Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Decreto presidenziale 3 marzo 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Domenico Retez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano, 26/F;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento Fasc. -OMISSIS-, emesso l'8 novembre 2021 e notificato il 15 novembre 2021, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida, cat. B n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa RI CR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2022 e depositato il 1° febbraio 2022 -OMISSIS- impugnava il provvedimento con il quale era stata disposta nei suoi riguardi la revoca della patente di guida, cat. B., ai sensi dell’art. 120 Cod. strada.
A sostegno del gravame deduceva 1. eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, oltre che carenza di istruttoria e 2. carenza di motivazione.
2. Si costituiva l’Ufficio territoriale del Governo con atto di mera forma.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, la domanda cautelare veniva rigettata.
4. In vista della trattazione del merito della controversia fissata ai sensi dell’art. 87, co. 4 bis, c.p.a. per l’udienza del 15 gennaio 2026, entrambe le parti depositavano documenti e memorie. In particolare la difesa erariale, con la memoria del 21 novembre 2025, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, insistendo comunque per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, rilevato che “non sono stati depositati in giudizio alcuni degli atti e documenti menzionati nel provvedimento impugnato”, il Tribunale, previa indicazione degli stessi, ne disponeva l’acquisizione a carico delle parti costituite per “consentire al Collegio di decidere nella completezza dell’istruttoria processuale”.
5. Le parti ottemperavano all’ordine istruttorio e all’udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
6. La risoluzione anche dell’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione esige una breve ricostruzione in fatto della vicenda procedimentale e dei suoi presupposti, fattuali e giuridici.
6.1. In data 12 luglio 2019 -OMISSIS- veniva attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 4 anni, disposta con decreto del tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS- MP – -OMISSIS- Provv.
Il 27 agosto 2019 la Prefettura di Reggio Calabria emetteva nei suoi confronti provvedimento di revoca della patente di guida n.-OMISSIS-, ai sensi del vigente art. 120, comma 2, Cod. str.
In seguito alla dichiarazione d’incostituzionalità della disposizione suddetta, ad opera di Corte cost. n. 99 del 27 maggio 2020 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)", l’interessato, con ricorso ex art. 700 c.p.c., impugnava la revoca e il suo diniego di annullamento in autotutela del 2 novembre 2020 davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria che, in data 12 maggio 2021, dichiarava estinto il procedimento per inattività delle parti. Inattività ricollegabile alla circostanza che medio tempore era intervenuto il provvedimento n.-OMISSIS- col quale la Prefettura, sulla scorta della suddetta sentenza della Corte costituzionale, annullava in autotutela il precedente decreto di revoca della patente di guida.
Non essendo decorso il limite temporale posto dal citato art. 120, co. 2, Cod. str., veniva riattivato il procedimento amministrativo con la comunicazione di avvio del procedimento all’interessato e, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta, in data 8.11.2021 l’Amministrazione emanava il nuovo provvedimento di revoca, oggetto del presente giudizio.
7. Ciò precisato, quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione il Collegio ritiene che essa sia infondata.
Questa Sezione - che anche in passato ha rigettato analoga eccezione (v. sentt. n. 337/2013, n. 546/2013, n. 100/2018) - ha di recente e più volte affermato che, proprio a seguito dei plurimi interventi della Corte costituzionale in materia (v., prima della citata sentenza n. 99/20, la sentenza n. 22/2018 per i casi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e la n. 24/2020 per i casi di sottoposizione a misura di sicurezza personale), stante la natura ormai propriamente discrezionale del potere amministrativo esercitato in tema di revoca della patente di guida, la giurisdizione spetti senz’altro al giudice amministrativo (così TAR Reggio Calabria, sentt. 05.05.2021, n. 438; 11.2.2019 n. 85; 01.02.2019 n.73; 11.1.2019 n. 13).
Tale esegesi ha ricevuto da ultimo l’avallo del Consiglio di Stato (V, 19 marzo 2026, n. 2335), che – nel confermare la sentenza di questo TAR n. 791/2024 – ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di revoca della patente proprio per il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio.
8. Quanto al merito, vagliate unitariamente le censure dedotte, il ricorso è infondato.
8.1. Nell’esercitare il proprio (nuovo) potere discrezionale, la Prefettura di Reggio Calabria ha richiamato due circostanze: la prima che nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non vi era alcuna prescrizione sulla ricerca di un lavoro da parte dell’interessato, il quale peraltro, di età avanzata, non risulta avere svolto o svolgere attività lavorativa; la seconda che nei suoi riguardi è stata inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del -OMISSIS-, una condanna ad anni 25 di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso.
8.2. Entrambe le circostanze – oltre ad essere comprovate dalla documentazione in atti – non risultano superate dalle contestazioni di parte ricorrente.
8.2.1. Premesso che il decreto applicativo della misura di prevenzione risalente al 2019 risulta confermato dalla Corte d’Appello in data -OMISSIS- e poi dalla Cassazione con sentenza dell’-OMISSIS-, quanto all’attività lavorativa nello stesso ricorso si dà atto che-OMISSIS- era regolarmente iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e svolgeva attività legale sino al 2016, ma che da allora la posizione giuridica di vigilato e l’età avanzata non gli hanno consentito lo svolgimento di attività lavorative continue e contrattualizzate, ma solo “modeste e saltuarie prestazioni lavorative a terzi che richiedono spostamenti quotidiani sul territorio del comune di Reggio Calabria”.
Quanto affermato non dimostra allora il denunciato travisamento, ma piuttosto la sicura non essenzialità del documento di guida per poter attendere alle, non meglio precisate, prestazioni lavorative nell’ambito del comune di Reggio Calabria.
8.2.2. Particolarmente sintomatico è poi il secondo elemento evidenziato nel provvedimento impugnato, ossia la intervenuta condanna per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, circostanza soggettiva di sicuro rilievo su cui nulla di specifico viene, peraltro, detto nè nel ricorso né nelle osservazioni procedimentali.
Già il decreto applicativo della misura di prevenzione nel 2019 dava conto dei procedimenti a carico del prevenuto anche in ordine a reati associativi. Con la sentenza n. -OMISSIS- – che nella motivazione diffusamente tratta la posizione del ricorrente (tra le altre da p. 6.823 e ss), ritenendolo “grande stratega della criminalità organizzata” “appartenente alla struttura ‘riservata’ della ‘ndrangheta” - pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria all’udienza del -OMISSIS- (ancora ad oggi non definitiva per l’odierno ricorrente) il-OMISSIS- ha riportato la condanna ad anni 25 di reclusione per il reato p. e p. dall’art. 416 bis c.p.
Appare logico e ragionevole, quindi, ipotizzare che alla luce della sopravvenuta condanna per reati di grande allarme sociale l’affidabilità del ricorrente, socialmente pericoloso e già sottoposto a misura di prevenzione, si sia ulteriormente attenuata e in particolare che – così come ha ritenuto l’amministrazione – la titolarità dell’abilitazione alla guida potrebbe agevolare la commissione di ulteriori fatti di reato e, più genericamente, produrre riflessi negativi sulla sicurezza pubblica.
9. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.