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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1217/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Berra Michela
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Zuccaro Giovanna
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Parte ricorrente: disporre che i minori (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e C.F._4
residenza presso la madre e la casa materna (di esclusiva proprietà della signora , in Parte_1
Stroppiana, via Roma n. 52), ove continueranno ad abitare, dando atto che il signor CP_1
si è già allontanato dalla casa familiare portando con sé i propri effetti personali i mobili
[...]
ed arredi di sua spettanza e prevedendo che i genitori, in applicazione al regime di affidamento condiviso, esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la esercitino separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé.
• disporre, quanto alle modalità di frequentazione, che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli
e ogni settimana nelle giornate del lunedì – martedì – mercoledì, dalla Per_1 Persona_2
prima uscita da scuola (prevista tra le 13 e le 14) sino alle ore 18,30 (il lunedì ed il martedì) e sino alle
20,30 (il mercoledì, in modo che possano cenare con il papà); che, con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore tenga con sé i figli ad anni alterni;
che, nelle vacanze natalizie, i figli e stiano ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 Per_1 Per_2 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare
i figli e che, in ogni caso, i figli passino il giorno di Santo Stefano con il genitore che non stanno frequentando in quella settimana;
che, durante le vacanze estive, i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli, con date da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
che, in difetto di accordo i figli e , trascorrano dal Per_1 Per_2
1° al 15 agosto con il padre, sempre escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non
pagina 2 di 7 abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli, e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari e viceversa in quelli dispari;
• porre a carico del padre, (c.f. , con decorrenza dalla Controparte_1 C.F._2
data di deposito del ricorso introduttivo, un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari ad euro
400 mensili (euro 200 per ciascun figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da versarsi alla ricorrente, , entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (con rinvio al Protocollo d'intesa-Linee Guida del 21.12.2018 e successive modifiche, in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione), nonché oltre, in deroga al protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018 sopra richiamato, al 50 % delle spese relative alla mensa scolastica;
• autorizzare la ricorrente a richiedere e percepire l'AUU per i figli minori per l'intero (100%), e a detrarre il 100% delle spese relative ai figli minori.
Con ogni riserva.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa.
Parte convenuta:
In via temporanea, sino al reperimento di alloggio in territorio piemontese, frequenza quotidiana dei figli da parte del padre da lunedì a mercoledì come convenuto nel corso dell'udienza 28.01.2025 con esonero dal versamento del contributo per permettere al predetto trasferte ed intrattenimento dei bambini.
In via definitiva allorché il vada a locare immobile in territorio piemontese disporre che i figli CP_1
minori (C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori (nulla osta il C.F._4
mantenimento della residenza anagrafica presso la casa materna) e dagli stessi tenuti presso i relativi immobili in modo paritetico con mantenimento diretto oltre al 50% a carico di ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate;
disporre, quanto alla frequentazione, che il padre tenga con sé i figli nei giorni settimanali di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (dal ritiro presso la scuola il lunedì sino all'accompagnamento il giovedì); durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05
pagina 3 di 7 di ogni anno ed in quelle natalizie e pasquali secondo gli accordi che verranno presi concordemente dai genitori.
Con vittoria di spese e competenze a carico della ricorrente in caso di resistenza od opposizione alle conclusioni del convenuto.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di e (8.3.2021). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 la madre ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, chiedendone l'affido condiviso con il padre e il collocamento presso di sé, con le correlate statuizioni in ordine in ordine all'esercizio del diritto di visita, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento, richiesto nella misura di euro 600 mensili, e del criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione il convenuto ha aderito alla domanda di affido condiviso ma ha avanzato domanda di collocamento alternato dei minori, e di porre a carico dei genitori il solo mantenimento diretto, con le spese straordinarie ripartite al 50%.
All'udienza celebrata il 28.1.2025 le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo, concordando sull'affido condiviso dei minori, sulla collocazione prevalente presso la madre e su incontri con il padre nei primi tre giorni della settimana, con rientro il lunedì e il martedì prima di cena alle ore 18.30, e con rientro il mercoledì dopo cena alle ore 20.30; a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli parte convenuta corrisponderà alla ricorrente l'importo complessivo di 300 euro al mese.
Chiesto un differimento di circa due mesi per raggiungere l'accordo definitivo, le parti, mediante note scritte autorizzate, hanno dato atto di non essere riuscite a pervenire ad un esito concordato della controversia e hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole -
pagina 4 di 7 deve disporsi l'affidamento di e ad entrambi i genitori, non risultando che tale tipo Per_1 Per_2 di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi da tale regime di affido, chiesto peraltro dalle stesse parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, da ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé.
Quanto al collocamento dei minori, il Tribunale osserva quanto segue.
I minori hanno appena tre anni.
Nel caso in esame, come detto, non è in discussione la tipologia dell'affido, e si tratta esclusivamente di valutare quale tipo di collocamento sia più funzionale all'interesse della prole, per quanto alcune opzioni ineluttabilmente incidano in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Il Collegio ritiene che vi siano elementi che inducano a privilegiare il collocamento della minore in tenera età presso la madre, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
Infatti, la madre ha disponibilità di tempo per accudirli, come ha fatto fino ad ora;
il padre, invece, ha appena reperito un'occupazione lavorativa stabile ed è in cerca di un'abitazione, che sarà tuttavia in località diversa rispetto a quella dove i minori hanno sempre vissuto e frequentano la scuola materna;
è di tutta evidenza che sia la tipologia di lavoro svolta (cuoco e cameriere) non gli consentirà di occuparsi con continuità dei figli, ancora in tenera età, tenendolo impegnato in orari anche festivi e notturni.
Il diritto del padre di coltivare un legame di affetto e un rapporto stabile ben può essere soddisfatto prevedendo degli incontri regolari, che potranno essere ampliati nel tempo. Fintanto che il convenuto non avrà a disposizione un'adeguata sistemazione abitativa presso cui i figli potranno pernottare, e fatti salvi accordi migliorativi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì, dall'uscita da scuola (prevista tra le 13 e le 14) sino alle ore 18,30 (il lunedì ed il martedì) e sino alle 20,30 (il mercoledì). Non è possibile prevedere allo stato il regime di collocamento alternato richiesto dal convenuto, in assenza del presupposto della stabile e idonea abitazione per i figli.
pagina 5 di 7 Nelle vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, escluso il pernottamento presso il padre fino a quando lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli;
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e le restanti festività in via alternata.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole;
e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come allegata e non contestata, risulta che il resistente (genitore non collocatario e, pertanto, destinatario del mantenimento indiretto) svolge l'attività lavorativa di cuoco/cameriere, con salario medio mensile di circa euro 1.400, come dallo stesso dichiarato in udienza (cfr. proc. verbale udienza del 28.1.2025, dichiarazione che prevale su quanto risulta dall'unica -peraltro- busta paga prodotta con le note di trattazione da ultimo depositate); mentre la ricorrente, infermiera professionale, percepisce uno stipendio medio di circa 2.000 euro al mese oltre all'intero importo dell'assegno unico su accordo delle parti.
Sulla base di ciò, tenuto conto del tempo trascorso con i minori, oltre che delle condizioni reddituali, il
Collegio ritiene equo confermare a carico del convenuto, a titolo di contributo di mantenimento indiretto, il versamento in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 150 per ciascun figlio
(somma concordata dalle parti in udienza), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'importo del mantenimento ha decorrenza dalla data della domanda giudiziale, come è pacifico in giurisprudenza per i casi della stessa specie del presente, detratto quanto già corrisposto per la stessa causale.
pagina 6 di 7 SPESE PROCESSUALI.
La necessità di una regolamentazione dell'affido dei figli minori e l'accordo parziale raggiunto inducono a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1217/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE che i minori e siano affidati in modo condiviso ai genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, da ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé;
2) DISPONE che la permanenza dei minori presso il padre sia regolata come in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, , versi a , con decorrenza dalla data della Controparte_1 Parte_1 domanda giudiziale, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di euro 300 mensili (euro 150 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
4) DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 8.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Berra Michela
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Zuccaro Giovanna
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Parte ricorrente: disporre che i minori (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e C.F._4
residenza presso la madre e la casa materna (di esclusiva proprietà della signora , in Parte_1
Stroppiana, via Roma n. 52), ove continueranno ad abitare, dando atto che il signor CP_1
si è già allontanato dalla casa familiare portando con sé i propri effetti personali i mobili
[...]
ed arredi di sua spettanza e prevedendo che i genitori, in applicazione al regime di affidamento condiviso, esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la esercitino separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé.
• disporre, quanto alle modalità di frequentazione, che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli
e ogni settimana nelle giornate del lunedì – martedì – mercoledì, dalla Per_1 Persona_2
prima uscita da scuola (prevista tra le 13 e le 14) sino alle ore 18,30 (il lunedì ed il martedì) e sino alle
20,30 (il mercoledì, in modo che possano cenare con il papà); che, con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore tenga con sé i figli ad anni alterni;
che, nelle vacanze natalizie, i figli e stiano ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 Per_1 Per_2 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare
i figli e che, in ogni caso, i figli passino il giorno di Santo Stefano con il genitore che non stanno frequentando in quella settimana;
che, durante le vacanze estive, i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli, con date da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
che, in difetto di accordo i figli e , trascorrano dal Per_1 Per_2
1° al 15 agosto con il padre, sempre escluso il pernottamento presso il padre sintantoché lo stesso non
pagina 2 di 7 abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli, e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari e viceversa in quelli dispari;
• porre a carico del padre, (c.f. , con decorrenza dalla Controparte_1 C.F._2
data di deposito del ricorso introduttivo, un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari ad euro
400 mensili (euro 200 per ciascun figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da versarsi alla ricorrente, , entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (con rinvio al Protocollo d'intesa-Linee Guida del 21.12.2018 e successive modifiche, in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione), nonché oltre, in deroga al protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018 sopra richiamato, al 50 % delle spese relative alla mensa scolastica;
• autorizzare la ricorrente a richiedere e percepire l'AUU per i figli minori per l'intero (100%), e a detrarre il 100% delle spese relative ai figli minori.
Con ogni riserva.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa.
Parte convenuta:
In via temporanea, sino al reperimento di alloggio in territorio piemontese, frequenza quotidiana dei figli da parte del padre da lunedì a mercoledì come convenuto nel corso dell'udienza 28.01.2025 con esonero dal versamento del contributo per permettere al predetto trasferte ed intrattenimento dei bambini.
In via definitiva allorché il vada a locare immobile in territorio piemontese disporre che i figli CP_1
minori (C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori (nulla osta il C.F._4
mantenimento della residenza anagrafica presso la casa materna) e dagli stessi tenuti presso i relativi immobili in modo paritetico con mantenimento diretto oltre al 50% a carico di ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate;
disporre, quanto alla frequentazione, che il padre tenga con sé i figli nei giorni settimanali di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (dal ritiro presso la scuola il lunedì sino all'accompagnamento il giovedì); durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05
pagina 3 di 7 di ogni anno ed in quelle natalizie e pasquali secondo gli accordi che verranno presi concordemente dai genitori.
Con vittoria di spese e competenze a carico della ricorrente in caso di resistenza od opposizione alle conclusioni del convenuto.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di e (8.3.2021). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 la madre ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, chiedendone l'affido condiviso con il padre e il collocamento presso di sé, con le correlate statuizioni in ordine in ordine all'esercizio del diritto di visita, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento, richiesto nella misura di euro 600 mensili, e del criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione il convenuto ha aderito alla domanda di affido condiviso ma ha avanzato domanda di collocamento alternato dei minori, e di porre a carico dei genitori il solo mantenimento diretto, con le spese straordinarie ripartite al 50%.
All'udienza celebrata il 28.1.2025 le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo, concordando sull'affido condiviso dei minori, sulla collocazione prevalente presso la madre e su incontri con il padre nei primi tre giorni della settimana, con rientro il lunedì e il martedì prima di cena alle ore 18.30, e con rientro il mercoledì dopo cena alle ore 20.30; a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli parte convenuta corrisponderà alla ricorrente l'importo complessivo di 300 euro al mese.
Chiesto un differimento di circa due mesi per raggiungere l'accordo definitivo, le parti, mediante note scritte autorizzate, hanno dato atto di non essere riuscite a pervenire ad un esito concordato della controversia e hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole -
pagina 4 di 7 deve disporsi l'affidamento di e ad entrambi i genitori, non risultando che tale tipo Per_1 Per_2 di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi da tale regime di affido, chiesto peraltro dalle stesse parti. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, da ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé.
Quanto al collocamento dei minori, il Tribunale osserva quanto segue.
I minori hanno appena tre anni.
Nel caso in esame, come detto, non è in discussione la tipologia dell'affido, e si tratta esclusivamente di valutare quale tipo di collocamento sia più funzionale all'interesse della prole, per quanto alcune opzioni ineluttabilmente incidano in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Il Collegio ritiene che vi siano elementi che inducano a privilegiare il collocamento della minore in tenera età presso la madre, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
Infatti, la madre ha disponibilità di tempo per accudirli, come ha fatto fino ad ora;
il padre, invece, ha appena reperito un'occupazione lavorativa stabile ed è in cerca di un'abitazione, che sarà tuttavia in località diversa rispetto a quella dove i minori hanno sempre vissuto e frequentano la scuola materna;
è di tutta evidenza che sia la tipologia di lavoro svolta (cuoco e cameriere) non gli consentirà di occuparsi con continuità dei figli, ancora in tenera età, tenendolo impegnato in orari anche festivi e notturni.
Il diritto del padre di coltivare un legame di affetto e un rapporto stabile ben può essere soddisfatto prevedendo degli incontri regolari, che potranno essere ampliati nel tempo. Fintanto che il convenuto non avrà a disposizione un'adeguata sistemazione abitativa presso cui i figli potranno pernottare, e fatti salvi accordi migliorativi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì, dall'uscita da scuola (prevista tra le 13 e le 14) sino alle ore 18,30 (il lunedì ed il martedì) e sino alle 20,30 (il mercoledì). Non è possibile prevedere allo stato il regime di collocamento alternato richiesto dal convenuto, in assenza del presupposto della stabile e idonea abitazione per i figli.
pagina 5 di 7 Nelle vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, escluso il pernottamento presso il padre fino a quando lo stesso non abbia reperito un'autonoma abitazione adeguata ad ospitare i figli;
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e le restanti festività in via alternata.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole;
e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come allegata e non contestata, risulta che il resistente (genitore non collocatario e, pertanto, destinatario del mantenimento indiretto) svolge l'attività lavorativa di cuoco/cameriere, con salario medio mensile di circa euro 1.400, come dallo stesso dichiarato in udienza (cfr. proc. verbale udienza del 28.1.2025, dichiarazione che prevale su quanto risulta dall'unica -peraltro- busta paga prodotta con le note di trattazione da ultimo depositate); mentre la ricorrente, infermiera professionale, percepisce uno stipendio medio di circa 2.000 euro al mese oltre all'intero importo dell'assegno unico su accordo delle parti.
Sulla base di ciò, tenuto conto del tempo trascorso con i minori, oltre che delle condizioni reddituali, il
Collegio ritiene equo confermare a carico del convenuto, a titolo di contributo di mantenimento indiretto, il versamento in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 150 per ciascun figlio
(somma concordata dalle parti in udienza), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'importo del mantenimento ha decorrenza dalla data della domanda giudiziale, come è pacifico in giurisprudenza per i casi della stessa specie del presente, detratto quanto già corrisposto per la stessa causale.
pagina 6 di 7 SPESE PROCESSUALI.
La necessità di una regolamentazione dell'affido dei figli minori e l'accordo parziale raggiunto inducono a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1217/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE che i minori e siano affidati in modo condiviso ai genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, da ciascuno nei periodi in cui avrà i figli con sé;
2) DISPONE che la permanenza dei minori presso il padre sia regolata come in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, , versi a , con decorrenza dalla data della Controparte_1 Parte_1 domanda giudiziale, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di euro 300 mensili (euro 150 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
4) DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 8.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
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