Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5814/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PARLATO MAURIZIO, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23 marzo 2023, la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 37120230000208958000 notificato in data
13.02.2023 per contributi previdenziali IVS omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo 06.2016-12.2016, eccependo la decadenza e la prescrizione.
CP_ L' si è costituito deducendo di aver notificato un precedente avviso a seguito di ispezione, concludendo per il rigetto del ricorso.
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Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte ricorrente;
aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
CP_ L' ha dedotto di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione con la comunicazione dell'08.12.2018, prot. .5100.08/12/2018.0560663, CP_1
notificata a mezzo raccomandata AR n. 63031125540-0 (allegata in atti), “relativa al mancato versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n.
228/2012.
Con tale comunicazione si contestava al ricorrente quanto segue: “a seguito dei controlli documentali effettuati e emerso che non ha provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in relazione ai periodi indicati nel prospetto analitico riportato in calce”.
Seguiva a pag. 3 la tabella con l'indicazione del n. 4 lavoratori, licenziati a giugno e dicembre 2016, per il quali non era stato pagato il contributo dovuto a seguito di licenziamento, pari ad € 1.469,85x4.” CP_ La parte ricorrente non ha contestato nel merito tale pretesa, però l' non ha comprovato di aver ritualmente notificato la citata documentazione, all'indirizzo di residenza della parte ricorrente, che risulta dalla visura di residenza storica e dalla visura camerale versata in atti.
CP_ Ne consegue che la pretesa dell' si è estinta per prescrizione quinquennale, termine da applicarsi alla specie, tenuto conto del periodo di insorgenza del
2 CP_ credito indicato nella citata comunicazione e nell'avviso di addebito impugnato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in quanto la parte ricorrente non ha contestato nel merito il debito, con eccezione del rimborso del
CU.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
- Compensa le spese di lite;
CP_
- condanna l' al rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato.
Si comunichi. Napoli, il 11.2.2025 - 10/03/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 10/03/2025 in
Cancelleria
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