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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2024, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
r.g.6602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2022 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. RONDONI MARIA Parte_1 C.F._1
RA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MARROCCO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 12.06.2024, le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa formulata dal GI e recante il seguente tenore: “Il tribunale propone in via conciliativa, tenuto conto che la ricorrente beneficia nell'accordo con il resistente interamente dell'assegno unico (pari ad Euro 350,00), l'importo di ulteriori euro 350,00 a carico del padre per il mantenimento dei due figli, oltre spese straordinarie al 50%. Affidamento condiviso e regolamentazione di visita rimesso al tribunale. Le parti accettano la proposta conciliativa. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e di mantenimento”. Rileva, dunque, il collegio, che la causa debba essere definita sulla scorta dell'accettata proposta conciliativa. Quanto allo stato, inoltre, nessun dubbio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale delle parti. Il contegno processuale, caratterizzato da conflittualità, in uno con l'assenza di riconciliazione, conducono il Tribunale a ritenere non più ripristinabile la convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile da tempo. L'affidamento dei figli minori (nato a [...] l'[...]) e (nato a Persona_1 Persona_2 Genzano di Roma in data 5.03.2013) dev'essere disposto in via condivisa ad entrambi i genitori, costituendo esso la regola e non essendosi ravvisati, nel corso del giudizio, elementi significativi di inidoneità genitoriale da parte di alcuno dei genitori.
Quanto al diritto di visita padre figli, al fine di dare continuità alle consuetudini in atto, esso va disposto in conformità alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale (dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita da scuola alle ore 21:30 (dopo cena) (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica ore 21:30, dopo cenale, compreso il pernottamento;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive, quindici giorni
(anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere con i figli, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo” cfr. ord. del 31.03.2023). Quanto alle statuizioni economiche, per effetto dell'accettazione della proposta conciliativa, esso va disposto a carico del padre nella misura di Euro 350,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, mentre le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore, in ragione del 50%. Le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
).
Non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo, in quanto le parti hanno già precisato congiuntamente le conclusioni, dacché ne consegue che eventuali inadempimenti potranno essere fatti valere con gli ordinari strumenti di tutela. Il timore, poi, che il resistente non versi il mantenimento, atteso il mutamento del datore di lavoro, deve ritenersi superato dalla circostanza che l'ordine di pagamento diretto, è ormai sostituito dalla generalizzazione del procedimento previsto dall'art.
8. L 898/1970, ora confluito nell'art. 473 bis n. 37 c.p.c. (che consente al creditore di richiedere direttamente l'adempimento al terzo e, in caso di inadempimento di costui, di agire direttamente in via esecutiva nei suoi confronti). Le spese devono integralmente compensarsi tra le parti, attesa l'avvenuta conciliazione della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Velletri il giorno 17.10.2020, e per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri (atto n. 112, parte II, serie A).
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nato a [...] l'[...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] in data [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con
[...] collocamento prevalente presso l'abitazione materna, presso la casa coniugale che si assegna alla ricorrente.
- Quanto al diritto di visita padre figli, al fine di dare continuità alle consuetudini in atti, esso va disposto in conformità alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Dà atto che, per accordo tra le parti, l'assegno unico viene integralmente percepito dalla ricorrente.
- Pone la contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, a carico di ciascun genitore, in ragione del 50% ciascuno.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il Giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2022 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. RONDONI MARIA Parte_1 C.F._1
RA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MARROCCO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 12.06.2024, le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa formulata dal GI e recante il seguente tenore: “Il tribunale propone in via conciliativa, tenuto conto che la ricorrente beneficia nell'accordo con il resistente interamente dell'assegno unico (pari ad Euro 350,00), l'importo di ulteriori euro 350,00 a carico del padre per il mantenimento dei due figli, oltre spese straordinarie al 50%. Affidamento condiviso e regolamentazione di visita rimesso al tribunale. Le parti accettano la proposta conciliativa. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e di mantenimento”. Rileva, dunque, il collegio, che la causa debba essere definita sulla scorta dell'accettata proposta conciliativa. Quanto allo stato, inoltre, nessun dubbio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale delle parti. Il contegno processuale, caratterizzato da conflittualità, in uno con l'assenza di riconciliazione, conducono il Tribunale a ritenere non più ripristinabile la convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile da tempo. L'affidamento dei figli minori (nato a [...] l'[...]) e (nato a Persona_1 Persona_2 Genzano di Roma in data 5.03.2013) dev'essere disposto in via condivisa ad entrambi i genitori, costituendo esso la regola e non essendosi ravvisati, nel corso del giudizio, elementi significativi di inidoneità genitoriale da parte di alcuno dei genitori.
Quanto al diritto di visita padre figli, al fine di dare continuità alle consuetudini in atto, esso va disposto in conformità alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale (dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita da scuola alle ore 21:30 (dopo cena) (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica ore 21:30, dopo cenale, compreso il pernottamento;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé durante le vacanze estive, quindici giorni
(anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere con i figli, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo” cfr. ord. del 31.03.2023). Quanto alle statuizioni economiche, per effetto dell'accettazione della proposta conciliativa, esso va disposto a carico del padre nella misura di Euro 350,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, mentre le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore, in ragione del 50%. Le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
).
Non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo, in quanto le parti hanno già precisato congiuntamente le conclusioni, dacché ne consegue che eventuali inadempimenti potranno essere fatti valere con gli ordinari strumenti di tutela. Il timore, poi, che il resistente non versi il mantenimento, atteso il mutamento del datore di lavoro, deve ritenersi superato dalla circostanza che l'ordine di pagamento diretto, è ormai sostituito dalla generalizzazione del procedimento previsto dall'art.
8. L 898/1970, ora confluito nell'art. 473 bis n. 37 c.p.c. (che consente al creditore di richiedere direttamente l'adempimento al terzo e, in caso di inadempimento di costui, di agire direttamente in via esecutiva nei suoi confronti). Le spese devono integralmente compensarsi tra le parti, attesa l'avvenuta conciliazione della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Velletri il giorno 17.10.2020, e per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri (atto n. 112, parte II, serie A).
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nato a [...] l'[...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] in data [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con
[...] collocamento prevalente presso l'abitazione materna, presso la casa coniugale che si assegna alla ricorrente.
- Quanto al diritto di visita padre figli, al fine di dare continuità alle consuetudini in atti, esso va disposto in conformità alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Dà atto che, per accordo tra le parti, l'assegno unico viene integralmente percepito dalla ricorrente.
- Pone la contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, a carico di ciascun genitore, in ragione del 50% ciascuno.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il Giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi