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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RA ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 902 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato ad [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il Parte_1
CP_ provvedimento di con il quale veniva riliquidata la propria pensione n
09161392PM, ed il rateo rideterminato ad € 2442,01, anziché 2723,24, con conseguente
CP_ richiesta da parte di della somma in eccesso pari ad € 18619,49
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione, la correttezza dei calcoli effettuati, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti, ad ogni modo, chiedevano disporsi CTU al fine di verificare e determinare con certezza l'importo effettivamente dovuto al ricorrente a titolo di pensione
Veniva pertanto disposta Ctu e nominata la dottssa Persona_1
Dalla Ctu emerge come a fronte di un importo di € 2442,01 così come rideterminato da
CP_ con l'ultima riliquidazione effettuata e contestata in questa sede dal ricorrente,
l'importo della pensione effettivamente spettante al medesimo ricorrente è pari ad €
2595,35 mensili.
La differenza mensile è di € 127,89 anni 2012 e 2013; 142,87 anno 2014; 145,61 anno
2015 e 2016; 149,72 anno 2017; pari ad una differenza annua di € 1534 (anno 2012);
1662,57 (anno 2013); 1857,31 (anno 2014); 1892,92 (anno 2015 e 2016); 449,16 (anno
2017).
Il totale della somma indebitamente percepita dal ricorrente, secondo le conclusioni del
CP_ CTu è di € 9289,58 e non di € 18619,49 così come contestato da
Le conclusioni cui giunge il Ctu differiscono altresì dai conteggi effettuati da parte ricorrente che lamentava in ricorso un importo mensile di € 2675,60 e non 2595,35
come stabilito dal CTU.
Alla luce delle risultanze della Ctu il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rideterminazione delle somme dovute a titolo di pensione e dell'indebito contestato.
Pagina 2 Va evidenziato come non può trovare accoglimento la domanda di irripetibilità
dell'indebito avanzata per la prima volta da parte ricorrente solo in seno alle memorie di udienza del 13.10.2023, in quanto tale domanda non è stata proposta in ricorso e costituisce domanda nuova, tardiva e pertanto inammissibile.
Le spese, stante il tenore della decisione, vanno compensate per la metà, e per la
CP_ rimanente metà vanno poste a carico di
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RA ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di del 21.2.2017
2) Dichiara che il rateo della pensione 09161392PM del ricorrente è pari ad € 2595,35
lordi mensili per 13 mensilità
CP_ 3) Dichiara che l'indebito dovuto dal ricorrente ad è pari ad € 9289,58 ed ordina
CP_ ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccesso dall'emissione del provvedimento del 21.2.2017 alla data odierna
CP_ 4) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, già operata la compensazione, che liquida in € 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
5) Pone le spese di Ctu in solido a carico di entrambe le parti
Così deciso in Ragusa il 23.12.2025
Il Giudice Gop
DO RA ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RA ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 902 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato ad [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il Parte_1
CP_ provvedimento di con il quale veniva riliquidata la propria pensione n
09161392PM, ed il rateo rideterminato ad € 2442,01, anziché 2723,24, con conseguente
CP_ richiesta da parte di della somma in eccesso pari ad € 18619,49
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione, la correttezza dei calcoli effettuati, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti, ad ogni modo, chiedevano disporsi CTU al fine di verificare e determinare con certezza l'importo effettivamente dovuto al ricorrente a titolo di pensione
Veniva pertanto disposta Ctu e nominata la dottssa Persona_1
Dalla Ctu emerge come a fronte di un importo di € 2442,01 così come rideterminato da
CP_ con l'ultima riliquidazione effettuata e contestata in questa sede dal ricorrente,
l'importo della pensione effettivamente spettante al medesimo ricorrente è pari ad €
2595,35 mensili.
La differenza mensile è di € 127,89 anni 2012 e 2013; 142,87 anno 2014; 145,61 anno
2015 e 2016; 149,72 anno 2017; pari ad una differenza annua di € 1534 (anno 2012);
1662,57 (anno 2013); 1857,31 (anno 2014); 1892,92 (anno 2015 e 2016); 449,16 (anno
2017).
Il totale della somma indebitamente percepita dal ricorrente, secondo le conclusioni del
CP_ CTu è di € 9289,58 e non di € 18619,49 così come contestato da
Le conclusioni cui giunge il Ctu differiscono altresì dai conteggi effettuati da parte ricorrente che lamentava in ricorso un importo mensile di € 2675,60 e non 2595,35
come stabilito dal CTU.
Alla luce delle risultanze della Ctu il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rideterminazione delle somme dovute a titolo di pensione e dell'indebito contestato.
Pagina 2 Va evidenziato come non può trovare accoglimento la domanda di irripetibilità
dell'indebito avanzata per la prima volta da parte ricorrente solo in seno alle memorie di udienza del 13.10.2023, in quanto tale domanda non è stata proposta in ricorso e costituisce domanda nuova, tardiva e pertanto inammissibile.
Le spese, stante il tenore della decisione, vanno compensate per la metà, e per la
CP_ rimanente metà vanno poste a carico di
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RA ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di del 21.2.2017
2) Dichiara che il rateo della pensione 09161392PM del ricorrente è pari ad € 2595,35
lordi mensili per 13 mensilità
CP_ 3) Dichiara che l'indebito dovuto dal ricorrente ad è pari ad € 9289,58 ed ordina
CP_ ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccesso dall'emissione del provvedimento del 21.2.2017 alla data odierna
CP_ 4) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, già operata la compensazione, che liquida in € 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
5) Pone le spese di Ctu in solido a carico di entrambe le parti
Così deciso in Ragusa il 23.12.2025
Il Giudice Gop
DO RA ES
Pagina 3