Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto da
P.P.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Messina al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 32.013,00, oltre gli interessi moratori maturati, in relazione all’esecuzione del contratto n. 4044 del 14.05.2014, oggetto di recesso da parte dell’Ente ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La P.P.P. s.r.l., in esecuzione del contratto n. 4044 del 14.05.2014, ha effettuato lavori di moderazione del traffico veicolare del centro urbano del Comune di Messina a seguito di regolare aggiudicazione della relativa gara d’appalto, sino a quando il predetto Ente comunale ha operato il recesso del contratto ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/2011 in presenza di una informazione antimafia riguardante la società appaltatrice.
Contestualmente all’adozione del predetto recesso il Comune di Messina ha corrisposto a P.P.P. s.r.l. l’importo dovuto inerente alle opere eseguite, secondo quanto previsto dal S.A.L. n. 3 del 15.10.2015, operando una decurtazione del 10% pari a € 32.013,00, ritenuta congrua alla luce del valore di tali opere, come si evince dal certificato di pagamento n. 3 del 15.10.2015 a firma del responsabile del procedimento.
Lamentando l’illegittimità di tale decurtazione, la società ha chiesto all’Ente di corrispondere l’intero importo ritenuto dovuto.
Dopo aver infruttuosamente diffidato l’Amministrazione locale al pagamento di quanto richiesto, la società ha fatto ricorso alla tutela monitoria, ottenendo dal Tribunale di Messina il decreto ingiuntivo n. 1058/2016 del 12.07.2016, con il quale il Giudice civile ha intimato al Comune di Messina di pagare alla P.P.P. s.r.l. la somma complessiva “... di € 32.013,00, oltre interessi, decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo, e le spese relative alla procedura monitoria liquidate in € 1.591,00 di cui € 286,00 per spese, oltre IVA e cassa ”.
Avverso detto decreto ingiuntivo il Comune di Messina ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e deducendo la piena legittimità dell’operato della stessa Amministrazione laddove quest’ultima ha decurtato l’importo complessivo di € 320.129,97 del 10% a titolo di utile dell’impresa non dovuto.
Con sentenza n. 1757/2024 del 3.07.2024 il Tribunale di Messina – ritenendo, in particolare, che “ La valutazione circa la dovutezza della somma ingiunta, in breve, è questione strettamente connessa al recesso effettuato dal Comune di Messina. Il pagamento del valore delle opere già eseguite e delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 94 del D. lgs. 159/2011, consegue, infatti, al provvedimento prefettizio ” e che la fattispecie in esame risultasse regolata dall’art. 1333, comma 1, lett. e), c.p.a. – ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo territorialmente competente, disponendo contestualmente la revoca del decreto ingiuntivo n. 1058/2016 opposto.
2. A seguito del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, la P.P.P. s.r.l. ha “ riassunto ” il giudizio “... innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione ” entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 3, c.p.a., mediante notifica del 18.02.2025 e deposito del 25.02.2025.
Mediante tale “riassunzione”, la parte ha chiesto a questo Tribunale di “... rigettare l’opposizione proposta dal Comune di Messina in persona del sindaco pro-tempore e per gli effetti condannare il Comune di Messina, (P.I. 00080270838) in persona del Sindaco p.t., a pagare all’odierna ricorrente la complessiva somma di € 32.013,00 oltre gli interessi moratori maturati dal 15.11.2015 in materia di appalti pubblici (...)”.
2.1. A sostegno della propria domanda la società ha rilevato, nel merito, che l’importo richiesto risulterebbe causalmente legato all’esecuzione delle opere già realizzate e al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali residue, nelle quali sarebbero da far rientrare anche quelle concernenti le opere ancora da realizzare e per cui sono state anticipate le relative spese dall’impresa appaltatrice.
Viene evidenziato, in particolare, che il sopravvenire dell’informazione interdittiva, pur cagionando una condizione d’incapacità, non osti alla percezione del corrispettivo contrattuale riflettente le prestazioni in precedenza regolarmente rese.
3. Il Comune di Messina si è costituito in giudizio in data 4.03.2025.
4. Con memoria del 21.01.2026 la società ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento della relativa domanda processuale.
5. Con memoria del 23.01.2026 il Comune di Messina ha replicato alle censure della parte ricorrente, riproponendo le controdeduzioni già esposte nell’originario giudizio civile, mediante le quali, in particolare, viene rilevato che: 1) la parte avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di recesso dal contratto di appalto, contenente la liquidazione degli importi in contestazione, innanzi al Giudice amministrativo (eccezione a cui ha fatto seguito la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Messina con la sentenza n. 1757/2024); 2) nel merito, l’operato dell’Ente sarebbe coerente con quanto previsto dall’art. 94 del D.lgs. 159/2011, ai sensi del quale l’Amministrazione appaltante sarebbe tenuta a pagare all’impresa il valore delle opere già eseguite e dei costi sostenuti, non già il corrispettivo dell'appalto; 3) il credito non sarebbe certo, liquido, esigibile, mancando la dimostrazione che l’importo versato dal Comune sia inferiore al valore delle opere in questione o che l'utile netto sia inferiore al 10%, oggetto di decurtazione.
6. Con memoria di replica del 29.01.2026 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. Con memoria di replica del 5.02.2026 il Comune ha insistito per il respingimento del ricorso, articolando ulteriormente le proprie controdeduzioni.
8. All’udienza pubblica del 25.02.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della presenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso alla luce dell’irritualità della sua “riassunzione”. Parte ricorrente ha rilevato che la richiesta di “rigetto” dell’opposizione proposta dal Comune di Messina avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina n. 1058/2016 del 12.07.2016, così come riportata in ricorso, sia stato frutta di un mero refuso (chiedendone quindi lo stralcio), insistendo, per il resto, per l’accoglimento della propria domanda di “condanna”.
Il Comune di Messina ha eccepito l’inammissibilità della predetta riassunzione e si è rimesso alle valutazioni del Collegio.
La causa, quindi, è stata posta in decisione.
9. A fini di doveroso inquadramento sistematico, deve preliminarmente osservarsi quanto segue.
La disciplina dell’istituto processuale della c.d. translatio iudicii trova la propria sedes materiae nell’art. 59 della L. 69/2009 e, con specifico riguardo al processo amministrativo, nell’art. 11 del c.p.a.
La tipizzazione a livello normativo di tale peculiare istituto è avvenuta, in particolare, dopo due arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le quali, nel 2007, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, ne avevano evidenziato l’insopprimibile rilevanza nel nostro ordinamento.
Mediante la pronuncia n. 4109 del 22.02.2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne rilevavano l’immanenza nell’ordinamento processuale sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 12.03.2007, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della L. n. 1034/1971 (Legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non veniva previsto che gli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla domanda proposta innanzi a un giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria della giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice giurisdizionalmente competente.
L’art. 59 della L. 69/2009, sulla scorta di tali pronunce, ha quindi disciplinato – per la prima volta – tale istituto, stabilendo, nello specifico, al secondo comma, che “ Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ”.
Il quarto comma della stessa norma prevede, inoltre, che “ L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ”.
L’art. 11 c.p.a., che ne regolamenta l’applicazione con specifico riguardo al giudizio amministrativo, prevede, al secondo comma, che “ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”, aggiungendo, in particolare:
(i) al terzo comma, che “ Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione ”;
(ii) al quarto comma, che “ Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite ”;
(iii) al quinto comma, che “ Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti ”;
(iv) al sesto comma, che “ Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ”.
Ebbene, dalla lettura delle sopra riportate disposizioni di riferimento emerge che:
(i) l’art. 59 della L. 69/2009, disciplinando la translatio iudicii in termini generali – ossia riguardo alla “ materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali ” (cfr. primo comma) – richiami, quale modalità di “prosecuzione” del giudizio, sia la “riassunzione” che la “riproposizione”;
(ii) l’art. 11 del c.p.a., calibrando l’applicazione di tale istituto nel processo amministrativo, fa unicamente riferimento alla “riproposizione”, quale modalità tramite la quale, a seguito di declinatoria di giurisdizione, il giudizio viene proseguito innanzi al Giudice amministrativo.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente espressosi in materia, il legislatore della L. 69/2009 « ha adottato, non casualmente, i diversi termini di riassunzione e di riproposizione (pervero unificati nel regime del termine dall'art. 59, comma 4) avendo ben presente la necessità di distinguere le ipotesi della conservata attività della prima domanda per la identità dell'"ambiente" processuale, quello a quo e quello ad quem, da quella del passaggio da un regime prevalentemente impugnatorio ad un regime esclusivamente cognitivo del rapporto, ferma restando in entrambe le ipotesi la conservazione di una unicità del rapporto (...). Nel primo caso nessuna revisione della domanda, né alcun adattamento del petitum, appare essere predicabile, nel secondo caso emerge essere necessaria la riproposizione - con relativa emendatio - "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (art. 59, comma 2 ultima parte citato), e pertanto tal riproposizione deve essere ragguagliata, nella sua idoneità, alla regola del giudice e del rito innanzi al quale il processo viene a continuare » (Cass. civile, Sez. Un. 29 aprile 2011, n. 9130).
La salvezza degli effetti processuali e sostanziali di una domanda erroneamente incardinata dinanzi a un giudice privo di giurisdizione non presuppone, quindi, che sia riattivato lo stesso identico processo così come incardinato dinanzi al primo giudice, dovendosi verificare, in concreto, se risulti necessario, ai fini della “prosecuzione” del giudizio, ricorrere ad un adattamento della originaria domanda processuale e del suo petitum appurando se il giudice indicato dal giudice a quo quale giurisdizionalmente competente disponga di un potere giurisdizionale avente le medesime caratteristiche di quello dell’organo giudicante adito in prima battuta.
È stato altresì osservato che “ La scelta tra riassunzione e riproposizione della domanda non dipende difatti soltanto dal tipo di giudizio da svolgere dinanzi al giudice ad quem”, chiarendosi che «... se il giudizio va riattivato in una situazione in cui non vi sia una pronuncia declinatoria di giurisdizione passata in giudicato, appropriato è lo strumento endoprocessuale della riassunzione, qualora non occorra adattare la domanda "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile"; se, invece, il giudizio originario si sia concluso col passaggio in giudicato della declinatoria di giurisdizione, inevitabile è la nuova proposizione della domanda » (Cass. civile, Sez. Un., 26 ottobre 2018, n. 27163 e giurisprudenza ivi richiamata).
L’art. 11 del c.p.a., facendo unicamente richiamo alla “riproposizione” quale modalità di prosecuzione del giudizio (cfr. commi 2, 3, 4, 5, 6), sottintende, quindi, che essa costituisca la modalità ordinaria tramite cui la translatio iudicii operi nel processo amministrativo, richiedendosi alla parte interessata, quindi, di procedere al necessario adattamento della propria domanda processuale e del relativo petitum , in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 59, secondo comma, ultima parte, della L. 69/2009, già citato – secondo cui “... la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ” –, da leggersi (ed applicarsi) in combinato disposto con la disciplina prevista, in particolare, dal secondo comma dell’art. 11 c.p.a., il quale stabilisce che “... sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione ”.
Non può escludersi, in termini generali, che la parte interessata ricorra anche allo strumento della “riassunzione”, purché, come evidenziato, la prosecuzione del giudizio innanzi ad altro giudice appartenente ad un diverso plesso giurisdizionale non implichi alcun modellamento dell’originaria domanda processuale.
Nel precipuo rispetto di tali coordinate processuali, « l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, (...), sussiste anche qualora la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di potere delle due giurisdizioni in rilievo » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3425, che nel corpo della pronuncia richiama la giurisprudenza civile sopra esposta e, in particolare, Cass. civ, Sez. Un., 21 aprile 2011, n. 9130).
10. Ciò posto, nella fattispecie in esame il presente giudizio è stato “riassunto” da P.P.P. s.r.l. a seguito della sentenza n. 1757/2024 del 3.07.2024 mediante la quale il Giudice ordinario – accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Messina al termine del relativo giudizio avente ad oggetto l’“ opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opere pubbliche ” – ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che la res controversa , originata dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla stessa P.P.P. s.r.l., accolto dal Tribunale di Messina mediante l’emissione del D.I. n. 1058/2016, rientrasse nella giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il Giudice a quo , pertanto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, ha disposto la “revoca” del decreto ingiuntivo opposto.
Mediante tale pronuncia, passata in giudicato, il decreto ingiuntivo opposto è divenuto definitivamente privo di effetti e, conseguentemente, ha altresì perso la propria qualità di titolo per l’esecuzione.
Come precisato dalla Cassazione civile in materia, infatti, “... qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale (...)” (Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2022, n. 26397).
La società P.P.P. s.r.l., beneficiaria del decreto ingiuntivo n. 1058/2016, “riassumendo” il giudizio innanzi a questo Tribunale ha chiesto alla Sezione di “ rigettare l’opposizione proposta dal Comune di Messina ” nel giudizio a quo – salvo precisare, in seguito, la natura di refuso di tale richiesta – e di “... condannare l’Ente al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 32.013,00 oltre gli interessi moratori maturati dal 15.11.2015 (...)”.
Ai fini di un’utile translatio iudicii , tuttavia, la parte non avrebbe dovuto limitarsi – come ha fatto – ad una mera “riassunzione”, ossia ad una pedissequa trascrizione, sia nel contenuto che nelle relative conclusioni, di quanto dedotto nel giudizio ordinario, dovendo piuttosto operare una “riproposizione”, ossia una riformulazione dell’originaria domanda giurisdizionale – ossia il ricorso per decreto ingiuntivo – previo necessario adeguamento del relativo petitum .
Il Giudice ordinario, invero, mediante la propria pronuncia declinatoria della giurisdizione ha affermato che la valutazione circa la dovutezza della somma ingiunta fosse “... questione strettamente connessa al recesso effettuato dal Comune di Messina ”, ritenendo, in particolare, che la res controversa fosse “attratta” alla giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto la quantificazione della somma corrisposta dal Comune di Messina alla società appaltatrice (in contestazione nel procedimento monitorio) risultava correlata alla manifestazione di un’attività autoritativa pubblicistica rientrante nel perimetro dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1., c.p.a., dovendosi ritenere – secondo l’inquadramento giuridico operato dal giudice a quo – che il recesso operato dall’Ente ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 159/2011 fosse da ricondurre all’originaria procedura di affidamento e non alla “ successiva fase di esecuzione del contratto d’appalto ”.
Orbene, in applicazione di tale pronuncia, la società P.P.P. s.r.l. avrebbe dovuto “riproporre” il giudizio riformulando la domanda originaria secondo le “ modalità e secondo le forme previste ” nel processo amministrativo, non potendo prescindere, pertanto, dall’impugnazione della determinazione autoritativa dell’Ente pubblico da cui origina la lesione della propria sfera giuridica.
La res controversa , infatti, ha ad oggetto una manifestazione della potestà pubblicistica in capo al Comune di Messina, che ha adottato il proprio atto di recesso a seguito dell’informazione antimafia di cui all’art. 94 del D.lgs. 159/2011, in applicazione del quale le pubbliche amministrazioni “... recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ” (comma 2) o, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, “... non procedono [...] ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi ” (comma 3).
Tale peculiare forma di recesso, invero, costituisce un atto autoritativo in quanto, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2020, « ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti ». Il Giudice amministrativo della nomofilachia aggiunge che « per il tramite del non appropriato riferimento agli istituti della “revoca” (del provvedimento) e del “recesso” (dal contratto) » operato nell’art. 94, « l’accertamento dell’intervenuta “condizione risolutiva” altro non è che l’accertamento successivo (consentito dalla legge) dell’incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica ».
Il successivo accertamento dell’incapacità del contraente, pertanto, rende il contratto già stipulato insuscettibile di essere fonte di obbligazioni in capo alla pubblica amministrazione nei confronti del soggetto incapace.
L’eccezione alla “regola” del recesso, sancita dall’art. 94, comma 3, sopra riportato, è ancorata, in particolare, a evidenti ragioni di opportuno perseguimento dell’interesse pubblico; proprio perché la prosecuzione del contratto costituisce una forte eccezione alle normali conseguenze dell’informativa antimafia, tali ragioni devono essere rappresentate dall’amministrazione con atto congruamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal legislatore.
Laddove non si contesti il recesso nel suo an , ma, come nel caso di specie, se ne lamenti l’illegittimità con riguardo al quantum della somma da corrispondersi al privato, l’oggetto della domanda rimane comunque ancorato a una manifestazione di potere amministrativo, tenuto conto che il pagamento operato dall’Ente pubblico avviene “... nei limiti delle utilità conseguite ”, il quale costituisce, evidentemente, un parametro pubblicistico presupponente una valutazione di pubblico interesse che trascende il rapporto civilistico puro.
Più chiaramente, non è ammissibile, in applicazione delle coordinate pretorie sopra esposte, che – laddove il giudizio originario si sia concluso col passaggio in giudicato della declinatoria di giurisdizione – la parte interessata alla sua “prosecuzione” non dia luogo a una nuova proposizione della domanda, da formularsi “ con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile " (art. 59, comma 2, L. 69/2019).
Limitandosi a richiedere la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della somma ritenuta dovuta, la parte ricorrente ha omesso di impugnare (e, quindi, di censurare) la determinazione patrimoniale – ossia la decurtazione del 10% operata sull’importo pattuito – promanante dall’esercizio di un potere provvedimentale che presuppone, a monte, una valutazione “ delle utilità conseguite ”, nella quale si concretizza l’esercizio di un potere pubblicistico che si materializza mediante l’adozione di un atto autoritativo.
Una domanda di condanna, infatti, non può prescindere dall’impugnazione del relativo atto presupposto a cui si correla la lesività della sfera giuridica di chi ricorre in giudizio, essendo precluso al Giudice amministrativo pronunciarsi unicamente su di essa senza poter disporre del potere di rimozione per via giudiziale – che dev’essere compulsato dal ricorrente – dell’atto amministrativo incidente sulla posizione sostanziale fatta valere.
La domanda processuale di condanna della parte pubblica al “... pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ”, laddove, come nel caso di specie, origini da una avvenuta decurtazione dell’importo contrattualmente pattuito che è stata operata tramite il recesso e il correlato certificato di pagamento n. 3 del 15.05.2015 – ove si legge “ Decurtazione del 10% su l’importo di € 320.129,97 a seguito di rescissione del contratto ” – deve accompagnarsi, in definitiva, all’impugnazione degli atti amministrativi nei quali si concretizzi la spendita di potere pubblicistico per via del quale il Giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione, al fine di ottenere la caducazione della determinazione dell’Ente da cui si ritiene di essere stati specificatamente lesi.
11. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto risulta violata la disciplina prevista dall’art. 11 c.p.a. e dall’art. 59, comma 2, della L. n. 69/2009 in ordine alla “riproposizione” del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione.
12. Tenuto conto della complessità della fattispecie controversa e delle peculiarità della vicenda processuale, unitariamente intesa, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IC | AU EN |
IL SEGRETARIO