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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SGUEGLIA ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA G. M. AGNESI -P.CO DEI FIORI
N.17- 81100 CASERTA presso il difensore avv. SGUEGLIA ANGELA
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 28.5.2025 ai sensi dell'art 127ter
c.p.c.
1.
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 il legale ricorrente, quale cessionaria dell'Avv. Marco
Alois, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo – Controparte_1 pari ad € 19.975,20, CPA e spese generali incluse - per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultimo dall'Avv. Alois nell'ambito del procedimento civile RG 700985/2011 avanti al Tribunale di S. Maria Capua a Vetere ex sezione distaccata di Caserta.
pagina 1 di 3 All'udienza del 29.5.2025, tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c, nessuno si è costituito per parte resistente e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
La notifica nei confronti del resistente, rinnovata come da provvedimento del 13.12.2024, è regolare. Pertanto, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Sempre in via preliminare, va confermata la competenza di questo Tribunale, alla luce del foro del consumatore.
3.
La domanda è fondata.
È provata la cessione del credito in favore dell'Avv. . È stato infatti prodotto il Pt_1 contratto di cessione notificato al debitore ceduto (cfr doc. 7 di parte ricorrente).
La sussistenza del rapporto professionale è ampiamente provata in via documentale, avendo il legale ricorrente versato in atti ampia documentazione dell'attività professionale espletata dall'Avv. Alois e per cui viene richiesto il compenso (cfr. docc. 1-4) e ciò è quanto necessario per procedere alla liquidazione richiesta.
Passando alla liquidazione, parte ricorrente ha chiesto un compenso determinato avendo come riferimento lo scaglione “cause comprese tra € 520.000 ed € 1.000.000” di cui al DM 55/2014
(con aumento inferiore al 20% rispetto ai valori previsti per lo scaglione precedente) secondo i valori medi per tutte le fasi, ad esclusione della fase decisoria stante l'intervenuta revoca del mandato professionale all'Avv. Alois (cfr doc. 3). Ritiene il Giudice che, considerati i criteri di cui all'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, norma ratione temporis applicabile, [“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell' attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”, corsivi aggiunti], risulta corretto lo scaglione di riferimento, e congruo il compenso richiesto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria secondo le tabella prevista per il giudizio di cognizione vigente al momento di cessazione dell'incarico. Il resistente deve dunque essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
16.700 oltre spese generali nella misura del 15%, e CPA come per legge, posto che la ricorrente non è soggetta all'applicazione IVA stante il regime forfettario adottato, per complessivi € 19.975,20. Sull'importo dovuto a titolo di imponibile vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale del 25.3.2024 (cfr doc. 7) al saldo (cfr Cass.
8611/2022 “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito
pagina 2 di 3 del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto
a quanto richiesto dal creditore”).
Per quanto riguarda il tasso degli interessi, trattandosi di rapporto tra professionista e consumatore, vanno applicati gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c per il periodo dal 25.3.2024 al 18.09.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) e al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284 c.c., da detta data al saldo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000 euro), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria e decisione assunta in prima udienza) e dei parametri vigenti di cui al d.m. 55/2014 in misura dei valori medi per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, e in misura dei valori minimi per quanto riguarda la fase decisionale, stante la contumacia della parte convenuta e non essendovi stata la redazione di scritti difensivi finali.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 19.975,20, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 237 per spese, € 2547 per compensi di questo giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, e CPA come per legge.
Padova 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SGUEGLIA ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA G. M. AGNESI -P.CO DEI FIORI
N.17- 81100 CASERTA presso il difensore avv. SGUEGLIA ANGELA
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 28.5.2025 ai sensi dell'art 127ter
c.p.c.
1.
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 il legale ricorrente, quale cessionaria dell'Avv. Marco
Alois, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo – Controparte_1 pari ad € 19.975,20, CPA e spese generali incluse - per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultimo dall'Avv. Alois nell'ambito del procedimento civile RG 700985/2011 avanti al Tribunale di S. Maria Capua a Vetere ex sezione distaccata di Caserta.
pagina 1 di 3 All'udienza del 29.5.2025, tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c, nessuno si è costituito per parte resistente e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
La notifica nei confronti del resistente, rinnovata come da provvedimento del 13.12.2024, è regolare. Pertanto, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Sempre in via preliminare, va confermata la competenza di questo Tribunale, alla luce del foro del consumatore.
3.
La domanda è fondata.
È provata la cessione del credito in favore dell'Avv. . È stato infatti prodotto il Pt_1 contratto di cessione notificato al debitore ceduto (cfr doc. 7 di parte ricorrente).
La sussistenza del rapporto professionale è ampiamente provata in via documentale, avendo il legale ricorrente versato in atti ampia documentazione dell'attività professionale espletata dall'Avv. Alois e per cui viene richiesto il compenso (cfr. docc. 1-4) e ciò è quanto necessario per procedere alla liquidazione richiesta.
Passando alla liquidazione, parte ricorrente ha chiesto un compenso determinato avendo come riferimento lo scaglione “cause comprese tra € 520.000 ed € 1.000.000” di cui al DM 55/2014
(con aumento inferiore al 20% rispetto ai valori previsti per lo scaglione precedente) secondo i valori medi per tutte le fasi, ad esclusione della fase decisoria stante l'intervenuta revoca del mandato professionale all'Avv. Alois (cfr doc. 3). Ritiene il Giudice che, considerati i criteri di cui all'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, norma ratione temporis applicabile, [“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell' attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”, corsivi aggiunti], risulta corretto lo scaglione di riferimento, e congruo il compenso richiesto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria secondo le tabella prevista per il giudizio di cognizione vigente al momento di cessazione dell'incarico. Il resistente deve dunque essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
16.700 oltre spese generali nella misura del 15%, e CPA come per legge, posto che la ricorrente non è soggetta all'applicazione IVA stante il regime forfettario adottato, per complessivi € 19.975,20. Sull'importo dovuto a titolo di imponibile vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale del 25.3.2024 (cfr doc. 7) al saldo (cfr Cass.
8611/2022 “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito
pagina 2 di 3 del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto
a quanto richiesto dal creditore”).
Per quanto riguarda il tasso degli interessi, trattandosi di rapporto tra professionista e consumatore, vanno applicati gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c per il periodo dal 25.3.2024 al 18.09.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) e al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284 c.c., da detta data al saldo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000 euro), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria e decisione assunta in prima udienza) e dei parametri vigenti di cui al d.m. 55/2014 in misura dei valori medi per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, e in misura dei valori minimi per quanto riguarda la fase decisionale, stante la contumacia della parte convenuta e non essendovi stata la redazione di scritti difensivi finali.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 19.975,20, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 237 per spese, € 2547 per compensi di questo giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, e CPA come per legge.
Padova 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3