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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
in esito all'udienza del 6 febbraio 2024, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2979/2018 R.G. vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Santa Chindemi, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] [...], c.f. elettivamente CP_1 Pt_1 C.F._1
domiciliato ai fini del presente atto in via Mamertini is. 106 n. 17, presso lo studio degli Pt_1
Avv.ti Francesco Celona ed Alessio Mento, giusta procura in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esame della fattispecie viene effettuata richiamando ex art. 118 disp.att.c.p.c. i precedenti adottati in sezione in medesima materia (vedi n.r.g. 1045/2018, sent. n. 231/2024)
1. Esame dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 12.6.2018 il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 313/2018 emesso dal Tribunale di Messina sez. lavoro, con il quale era stato ingiunto, in favore di , dipendente della polizia municipale, al CP_2 Parte_1
di consegnare n. 151 tickets per buoni-pasto maturati dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2014 oltre interessi nonché le spese legali del procedimento.
Premetteva che la disciplina generale del buono pasto era contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL
14.09.2000 e che con deliberazione n. 612/2001 il aveva regolamentato Parte_1
l'erogazione del buono pasto ai propri dipendenti con alcune esclusioni, tra cui gli appartenenti al corpo di p.m.
Rilevava che, per potere consentire l'erogazione dei buoni pasto agli appartenenti al corpo della
P.M., era stato necessario predisporre un'appendice al contratto e che, a seguito di appositi incontri con le OO.SS., era stato dato mandato di corrispondere il buono pasto a seguito di apposito provvedimento del Comandante della Polizia Municipale, che con Determina
Dirigenziale n. 221 del 22.05.2012 aveva introdotto una regolamentazione dell'attribuzione del buono pasto ai dipendenti di P.M.
Evidenziava che l'adozione di tale atto aveva comportato un accumulo di circa 16.000 buoni pasto producendo una difformità rispetto alla previsione del CCNL, che all'art. 13 prevedeva di individuare particolari e limitate figure professionali che avrebbero avuto diritto a percepire il buono. Sottolineava che si era svolta una contrattazione ma non era mai stato stipulato un accordo integrativo del contratto.
Esponeva che alla riunione del 19.01.2015 tra la delegazione trattante e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si era stabilito di concedere l'erogazione del buono pasto per il periodo da giugno
2012 a dicembre del 2014 al personale del corpo di polizia municipale, mediante apposita convenzione con prelevamento dei fondi dai Residui, successivamente alla Org_1
formalizzazione in un accordo sottoscritto dalla delegazione trattante e da tutte le OO.SS. dei lavoratori.
Riferiva che con determinazione n. 3487 del 20.04.2015 del Dirigente della Polizia Municipale era stata revocata in autotutela la determina sull'erogazione del buono pasto ma che, successivamente, con determinazione n. 127 del 7.10.2016 era stata ripristinata la regolamentazione attuata con la determinazione n. 221/2012. Esponeva che il Dipartimento Risorse Umane del Comune, con nota del 19 maggio 2017, aveva chiesto un parere all' sull'esatta interpretazione dell'art. 13 del CCNL del 09.05.2006 Pt_2
chiedendo di conoscere se il turno di lavoro ordinario dalle ore 12,00 alle ore 18,00 potesse essere considerato ricadente in fascia antimeridiana e che l' con un dettagliato parere aveva Pt_2 escluso l'erogazione del buono pasto nel caso prospettato mancando i presupposti per la sua erogazione.
Riferiva, dunque, che con determinazione Dirigenziale n. 335 del 30.06.2017 erano stati sospesi a decorrere dall'01.07.2017 gli effetti della D.D. n. 127/2016.
Assumeva che il decreto ingiuntivo non poteva dunque essere emesso, poiché mancavano tutti i presupposti previsti dal CCNL per ottenere l'erogazione del buono pasto ai sensi dell'art. 13, essendo gli adempimenti previsti dallo stesso espressamente demandati alla contrattazione decentrata integrativa.
Tanto premesso, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, di ritenere e dichiarare la prescrizione estintiva quinquennale dei buoni pasto n via subordinata ritenere e dichiarare la prescrizione dei buoni pasto maturati dalla data del 1.06.2012 sino al
31.12.2014, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 08.3.2019 si costituiva in giudizio l'opposto, contestando le eccezioni sollevate dall'ente comunale.
Evidenziava che Con Determinazione Dirigenziale n. 221/2012 del 22.05.2012 il Comandante della Polizia Municipale di in esecuzione del Verbale di Accordo Sindacale del Pt_1
23.11.2010, aveva disciplinato la materia del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa a far data dal 01.06.2012 e che il in sede di contrattazione decentrata integrativa Parte_1
con le organizzazioni sindacali, aveva riconosciuto al personale del Corpo di Polizia Municipale
l'erogazione del buono pasto per il periodo Giugno 2012 – Dicembre 2014 demandando al
Comandante della Polizia Municipale una nuova articolazione sull'orario di lavoro da sottoporre a contrattazione decentrata a decorrere dal 01.01.2015.
Riferiva che con Determinazione Dirigenziale n. 92/2015 il Comandante della P.M. di Pt_1
aveva revocato in autotutela la precedente determinazione n. 221/2012, salvo poi disporre, con determinazione dirigenziale n. 127/2016, la revoca della determinazione n. 92/2015 con il conseguente ripristino della regolamentazione antecedente, evidenziando che il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di avesse diritto all'erogazione del buono Pt_1 pasto sostitutivo del servizio di mensa per tutti i giorni in cui, nel periodo tra il 02.04.2016 ed il
10.07.2017, aveva prestato effettivamente l'attività lavorativa nelle modalità di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 221/2012, che si applica per il periodo successivo al 31.12.2014.
Evidenziava che il aveva stipulato un contratto di diritto privato in favore del terzo con le Pt_1
organizzazioni sindacali di categoria che lo obbligava nei confronti dei dipendenti appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale all'erogazione del buono pasto sostituivo e che la tesi dell' , Pt_2 secondo cui condizione legittimante per l'erogazione legittimante per l'erogazione del buono pasto era la prestazione di una effettiva attività lavorativa che iniziata al mattino proseguisse nelle ore pomeridiane e la presenza di una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, era totalmente errata.
Esponeva che la norma di cui all'art. 13 del CCNL del 09.05.2006, con riguardo all'area della vigilanza, aveva previsto che ciascun ente locale – secondo una sua autonoma valutazione che tenesse conto delle proprie esigenze organizzative da concretizzare in sede di contrattazione decentrata integrativa – poteva riconoscere il diritto al buono pasto a particolari categorie di lavoratori che spettava all'ente stesso di individuare anche al di fuori dei limiti di cui al precedente
CCNL del 14.09.2000 e quindi anche per il caso di un servizio prestato in orario pomeridiano e senza la pausa di 30 minuti.
Rilevava che l'eccezione di prescrizione era infondata poiché il diritto contestato era stato riconosciuto dallo stesso con il verbale di accordo sindacale del 2012 ed Parte_1
l'interessato aveva inoltrato una diffida nel 2017.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
2. Ricostruzione normativa della fattispecie.
Nel merito, è ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., ex multis, Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021). Occorre, quindi, richiamare la normativa contrattuale ratione temporis applicabile alla disciplina dell'erogazione dei buoni pasto.
Il CCNL per il personale del Comparto Regioni, sottoscritto il 14.09.2000, agli artt. 45 e 46, prevede che gli enti, in relazione all'assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire servizi di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Il diritto ad usufruire del servizio mensa spetta ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti ed il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto, per ogni giornata lavorata.
Il CCNL del personale del comparto regioni e delle autonomia locali del 09.05.2006, all'art. 13, prevede che gli enti individuino, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ferma l'attribuzione del buono pasto, possano fruire di una pausa, per la consumazione dei pasti, di durata determinata, in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Nel verbale del 24.03.2010 tra la delegazione trattante di parte pubblica per il personale dipendente e la delegazione sindacale è stato dato atto dell'approvazione, in sede decentrata integrativa, dell'accordo di integrazione della disciplina del buono pasto al ai Parte_1 sensi dell'art. 13 del CCNL del 09.05.2006.
Nel predetto accordo si legge che, ferme le modalità di riconoscimento ed erogazione dei buoni pasto, ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 al personale del “le Parte_1 parti, in merito a quanto contenuto nell'art. 13 del c.c.n.l. 09/05/2006, individuano nell'organizzazione del lavoro e nelle articolazioni orarie già previste o richiedibili alle tipologie di dipendenti così come individuate nel predetto art. 13, alcune fattispecie che, in ragione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'attività e la continuità nell'erogazione dei servizi consumano il pasto in orari particolari e disagiati e pertanto comporteranno, per le figure professionali in questione, l'ottenimento del diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo”. Nel verbale del 23.11.2010 tra la delegazione trattante e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori le parti hanno concordato di corrispondere il buono pasto agli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, a seguito di apposito provvedimento, a cura del Comandante della Polizia
Municipale, senza mai sottoscrivere un contratto integrativo per individuare “quelle particolari e limitate figure professionali” che avrebbero avuto titolo a percepire il buono pasto al verificarsi di determinate situazioni.
L'anomalia nella procedura seguita è proseguita sino al 2015, quando nel verbale relativo alla riunione del 19.01.2015 si è stabilito: “Si concede l'erogazione del buono pasto per il periodo giugno 2012- 31 dicembre 2014 al personale del Corpo di Polizia Municipale mediante apposita convenzione e con prelevamento dai fondi dai Residui sempre successivamente alla Org_1
trasfusione del presente verbale in un accordo sottoscritto da tutte le parti sindacali e dalla delegazione trattante di parte pubblica. Si chiede al Comandante del Corpo di Polizia Municipale una nuova articolazione sull'orario di lavoro da sottoporre a contrattazione decentrata facente parte integrante di un C.C.D.I. secondo quanto disposto dall'art. 13 del CCNL biennio economico
2004/”005, sottoscritto in data 9 maggio 2006, per l'erogazione del buono pasto a decorrere dal
01/01/2015”.
Va osservato che, neanche a seguito di tale incontro le parti hanno sottoscritto un accordo integrativo, per cui il Comandante della Polizia Municipale ha ritenuto di dovere ripristinare nel
2016 la precedente regolamentazione sull'attribuzione del buono pasto stabilita nel 2012 e successivamente revocata.
Gli organi gestionali interessati, ovvero il Dipartimento Risorse Umane ed il Comando di Polizia
Municipale del hanno espresso le criticità relativa alla compatibilità con la Parte_1 normativa contrattuale nazionale sotto il profilo dell'onerosità della disciplina adottata, per cui nel
2017 si è provveduto a sospendere gli effetti della precedente regolamentazione, chiedendo un parere all' sull'esatta interpretazione dell'art. 13 del CCNL. Pt_2
3. Applicazione della normativa.
Ai fini della decisione, occorre rilevare, che nel caso di specie è pacifica l'assenza di un contratto collettivo decentrato integrativo che, ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato, individui le particolari circostanzi figure professionali, nell'ambito della vigilanza, che abbiano titolo a percepire il buono pasto al di fuori della regolare disciplina contrattuale che prevede l'erogazione dello stesso al verificarsi delle seguenti condizioni: - necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano per le esigenze del servizio, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti;
- la prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino.
L ha poi precisato che “spetta al singolo Ente, invece, in relazione al proprio assetto Pt_2
organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa od il buon pasto sostituivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi”.
L'Ente, dunque, non può autonomamente determinare la disciplina per l'erogazione del buono pasto a quelle particolari categorie di dipendenti che, in ragione della peculiarità del loro servizio, svolgano dei turni a cavallo degli orari in cui si consumano abitualmente i pasti.
A tal proposito va richiamata una recente pronunzia della Suprema Corte, la n. 5679 del 21.02.2022, in merito ai buoni pasto per il personale di polizia municipale, che ha interpretato l'art. 13 CCNL chiarendo che “E' indubbio che l'art. 13 del c.c.n.l. sopravvenuto contenesse una previsione ampliativa del diritto al buono pasto, di cui altrimenti non aveva senso prevedere la salvezza, se il disposto avesse avuto riguardo soltanto al regime delle pause. Anzi è chiaro che la previsione, ivi contenuta, di una collocazione della pausa “all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro” non può che costituire – stante la collocazione semantica del riferirsi di essa ad una pausa che non può che essere tale perché non intermedia a due periodi di lavoro – una regolazione al contempo, di un turno che veniva così ad essere privato di qualsiasi discontinuità e del connesso diritto al buono pasto, per il determinarsi di un'interferenza, considerando quel turno e quella ficta pausa, con gli orari ordinariamente destinati alla consumazione del pasto” . E ha altresì chiarito che “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999.”
Anche la nuova formulazione dell'art. 40, comma 3-quinquies, del T.U.P.I. prevede che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Il controllo dei costi per la finanza pubblica, pertanto, assume particolare rilievo sul tema in oggetto con riferimento al caso in cui la regolamentazione sia stabilita dalla contrattazione decentrata integrativa.
Ritornando alla fattispecie in esame, gli accordi conclusi in sede di contrattazione decentrata non sono mai stati trasferiti in un contratto integrativo, né del resto in sostituzione dello stesso poteva essere emanata una determina dirigenziale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale che faceva proprie decisioni assunte al di fuori della contrattazione.
Se, del resto, il principio del controllo sulla spesa pubblica assume articolare rilevanza nel caso in cui debba essere valutata la compatibilità di un contratto integrativo con i vincoli di bilancio, lo stesso principio a fortiori deve valere nel caso in cui, come quello in oggetto, non sia mai stato sottoscritto un contratto integrativo che abbia compiutamente disciplinato l'erogazione dei buoni pasto per il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale.
In assenza, dunque, di una regolamentazione adottata dagli organi competenti, l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti del corpo di polizia municipale sarebbe potuta avvenire soltanto nel rispetto dei principi generali applicabili a tutti i dipendenti, ovvero per coloro che avessero superato il turno di sei ore giornaliere e per cui la presenza lavorativa iniziata al mattino si fosse prolungata anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti.
L'attestazione depositata dal dipendente secondo cui è risultato che lo stesso abbia svolto nel periodo indicato dei turni validi per l'attribuzione dei buoni pasto ex art. 13 del CCNL, non può essere considerata una ricognizione di debito, visto che con la stessa può essere dimostrato solo lo svolgimento di turni ordinari di sei ore che non danno diritto all'attribuzione del buono pasto. Va infatti considerato che “L'attribuzione dei buoni pasto ai lavoratori è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo la quale, a sua volta, presuppone che essi osservino un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore;
la loro attribuzione, infatti, è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psicofisiche.” (Tribunale Roma sez. lav., 20.09.2023, n.8008).
Non è dunque contestato dal lo svolgimento del dipendente degli ordinari turni di servizio, Pt_1 ma non vi è la prova che lo stesso abbia svolto un'attività di lavoro ulteriore rispetto alle sei ore giornaliere, maturando così, in assenza di diversa regolamentazione, il diritto all'attribuzione del buono pasto.
Le superiori considerazioni, che rendono superfluo un approfondimento istruttorio, comportano l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo che va, conseguentemente, revocato, così assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione. La natura interpretativa e la peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza, e si liquida in favore del opponente, come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2020, tenuto Pt_1
conto della natura e del valore della causa ed applicando i medi tariffari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione di metà delle spese giudiziali nei confronti CP_1 dell'opponente, che liquida – già ridotte - in euro 24,50 per rimborso metà contributo unificato ed euro 1.029,50 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 13 febbraio 2024 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando