TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18012 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Fancelli ed Emanuele Barbuto
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Mellina
RAGIONI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
– ha impugnato la delibera del 6.10.2022 con cui l'assemblea di tale CP_1 condominio ratificava “all'unanimità quanto deliberato nell'assemblea del
30/05/2022” (punto 1a dell'o.d.g.).
Ha in sintesi dedotto – a sostegno dell'impugnazione – i seguenti motivi:
1) mancata sottoscrizione del verbale assembleare da parte di almeno due condomini, in violazione del regolamento condominiale (art. 17);
2) mancata indicazione – nel verbale assembleare – del numero di deleghe conferite a ciascun condomino intervenuto e conseguente impossibilità di verificare il rispetto del limite numerico imposto in materia dal regolamento condominiale (art. 16);
3) illegittimità di una ratifica avente ad oggetto una precedente delibera già
impugnata dall'attore e da ritenere insanabilmente nulla.
Ha chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera così impugnata.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e all'udienza del 30.9.2025 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta)
Il Tribunale – sulla base di tali brevi premesse – rileva quanto segue. La domanda deve essere rigettata.
Infatti:
1) non si rinviene alcuna norma di legge che prescriva la sottoscrizione del verbale assembleare da parte dei condomini e tale formalità non incide dunque in alcun modo sulla validità delle delibere adottate – assumendo semmai differente rilevanza sul piano probatorio delle circostanze di fatto riportate nel medesimo verbale – e lo stesso art. 17 del regolamento condominiale si limita in tal senso a prevedere la firma (oltre che del segretario e dal presidente) di almeno due condòmini – solo “in qualità di testi” – nell'apposito registro contenente la relativa “trascrizione” (registro previsto ex lege dall'art. 1130, n.
7, cod. civ.);
2) le firme apposte sul foglio presenze – allegato al verbale – attestano la
partecipazione personale o delegata all'assemblea in oggetto di 54 condomini
nominativamente identificati (su un totale di 98) in complessiva
rappresentanza di 497,42 mill. (cfr. epigrafe del verbale) e – per i singoli condomini rappresentati per delega – risulta la firma del rappresentante (quasi sempre leggibile) apposta a latere in corrispondenza del nominativo, sicchè era preciso onere dell'attore – rimasto inassolto – quello di specificare i singoli condomini intervenuti portatori di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento e di prospettarne la rilevanza decisiva ("prova di
resistenza”) ai fini del computo delle maggioranze previste – per la seconda convocazione – dall'art. 1136, terzo comma, cod. civ. (risultando espressamente dal verbale che la delibera in questione venne comunque adottata “all'unanimità”);
3) l'organo assembleare ha piena ed insindacabile facoltà di ratificare precedenti delibere – anche se in ipotesi già impugnate (ma non ancora annullate) – e non sono state adeguatamente chiarite dall'attore le ragioni per cui quella del
30.5.2022 fosse da ritenere insanabilmente nulla (essendo stata anche omessa –
nel presente giudizio – la relativa produzione).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva
e Cassa come per legge.
23.12.2025. IL IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Fancelli ed Emanuele Barbuto
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Mellina
RAGIONI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
– ha impugnato la delibera del 6.10.2022 con cui l'assemblea di tale CP_1 condominio ratificava “all'unanimità quanto deliberato nell'assemblea del
30/05/2022” (punto 1a dell'o.d.g.).
Ha in sintesi dedotto – a sostegno dell'impugnazione – i seguenti motivi:
1) mancata sottoscrizione del verbale assembleare da parte di almeno due condomini, in violazione del regolamento condominiale (art. 17);
2) mancata indicazione – nel verbale assembleare – del numero di deleghe conferite a ciascun condomino intervenuto e conseguente impossibilità di verificare il rispetto del limite numerico imposto in materia dal regolamento condominiale (art. 16);
3) illegittimità di una ratifica avente ad oggetto una precedente delibera già
impugnata dall'attore e da ritenere insanabilmente nulla.
Ha chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera così impugnata.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e all'udienza del 30.9.2025 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta)
Il Tribunale – sulla base di tali brevi premesse – rileva quanto segue. La domanda deve essere rigettata.
Infatti:
1) non si rinviene alcuna norma di legge che prescriva la sottoscrizione del verbale assembleare da parte dei condomini e tale formalità non incide dunque in alcun modo sulla validità delle delibere adottate – assumendo semmai differente rilevanza sul piano probatorio delle circostanze di fatto riportate nel medesimo verbale – e lo stesso art. 17 del regolamento condominiale si limita in tal senso a prevedere la firma (oltre che del segretario e dal presidente) di almeno due condòmini – solo “in qualità di testi” – nell'apposito registro contenente la relativa “trascrizione” (registro previsto ex lege dall'art. 1130, n.
7, cod. civ.);
2) le firme apposte sul foglio presenze – allegato al verbale – attestano la
partecipazione personale o delegata all'assemblea in oggetto di 54 condomini
nominativamente identificati (su un totale di 98) in complessiva
rappresentanza di 497,42 mill. (cfr. epigrafe del verbale) e – per i singoli condomini rappresentati per delega – risulta la firma del rappresentante (quasi sempre leggibile) apposta a latere in corrispondenza del nominativo, sicchè era preciso onere dell'attore – rimasto inassolto – quello di specificare i singoli condomini intervenuti portatori di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento e di prospettarne la rilevanza decisiva ("prova di
resistenza”) ai fini del computo delle maggioranze previste – per la seconda convocazione – dall'art. 1136, terzo comma, cod. civ. (risultando espressamente dal verbale che la delibera in questione venne comunque adottata “all'unanimità”);
3) l'organo assembleare ha piena ed insindacabile facoltà di ratificare precedenti delibere – anche se in ipotesi già impugnate (ma non ancora annullate) – e non sono state adeguatamente chiarite dall'attore le ragioni per cui quella del
30.5.2022 fosse da ritenere insanabilmente nulla (essendo stata anche omessa –
nel presente giudizio – la relativa produzione).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva
e Cassa come per legge.
23.12.2025. IL IU