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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 521/24, vertente
TRA
(C.F.: P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mascolo
APPELLANTE
E
(P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
p.t. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_4
p. t., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lo Sasso
APPELLATI
Conclusioni: come in atti.
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 428/2024 del Tribunale di Potenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 28.1.2022 il e la Parte_2 evocavano in giudizio il deducendo: di essere ditte Controparte_2 Parte_1 appaltatrici del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il Parte_1
di avere adito il TAR per ottenere l'annullamento di nove ordinanze sindacali contingibili e
[...] urgenti che avevano disposto, in un certo lasso di tempo, la prosecuzione e l'implementazione del servizio, nonché la determinazione del giusto corrispettivo spettante alle ditte;
che il TAR, decidendo le cause, in parte aveva accolto i ricorsi, in parte li aveva dichiarati improcedibili e poi aveva dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande di accertamento del giusto compenso contrattuale;
che intendevano riassumere il giudizio per il quale il TAR aveva declinato la giurisdizione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della avversa domanda. Nelle note Parte_1 depositate il 6.7.2023 eccepiva la tardività della riassunzione, ritenendo applicabile l'art. 105 comma
2 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 87 comma 3 c.p.a., disciplinante i procedimenti camerali con la previsione del dimezzamento dei termini processuali.
2. Con sentenza non definitiva n. 428/2024 pubblicata in data 8.3.2024, il Tribunale di Potenza - sezione specializzata in materia di impresa- rigettava l'eccezione di tardività della riassunzione e rinviava al merito la statuizione sulle spese, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Osservava, in sintesi, il Tribunale:
- che l'art. 105 comma 2 c.p.a. disciplinava il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, prevedendo che “nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza
o dell'ordinanza”;
- che la regola del dimezzamento dei termini processuali non trovava applicazione nel caso di specie, essendo il giudizio stato traslato innanzi al giudice ordinario in forza di una pronuncia di primo grado del TAR e non di una pronuncia di secondo grado del Consiglio di Stato, per cui trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., in forza del quale quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
- che l'avvenuta costituzione in giudizio del sanava qualsiasi eventuale irregolarità Parte_1 della notifica effettuata da parte attrice;
- che l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto sollevata da parte opponente era infondata e quindi doveva essere rigettata;
- che la statuizione sulle spese di lite veniva rimessa alla decisione definitiva.
3. Con atto di citazione notificato in data 6.10.2024 il proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza non definitiva, per i seguenti motivi:
3.1. erroneo rigetto dell'eccezione di tardività della riassunzione;
sosteneva che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 105 comma 2 c.p.a. e 87 comma 3 c.p.a. e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale risultante dalla sentenza n. 765/2021 del Consiglio di Stato, il giudizio doveva essere dichiarato estinto per avere la parte riassunto oltre i termini di legge;
evidenziava che, anche applicando l'art. 11 comma 2 c.p.a. -in forza del quale “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni
e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”- il giudizio doveva essere dichiarato estinto per avere la parte riassunto oltre il termine perentorio di tre mesi;
che la sentenza del TAR era stata pubblicata in data 28.7.2021 ed era stata notificata al il 31.8.2021, con la Parte_1 conseguenza che era passata in giudicato il 30.9.2021 e che la riassunzione doveva essere notificata nei tre mesi successivi entro il 31.12.2021, mentre era stata notificata il 3.2.2022; CP_3
3.2. erronea statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente; sosteneva che l'oggetto del giudizio non era un'opposizione ad ingiunzione di credito, ma aveva ad oggetto l'accertamento dell'an e del quantum di un credito.
Chiedeva di accertare la tardività della riassunzione del giudizio e di dichiarare inconferente la declaratoria di prescrizione del credito.
4. Si costituivano in giudizio il e la le quali Controparte_1 Controparte_2 contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Con ordinanza resa in data 11.3.2025 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e venivano assegnati i termini di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
All'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. Ed invero, quanto al primo motivo di appello, col quale l'appellante ha dedotto l'erroneo rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di tardività della riassunzione, si osserva quanto segue.
L'art. 105, comma 2, c.p.a. stabilisce che "nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 87, comma 3", mentre l'art. 87, comma 3, c.p.a. prevede a sua volta che "nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera
a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".
Secondo l'indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, dalla lettura coordinata delle richiamate disposizioni normative, si ricava che -come sostenuto dall'appellante- l'appello contro la sentenza declinatoria della giurisdizione deve essere proposto in un termine -lungo o breve a seconda dei casi- soggetto a dimezzamento (cfr. ex plurimis, C.d.S., n. 712/2018; n. 5835/2017; n. 3262/2016; n.
3389/2015; n. 3437/2014; n. 5267/2013; n. 1574/2012, n. 765/2021 e n. 8328/2022).
In applicazione dei principi sin qui esposti, diversi da quelli ritenuti applicabili dal Tribunale, occorre verificare se, nel caso di specie, la riassunzione sia stata o meno tempestiva.
Ebbene, la sentenza del TAR con la quale è stata declinata la giurisdizione è stata pubblicata in data
28.7.2021.
Ne consegue che il termine lungo dimezzato per l'impugnazione -di tre mesi- scadeva il 28.11.2021
e, quindi, il successivo termine di tre mesi per la riassunzione, previsto dall'art. 11 comma 2 c.p.a., scadeva il 28.2.2022.
Considerato che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato il 28.1.2022, si deve concludere che la riassunzione è avvenuta nel termine di legge. L'appellante ha poi sostenuto che, a seguito della notifica della sentenza del TAR eseguita il
31.8.2021, occorrerebbe tener conto del termine breve per l'impugnazione della sentenza del TAR;
secondo l'appellante il termine di 30 giorni per impugnare la sentenza del TAR sarebbe quindi scaduto il 30.9.2021 e il successivo termine di tre mesi per la riassunzione sarebbe scaduto il
31.12.2021.
Osserva, tuttavia, la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può invece rilevare, al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita nei confronti del a mezzo pec del 31.8.2021, non trattandosi di una Parte_1 notifica effettuata presso il domicilio eletto dal procuratore dell'ente costituito in giudizio o comunque di una notifica contenente l'espressa menzione -nella relata di notifica- del procuratore dell'ente quale destinatario della stessa, ma di una notifica espressamente indirizzata -nella relata- al e al Sindaco ed eseguita presso l'indirizzo pec Parte_1 Parte_1 atera.it, senza la menzione del nominativo del procuratore costituito in Email_1 Pt_1 giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 13426/2023).
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che -sebbene in forza di una motivazione diversa rispetto a quella resa dal Tribunale- il rigetto dell'eccezione di tardività della riassunzione, formulata dal deve essere confermato. Parte_1
5.2. Quanto al secondo motivo di appello, col quale l'appellante ha dedotto l'erronea adozione, da parte del Tribunale, di una statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dal Parte_1 non risulta che sia stata formulata alcuna eccezione di prescrizione e, d'altro canto, il
[...] [...]
nell'atto di appello, ha chiesto di dichiarare inconferente la statuizione relativa alla Parte_1 prescrizione del credito e non certo di accogliere una non proposta eccezione.
Ebbene, dalla lettura della sentenza impugnata, nel cui dispositivo nessuna statuizione è contenuta in ordine alla prescrizione, risulta evidente che l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui “deve quindi ritenersi che l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto sollevata da parte opponente sia infondata e quindi meritevole di rigetto”, sia frutto di un mero refuso;
ne consegue che, anche sul punto, nessuna riforma della sentenza debba essere disposta.
6. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00) e dei parametri minimi-.
Appare utile evidenziare che il e la si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite in giudizio con il medesimo difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa della seconda parte, tenuto conto della circostanza che la difesa svolta nell'interesse delle due parti è stata la medesima per tutto il corso del giudizio di appello.
Si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 428/2024, pubblicata in data 8.3.2024 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenuta dalla parte appellata, Parte_1 liquidate in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano