Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 13980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
1) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI C.F. 1
PALMA ORIANA presso la quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) alla Via
Marigliano n.26
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] l'[...] C.F. C.F. 2
) rappresentata e difesa, _1
giusta procura in atti, dall'avv. CUGIA MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.118
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. ALFREDO FRANCO in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
[...] (nato a [...] il [...]) con studio in Napoli al Centro
Direzionale Isola G/1
[
E 1
]
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premesso di aver Con ricorso depositato in data 23.03.2023 Parte_1
dalla quale era nato un figlio: [...] intrattenuto una relazione sentimentale con _1
a Massa Di Somma - NA - il 2.10.2017) chiedeva adottarsi la disciplina Persona_1
relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore dal momento che la resistente, dopo la cessazione della relazione affettiva gli impediva di intrattenere rapporti con il minore, delegittimando la figura paterna. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Persona_1 ad entrambi i genitori con 1.- stabilire l'affidamento congiunto del minore collocazione presso la madre;
2.- statuire sul diritto di visita del Sig. PE nei seguenti termini: almeno due pomeriggi a
PE preleverà il bambino dalla casa dei nonni settimana, sulla base dei suoi turni di lavoro, il paterni a week end alterni preleverà il bambino dalla casa dei nonni paterni il venerdì pomeriggio alle ore 15:00 e lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 19:30; ad anni alterni il bambino starà con uno dei genitori il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio e così, ad annialterni, o a Pasqua o il Lunedì in Albis;
in riferimento alle vacanze estive, il bambino trascorrerà, ad anni alterni 15 giorni di agosto con la madre e 15 con il padre. Il tutto, si ribadisce, dovrà essere stabilito e possibilmente concordato tra le parti, tenuto conto delle disponibilità imposte dai turni di lavoro del Sig. PE
3.- Stabilire in euro 250,00, o in diversa somma che Codesto Onorevole Tribunale riterrà
Per_ opportuna, il contributo al mantenimento del piccolo dovuto dal Sig. PE da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche non convenzionate e scolastiche;
4.- Pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto urgente e opportuno per la tutela dei diritti del minore anche inaudita altera
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. Il
Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti onde relazionare sulle condizioni di vita del minore e sui rapporti con entrambe le figure genitoriali. Si costituiva la resistente la quale rappresentava la pendenza di un procedimento teso ad ottenere la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul minore incardinato innanzi al TPM deducendo la criticità dei rapporti con il ricorrente nonché il disinteresse dello stesso verso il figlio.
Ciò premesso chiedeva:
1) In via preliminare accogliere tutte le eccezioni formulate ed in particolare, dichiarare la litispendenza del presente giudizio, con quello anteriormente iscritto a ruolo e pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli avente R.G. 1050/2022 V.G. Presidente Dott.
-
Giancarlo Posteraro, relatore dott. Per_2 e, per l'effetto, disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cancellazione dal ruolo dell'odierna causa, disporre l'affidamento superesclusivo ex art. 337
,, per i motivi di cui in quater c.c. del minore Persona_1 alla Sig.ra _1
premessa;
3) In linea ancora più gradata disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, e disporre, la sospensione delle visite paterne, fino a quando il PE non avrà dimostrato congrua ed adeguata capacità genitoriale, che non turbi o crei disagio al figlio;
Ammonire e condannare il
PE al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni per il figlio e la sig.ra _1, fissando ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro che il PE è condannato a corrispondere per ogni futura violazione e inosservanza, così da evitare il continuo ricorso al Tribunale;
4) Determinare a carico del Sig. PE il contributo all'assegno di mantenimento in favore del figlio PE in misura non inferiore ad euro
600 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della sig.ra Somma da rivalutarsi, annualmente secondo gli _1
indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) Disporre che il Per_1 corrisponda il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e di tempo libero, che si renderanno necessarie per il minore, come da protocollo di intesa fra magistrati e avvocati, di Napoli. Tenuto conto che il
PE è dipendente di Tale assegno dovrà essere determinato a decorrere Controparte_2
dalla data di nascita del minore, PE o, in subordine, dall'allontanamento coatto dal domicilio, posto in essere, in data 27/04/2018, dal PE nei confronti del minore e della madre, poiché il PE non ha mai contribuito economicamente e congruamente al mantenimento del figlio;
7) In subordine, nella denegata ipotesi in cui, nonostante i motivi esposti, il Tribunale dovesse ritenere il PE idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, si chiede che le visite del minore al padre avvengano presso il domicilio della ricorrente ed alla sua presenza, con esclusione del pernottamento presso il padre e del diritto di visita di terzi, estranei al rapporto genitoriale, in considerazione del fatto che il minore non ha memoria del padre, né conosce l'attuale compagno del PE con cui egli, allo stato, convive;
8) Con l'emissione di ogni altro connesso e consequenziale provvedimento, ivi compresi i provvedimenti d'urgenza, che prevedano l'affido esclusivo del minore alla madre, nonché il pagamento di un idoneo assegno di mantenimento. In istruttoria si chiede: - Disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare le condizioni psicofisiche del Sig. [...]
Parte_2 e allo scopo di valutare le effettive possibilità relazionali con il figlio, accertando l'eventuale sussistenza di elementi psicologici e comportamenti negativi che impediscano l'espletamento di un soddisfacente rapporto genitore-figlio. Alla luce anche della manifestata inidoneità genitoriale del PE della sua pericolosità e del comportamento abbandonico manifestati nei confronti del figlio;
- Ordinare al Sig. ex art. 210 c.p.c. Parte_2
di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, con annessi estratti conto corrente di cui è titolare, i contratti bancari e/o postali. In caso di inottemperanza, laddove si ritenga necessario ai fini della determinazione del quantum, a titolo di contributo al mantenimento del minore, disporre indagini di Polizia tributaria, ovvero accertamenti patrimoniali, anche mediante interrogazione dell'Agenzia delle Entrate, atte a far evidenziare il reale reddito del convenuto".
Con memoria ex art 473 bis. 17 c.p.c. il ricorrente contestava tutto quanto dedotto dalla resistente e chiedeva:
1.- rigettare tutte le domande di parte resistente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto
2.- stabilire l'affidamento superesclusivo ex art. 337 quater c.c. del minore Persona_1
[...] al Signor Parte_2 con collocazione presso il padre per tutti motivi di cui in premessa;
3.- In via subordinata, stabilire l'affido esclusivo del minore al padre con sospensione delle visite materne fino a quando la _1 non avrà dimostrato congrua ed adeguata capacità
genitoriale;
al pagamento di una somma di danaro a titolo di 5.- ammonire e condannare la _1
risarcimento danni per il figlio e il Sig. Per_1 fissando ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro che la _1 è condannata a corrispondere per ogni futura violazione e inosservanza, con riserva di ogni e qualsiasi ulteriore azione al risarcimento di tutti danni subiti e subendi;
6. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere la _1 idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale, si chiede che le visite del minore avvengano sempre alla presenza del padre;
7.- Nella denegata ipotesi in cui Codesto Onorevole Tribunale voglia disporre l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso la madre, stabilire in euro 250,00, il contributo
Per al mantenimento del piccolo dovuto dal Sig. PE da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche non convenzionate e scolastiche, a partire dal provvedimento giudiziale;
8.- Pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto urgente e opportuno per la tutela dei diritti del minore anche inaudita altera parte, soprattutto per accelerare il percorso di riavvicinamento del bimbo al padre;
9.- disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare le condizioni psico-fisiche della
Signora _1 e allo scopo di valutare le effettive capacità genitoriali e se la stessa sia in grado di non riversare sul bambino i sentimenti di odio e di discriminazione di genere che ha verso il PE
10.- ordinare alla Sig.ra و_1 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, con annessi estratti conto di cui è titolare, contratti bancari e/o postali, nonché tutte le certificazioni relative al reddito imposte dalla normativa in materia di famiglia. In caso di inottemperanza, disporre indagini di Polizia
Tributaria, ovvero accertamenti patrimoniali, anche mediante interrogazione dell'Agenzia delle entrate, atte a far evidenziare il reddito della convenuta, anche mediante intestazione a terzi;
11.- disporre nelle modalità ritenute più opportune, l'audizione del minore Persona_1
[...]
13.- autorizzare il Sig. PE ad esibire in giudizio i suoi telefoni cellulari al fine di esibire Per il materiale probatorio afferente i suoi rapporti con il piccolo nonchè le conversazioni con la _1 ; 14.- chiamare a rendere dichiarazioni, nell'ambito dei suoi poteri istruttori d'ufficio su tutto quanto esposto in ricorso e in memoria all'Avv. Giuseppe Longobardi e/o autorizzare alla scrivente di esibire i messaggi intercorsi con il Collega;
All'udienza dell'11.07.2023, il Giudice nominava curatore speciale del minore il medesimo Cont professionista già nominato dal e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo gli incontri padre- figlio in spazio neutro e rinviava in prosieguo.
Cont Si costituiva il curatore speciale il quale evidenziava che il aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito al procedimento de potestate e anche alla luce delle relazioni depositate dai Servizi Sociali investiti, evidenziava il persistere del conflitto tra i genitori del minore, incapaci di scindere le due figure di compagno- genitore. Incapacità che pregiudicava enormemente la crescita ed il benessere del piccolo PE . Dunque chiedeva:
-disporre che i Servizi Sociali di Portici avviino, pena decadenza, entrambi i genitori ad un percorso di valutazione/sostegno alla genitorialità, e, solo all'esito, pronunciarsi in merito all'affidamento del minore ed alle sue modalità;
- disporre, altresì, che i Servizi Sociali di Portici svolgano una approfondita indagine socio ambientale sui nuclei familiari _1 e PE avendo riguardo in particolare alla condotta di vita degli stessi, analizzando i motivi e le origini di attrito tra le parti e, contemporaneamente, lo stato psicofisico del minore ed il suo rapporto con i genitori;
- disporre che le visite protette padre/figlio siano incentivate con almeno due incontri settimanali, con la possibilità di incontri telefonici una volta a settimana;
alla sig.ra [...]]
- determinare la misura del contributo mensile dovuto dal sig. Parte_2
_1 per il mantenimento di PE oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla luce delle relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali dalle quali emergeva che i rapporti padre figlio avevano raggiunto un equilibrio sostanziale, all'udienza del 5.12.2024 il
Giudice liberalizzava gli incontri padre-figlio, disponeva in conformità agli accordi raggiunti in udienza dalle parti in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte congiunte di trattazione nelle quali evidenziavano che, allo stato, come emerso anche dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, i rapporti fra le parti e con il figlio minore, avevano raggiunto un equilibrio sostanziale, eliminando quella conflittualità che era stata evidenziata nel corso del presente procedimento;
pertanto le parti rinunciavano ai rispettivi addebiti, nonché alle richieste di affidamento esclusivo del figlio minore Persona_1
rappresentando di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano recepirsi in sentenza la seguente disciplina:
1) Disporre l'affido congiunto del figlio minore nato a [...]_1
il 02.10.2017, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre Sig. _1
,
con dimora in Portici NA alla Via Emanuele Gianturco n. 36;
2) Determinare a carico del Sig. Parte_2 il contributo all'assegno di mantenimento nella misura di € 300 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno in favore del figlio Per_1
_15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della sig.ra Somma da rivalutarsi, annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo;
3) Disporre inoltre che il padre corrisponda il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche anche universitarie e di tempo libero, che si renderanno necessarie per il minore, come da protocollo di intesa fra magistrati e avvocati, del Tribunale di Napoli, nonchè spese scolastiche
(gite, libri di testo, corsi formativi, mensa scolastica) e (cambio di stagione abiti e scarpe e corredo scolastico, all'inizio dell'anno scolastico) a partire dalla data di deposito delle presenti note;
4) Disporre che l'assegno unico per i figli a carico, venga percepito al 100% dalla Sig.ra [...]
CP 1;
5) Salvo diverso accordo che le parti potranno trovare compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e i turni di lavoro di entrambi i genitori, in merito al diritto dovere di visita, le parti stabiliscono che: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni settimanali, precisamente il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00; b) i fine settimana verranno esercitati in modalità alternata, pertanto il padre preleverà il minore due fine settimana al mese, il sabato mattina alle 10:00 e lo ricondurrà presso il domicilio materno la domenica alle 21:00, con pernottamento;
c) per quello che concerne il periodo estivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane non consecutive le cui date dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le Festività Natalizie il minore trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore il 24 e con l'altro il 25 dicembre e con l'uno il 31 dicembre e con l'altro il primo gennaio e l'epifania; e) durante le festività Pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; f) Per i ponti previsti durante l'anno, ovvero l'Immacolata, il 25 aprile, il primo maggio ed il 2 giugno, vigerà la regola dell'alternanza.
I compleanni ed onomastici del minore verranno suddivisi nell'arco temporale della giornata tra i due genitori. A prescindere dal calendario di visita, il minore trascorrerà con la mamma la festa della mamma, il di lei compleanno ed onomastico, e viceversa con il padre.-
Il Giudice, visto l'accordo, preso atto dell'adesione del curatore speciale, riservava la decisione della causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio osserva che in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, il Tribunale dispone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti intervenuti tra le parti non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, stante la sua tenera età.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da
[...]
così provvede: Parte_1 ontro _1
1- disciplina la responsabilità genitoriale di Parte_1 _1
in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e sul minore Persona_1
riportato in parte motiva;
2- prende atto delle condizioni non aventi carattere obbligatorio;
3- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino