera varia di officina in officina;
3) quando ha operato il recesso lo ha fatto in base al preventivo di spesa che CP_1 aveva ricevuto dalla propria carrozzeria convenzionata, come previsto contrattualmente. pagina 4 di 5 In definitiva, non può essere ritenuta inadempiente ed il recesso operato dalla CP_1 medesima è stato posto legittimamente, pertanto l'azione proposta da è Pt_2 infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia (scaglione da 26.001,00 - 52.000,00) e dell'attività defensionale effettuata (si giustificano, a tal proposito, i parametri minimi, in virtù del valore della causa – 30.040,49 -, vicino al parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa: RIGETTA le domande proposte dall'attrice; CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE in via definitiva le spese della CTU svolta in sede di ATP, già liquidate con separato decreto del 3.2.2020, a carico dell'attrice. Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5741/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VALGIOIE 2 10090 Pt_1 P.IVA_1
BRUINO, presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via G. Pico della Mirandola 9 50132 Firenze, presso lo studio dell'avv. TARDUCCI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In via principale - accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della Società convenuta, per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti della per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Parte_1
, per l'effetto - condannare la convenuta al risarcimento dei danni sofferti dalla quale conseguenza immediata e diretta del dedotto Parte_1 inadempiment ificano in complessivi Euro 30.040,49, oltre all'ulteriore somma determinata in via equitativa per il danno da fermo tecnico, oltre interessi di legge, ovvero
pagina 1 di 5 In via subordinata
- condannare la convenuta al pagamento in favore della di quella Parte_1 diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento danno In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Si chiede che Codesto Giudice Voglia disporre la rinnovazione della CTU tecnica avente ad oggetto la valutazione dei danni patiti dal veicolo Mercedes – Benz, Classe A, targato FE085KZ, in seguito al sinistro del 21/03/2019, nonché il rapporto tra detti danni e il valore di mercato del veicolo al momento prima del sinistro, il tutto IVA esclusa, secondo i parametri di Eurotax giallo come contrattualmente indicato;
in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
-di aver stipulato con la convenuta, in data 27/05/2016, un contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo Mercedes Benz, Classe A tg. FE085KZ per la durata di 60 mesi;
-che il 21/3/2019 il veicolo oggetto della locazione è rimasto coinvolto in un incidente, riportando danni alla carrozzeria ed alla ruota posteriore, quindi, su indicazioni del locatore, è stato ritirato e ricoverato presso un centro di assistenza convenzionato;
-di non aver ricevuto una vettura sostitutiva da utilizzare durante il periodo di ricovero, nonostante l'art. 10.1 lett. A) e C) del contratto sottoscritto lo prevedesse;
-che dal 25/3/2019 ha tentato di ottenere informazioni sui lavori di riparazione del veicolo;
-che il 29/04/2019 la convenuta ha comunicato il proprio recesso dal contratto ai sensi dell'art. 18, posto che il costo delle riparazioni della vettura superava il 40% del suo valore, pertanto risultava antieconomico;
-di aver contestato il fondamento del recesso in quanto posto in essere senza preavviso e in violazione del dovere di correttezza e buona fede;
-che la convenuta non ha dato seguito alle contestazioni mosse, dunque ha attivato innanzi all'intestato Tribunale il procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., R.g. n. 7654/2019, per verificare le reali condizioni del veicolo incidentato e quantificarne i danni;
-che, in sede di ATP, il CTU incaricato ha rilevato che i danni subìti dal veicolo non superavano il 40% del valore del mezzo;
-che, stante l'illegittimo recesso di è stata costretta ad acquistare un altro CP_1 veicolo dell'importo di € 53.500,00 iva inclusa. pagina 2 di 5 Tanto esposto, ha chiesto di accertare l'inadempimento della società Parte_1 convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 30.040,49, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa. Si è costituita in giudizio contestando l'azione in Controparte_1 fatto e in diritto e chiedendone il rigetto. In particolare ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, premesso che la proposta di noleggio sottoscritta dall'attrice non contemplava il servizio di vettura sostitutiva, ha dedotto la legittimità del recesso operato, conseguente alla valutazione dei danni eseguita presso una officina autorizzata. All'esito della prima udienza, il giudice in allora procedente ha assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e successivamente ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 18/06/2024, svoltasi mediante modalità di trattazione scritta, la causa, nelle more assegnata alla scrivente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * In punto di fatto, dagli atti e dai documenti allegati è emerso:
-che le parti di questa causa avevano stipulato, in data 28.05.2016, un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, per la durata di 60 mesi, avente ad oggetto il veicolo Mercedes-Benz Classe A immatricolato nel 2015, meglio identificato in atti;
-che il 21.03.2019 C.T.S.V. ha comunicato ad che il veicolo noleggiato aveva CP_1 riportato dei danni a causa di un sinistro occorso quel pomeriggio;
-che la proposta di noleggio sottoscritta dall'attrice il 28.4.2016 non prevedeva, fra le obbligazioni della locatrice, quella di mettere a disposizione della conduttrice un mezzo sostitutivo in caso di indisponibilità di quello noleggiato;
-che il 29.4.2019 ha manifestato la volontà di recedere dal contratto in quanto CP_1 il costo degli interventi necessari per la riparazione del veicolo Mercedes -Benz Classe A era risultato antieconomico in relazione al valore del veicolo;
-che l'art. 18 del contratto quadro stabiliva testualmente che “In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo della riparazione ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro (riportato da Eurotax Giallo), avrà facoltà di recedere CP_1 dal contratto limitatamente al suddetto veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite fax, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 25.b per il caso di eccedenza chilometrica. 18.2) La stima del danno verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita da o da un Perito designato dalla CP_1 stessa Qualora il Cliente chieda un veicolo nuovo le condizioni contrattuali e i CP_1 canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta.” pagina 3 di 5 In pratica, quindi, in base agli accordi negoziali, in ipotesi di sinistro/guasto grave la cui riparazione ecceda il 40% del valore del mezzo, la locatrice ha facoltà di recedere dal contratto. È incontroverso che la vettura Mercedes Benz Classe A abbia subìto un guasto e sia stata ritirata, su istruzioni di da un'autofficina convenzionata. CP_1
inoltre, ha allegato il preventivo di riparazione predisposto in data 8.04.2019 CP_1 dalla carrozzeria convenzionata (doc. 3 comparsa di costituzione). Controparte_2
Ebbene, tale preventivo riportava quale totale imponibile per le riparazioni necessarie all'autovettura oggetto del contratto di noleggio la somma di € 14.359,12 iva esclusa. È incontroverso che il valore di mercato della Mercedes al momento del sinistro, secondo le stime della Eurotax Giallo, era di € 33.500,00. Ne deriva che ha legittimamente operato il recesso dal contratto: a fronte di un CP_1 preventivo di spesa di € 14.359,12 iva esclusa, dunque di un importo eccedente il 40% del valore di mercato del veicolo noleggiato (posto che il 40% di 33.500 è pari a 13.400), ha correttamente ritenuto antieconomico procedere alla riparazione del veicolo ed ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto in virtù della clausola di cui all'art. 18 del contratto quadro di locazione. Quanto alla violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, si è limitata ad una contestazione del tutto generica, censurando Pt_1 il comportamento di che non avrebbe risposto alle proprie missive e avrebbe CP_1 esercitato il recesso senza preavviso. Sul punto si osserva che parte attrice ha allegato unicamente 3 mail: la prima inviata ad il 21.3.2019 per segnalare il CP_1 sinistro, la seconda inviata sempre ad il 3.4.2019 in cui è scritto “Come da CP_1 telefonata appena intercorsa” e la terza mail inviata il 29.4.2019 alla carrozzeria convenzionata presso cui era ricoverata l'auto. Quindi, posto che dopo la prima mail l'auto è stata ricoverata, che la seconda mail dimostra che l'attrice aveva comunicato con la convenuta telefonicamente e che subito dopo l'invio della terza mail ha ricevuto la comunicazione di recesso non si ravvisa l'asserito comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza di CP_1
Infine, sebbene il CTU nominato nel procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. promosso da parte attrice, R.G. n. 7654/2019, abbia concluso che l'ammontare dei danni e delle spese di riparazione non superano il 40% del valore di mercato del veicolo -seppur di poco-, si osserva: 1) il Consulente non ha potuto visionare ed ispezionare il veicolo Mercedes Benz Classe A, in quanto non più circolante in Italia, pertanto ha operato la propria valutazione analizzando la sola documentazione versata in atti da C.T.S.V. in sede di ricorso per ATP;
2) generalmente, il costo dei ricambi e della mano d'opera varia di officina in officina;
3) quando ha operato il recesso lo ha fatto in base al preventivo di spesa che CP_1 aveva ricevuto dalla propria carrozzeria convenzionata, come previsto contrattualmente. pagina 4 di 5 In definitiva, non può essere ritenuta inadempiente ed il recesso operato dalla CP_1 medesima è stato posto legittimamente, pertanto l'azione proposta da è Pt_2 infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia (scaglione da 26.001,00 - 52.000,00) e dell'attività defensionale effettuata (si giustificano, a tal proposito, i parametri minimi, in virtù del valore della causa – 30.040,49 -, vicino al parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa: RIGETTA le domande proposte dall'attrice; CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE in via definitiva le spese della CTU svolta in sede di ATP, già liquidate con separato decreto del 3.2.2020, a carico dell'attrice. Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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