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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13036/2022 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Francesca Fiore;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Gaetano Fioretti;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 30.12.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 03.11.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 Per_ 17.04.2007 e che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 04.02.2008 Per_2 e il 30.12.2010. Riferiva che il marito non si era mai preso cura dei figli, se non nei limiti strettamente necessari alla convivenza in casa e si ere disinteressato sia di intrattenere rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalla prole sia di dar loro assistenza scolastica. Deduceva che il si era disinteressato della crescita psicologica del figlio , al CP_1 Per_2 quale, dopo un percorso di valutazione affrontato con la madre, era stato diagnosticato un “F82 Disturbo evolutivo della coordinazione motoria, R41.8 funzionamento intellettivo limite” ed assegnata la seguente terapia: “supporto scolastico con attivazione di un Programma didattico personalizzato e doposcuola pomeridiano rapporto 1/1; controllo neuropsichiatrico tra 6 mesi”. Esponeva che il marito era andato via di casa a novembre 2021 e che, ad eccezione di una sola occasione e per rari contatti telefonici, aveva continuato a manifestare il suo disinteresse per i figli, motivo per cui costoro non chiedevano di incontrare il padre.
1 Chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) in suo favore, che fosse regolamentato il diritto di visita paterno e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi € 550,00 mensili, oltre Istat, alle spese straordinarie ed al 100% dell'Assegno unico Universale. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno e di porre a suo carico il contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva che prima di questo giudizio le parti avevano sottoscritto un ricorso per addivenire ad una separazione consensuale, giammai depositato a causa della revoca ingiustificata del consenso da parte della moglie. Precisava che il naufragio del sodalizio coniugale era da ricondursi alle problematiche tra i coniugi e non all'inveritiero disinteresse paterno per i figli. Riferiva di essersi preso cura dei propri figli, compatibilmente con la variabilità dei turni di lavoro, essendo un autista del 118. Adduceva di essere stato allontanato dalla casa coniugale e di non aver incontrato i figli a causa del comportamento della , colpevole di aver screditato la figura paterna e compromesso Parte_1 il rapporto padre-figli. All'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti del 10.05.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, attribuiva alla l'uso della casa coniugale, regolamentava il diritto di visita Parte_1 paterno e poneva a decorrere da maggio 2023 a carico del l'obbligo di versare CP_1 complessivi € 500,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli (da intendersi metà per ciascun figlio), oltre all'adeguamento Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative (in cui: 1) la precisava che il marito non aveva Parte_1 esercitato il diritto di visita paterno e non ottemperato al pagamento delle spese straordinarie;
deduceva che le condizioni economiche della controparte erano migliorate, attesa la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato presso l'Asl.; chiedeva un aumento di € 150,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli e di condannare il resistente al rimborso del 50% delle spese straordinarie, pari ad € 2.536,00, a cui andava detratto l'acconto già rimborsato di € 800,00; 2) il rifiutava il contradditorio in ordine alla richiesta di rimborso del 50% delle spese CP_1 Per_ straordinarie non concordate;
precisava che la figlia non rispondeva ai suoi messaggi e alle sue telefonate mentre il figlio accettava saltuariamente i contatti con il padre ma si rifiutava di Per_2 incontrarlo;
confermava che a seguito di una procedura di stabilizzazione aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con ma che lo stipendio era rimasto invariato;
Parte_2 chiedeva la conferma dell'ordinanza presidenziale) e le memorie istruttorie, in data 03.10.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3998/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Con ordinanza del 23.07.2024 il G.I. rigettata le richieste istruttorie e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, fatta eccezione per l'aumento ad € 600,00 complessivi del contributo paterno al mantenimento della prole, da intendersi € 300,00 mensili per ciascun figlio (in ragione sia del confessato aumento reddituale del resistente, da quest'ultimo ammesso nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3, sia dell'aggravio di spesa e di tempo a carico della sola ricorrente derivatole dal mancato esercizio del diritto di visita paterno, a dispetto della patologia che affligge il figlio , sia Per_3 dell'omesso deposito da parte del delle proprie dichiarazioni fiscali in spregio ai CP_1 dettami di legge ed a quanto disposto nel decreto presidenziale di fissazione d'udienza, avendo il
prodotto solo alcune buste paga datate, l'ultima delle quali risalenti al lontano CP_1
2 dicembre 2022); 2) spiega, inoltre, che non si può delibare nella presente sede in ordine alla domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento della quota parte di eventuali arretrati relativi alle spese straordinarie afferenti alla prole;
3) compensazione delle spese di lite”. Con nota di deposito del 14.10.2024 la aderiva alla proposta conciliativa ex art. 185 Parte_1 bis c.p.c. mentre con nota depositata in data 27.11.2024 il reiterava le richieste CP_1 istruttorie. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 30.12.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dal di ammissione CP_1 dell'interrogatorio formale della ricorrente deferitole nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 19.05.2024 (istanza rinnovata in sede di comparsa conclusionale) e già rigettata con ordinanza del 23.07.2024, le cui motivazioni ampiamente articolate questo Collegio condivide integralmente (ritenendosi in ogni caso superfluo ai fini decisori rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della prova per interpello).
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 03.10.2023, a questo Collegio non resta che delibare sulle questioni di natura personale ed economica.
3.- Questo Tribunale deve confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre, all'assegnazione in favore della della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà sita in Bari Parte_1 alla via Ten. Suglia n. 16 (non essendovi contestazione a riguardo), nonché al regime di incontri tra padre e figli, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie.
4.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 deve essere modificata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli. Detto contributo in sede presidenziale (2023) è stato stabilito in complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. La ha domandato, con riferimento all'ammontare del contributo paterno al Parte_1 mantenimento dei figli nelle conclusioni della memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 18.04.2024 un aumento di detto importo a complessivi € 650,00 mensili. ha invocato detto aumento in ragione sia delle accresciute esigenze di vita dei figli sia del Pt_3 mancato esercizio del diritto di visita paterno con conseguente suo aggravio di spesa e di tempo sia del miglioramento delle condizioni economiche della controparte. Da ultimo, ella nella nota depositata il 14.10.2024 e nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 24.09.2025 ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., chiedendo pertanto l'aumento di detto contributo a complessivi € 600,00 mensili. Il , viceversa, ha chiesto la conferma delle statuizioni presidenziali relative a detto CP_1 contributo (pari a complessivi € 500,00 mensili). Occorre considerare che la madre già provvede al mantenimento della prole in forma diretta in quanto ella lavora come dipendente e, come risulta per tabulas, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: 730/2020 di € 31.268,00, 730/2021 di € 32.704,00, 730/2022 di € 27.983,00, 730/2023 di € 29.724,00, 730/2024 di € 34.818,00. Relativamente al , assunto come autista dalla società Sanitaservice Asl Ba S.r.l con CP_1 contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.06.2023, in atti figurano il 730/2020 con reddito complessivo di € 20.944,00, il 730/2021 di € 21.175,00, il 730/2022 di € 21.804,00, il 730/2023 di € 21.091,00, il 730/2024 di € 24.413,00 e il 730/25 di € 27.762,00, nonché alcune buste paga del 2022 (da giugno a dicembre) e del 2024 (da agosto a ottobre).
3 Dalla disamina delle dichiarazioni fiscali depositate in atti emerge, dunque, che ambedue le parti abbiano registrato un incremento reddituale ma che quest'ultimo è stato nettamente superiore per il
, visto e considerato che nelle more è stato assunto a tempo indeterminato. CP_1 Inoltre, è incontestato che il padre non eserciti il diritto di visita paterno dall'agosto 2023 (a dispetto della patologia che affligge il figlio ), circostanza che determina un aggravio economico e Per_2 gestionale esclusivamente a carico della madre, atteso che i minori - in spregio al calendario di incontri predisposto in sede presidenziale - vivono e pernottano senza soluzione di continuità a casa della . Parte_1 Occorre, altresì, considerare le accresciute esigenze di vita dei figli dal 2023, che hanno comportato un aumento delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. Di contro, il ha dedotto, peraltro solo nella comparsa conclusionale depositata il CP_1 10.09.2025, un indimostrato esborso locativo (non avendo documentato alcunchè a riguardo) e la nascita di una terzogenita nel settembre 2023 (dato che si evince dalla dichiarazione fiscale), evento che comunque non comporta di per sé il rigetto della richiesta di aumento del contributo la mantenimento per i figli di primo letto nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario disponga comunque di redditi congrui a provvedere al mantenimento di tutti i suoi figli. Ebbene, deve ritenersi che il - a fronte dei redditi ad oggi percepiti e del sensibile CP_1 aumento reddituale da ultimo documentato - sia in grado di corrispondere un contributo paterno al Per_ mantenimento dei figli minori e , nella misura di complessivi € 600,00 (da intendersi Per_2
€ 300,00 per ciascun figlio), così da rimodulare in senso più congruo detto contributo, avuto riguardo al principio di proporzionalità e all'esigenza di assicurare agli stessi condizioni di vita adeguate e coerenti con le risorse economiche dei genitori. Quanto alla percezione da parte della madre del 100% dell'A.U.U., va osservato che spetta al genitore collocatario della prole in quanto su di esso gravano quotidianamente le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli, sicché tale circostanza non può essere invocata dal genitore non collocatario quale elemento ostativo alla rimodulazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Alla luce di tali considerazioni, si reputa equo e congruo elevare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 per ciascun figlio), al fine di contemperare le opposte posizioni (importo comunque ritenuto congruo anche dalla , Parte_1 avendo costei aderito dapprima alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con nota di deposito del 14.10.2024 e poi domandato in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. l'aumento a complessivi € 600,00 mensili). Pertanto, fermo restando che la vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario Parte_1 Per_ dei figli e , il a decorrere dal mese di novembre 2025 ed entro il giorno Per_2 CP_1
25 di ogni mese dovrà versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e , complessivi € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 mensili per ciascun Per_2 figlio), oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
5.- A conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, deve altresì disporsi che a decorrere dal mese di maggio 2023 l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , che potrà pretendere il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza la necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Quanto alla domanda proposta dalla e finalizzata ad ottenere la condanna della Parte_1 controparte al pagamento di quota parte degli arretrati relativi alle spese straordinarie afferenti alla prole, devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legata dal vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio. Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
4 “coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la su tale istanza espresso motivazioni Parte_1 sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio. Pertanto, tale richiesta è inammissibile (fermo restando che la in sede di memoria di Parte_1 replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 24.09.2025, seppur tardivamente, ha implicitamente rinunciato, non riproponendola, alla domanda di condanna del al pagamento degli arretrati delle CP_1 spese straordinarie). 7.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e, da una parte, in ordine alla reiterazione delle richieste istruttorie e dall'altra in ordine alla condanna della controparte al pagamento degli arretrati delle spese straordinarie (domanda tardivamente rinunciata) nonché l'accordo delle parti su tutte le restanti questioni (affidamento, collocamento, assegnazione della casa e diritto di visita paterno), giustifica la compensazione delle spese di lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 03.11.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. conferma l'affido condiviso ad ambedue i coniugi dei figli, il loro collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno, come disciplinato con ordinanza presidenziale del 10.05.2023;
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 circa l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla via Ten. Suglia n. 16 in favore della;
Parte_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2025, dispone che Controparte_1 sia tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento Parte_1 dei figli, a decorrere dal mese di novembre 2025 ed entro il giorno 25 di ogni mese, complessivi € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 mensili per ciascun figlio), oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
4. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( ), che Parte_1
5 potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla finalizzata ad Parte_1 ottenere la condanna della controparte al pagamento degli arretrati delle spese straordinarie;
6. compensa le spese di lite;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13036/2022 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Francesca Fiore;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Gaetano Fioretti;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 30.12.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 03.11.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 Per_ 17.04.2007 e che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 04.02.2008 Per_2 e il 30.12.2010. Riferiva che il marito non si era mai preso cura dei figli, se non nei limiti strettamente necessari alla convivenza in casa e si ere disinteressato sia di intrattenere rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalla prole sia di dar loro assistenza scolastica. Deduceva che il si era disinteressato della crescita psicologica del figlio , al CP_1 Per_2 quale, dopo un percorso di valutazione affrontato con la madre, era stato diagnosticato un “F82 Disturbo evolutivo della coordinazione motoria, R41.8 funzionamento intellettivo limite” ed assegnata la seguente terapia: “supporto scolastico con attivazione di un Programma didattico personalizzato e doposcuola pomeridiano rapporto 1/1; controllo neuropsichiatrico tra 6 mesi”. Esponeva che il marito era andato via di casa a novembre 2021 e che, ad eccezione di una sola occasione e per rari contatti telefonici, aveva continuato a manifestare il suo disinteresse per i figli, motivo per cui costoro non chiedevano di incontrare il padre.
1 Chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) in suo favore, che fosse regolamentato il diritto di visita paterno e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi € 550,00 mensili, oltre Istat, alle spese straordinarie ed al 100% dell'Assegno unico Universale. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno e di porre a suo carico il contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva che prima di questo giudizio le parti avevano sottoscritto un ricorso per addivenire ad una separazione consensuale, giammai depositato a causa della revoca ingiustificata del consenso da parte della moglie. Precisava che il naufragio del sodalizio coniugale era da ricondursi alle problematiche tra i coniugi e non all'inveritiero disinteresse paterno per i figli. Riferiva di essersi preso cura dei propri figli, compatibilmente con la variabilità dei turni di lavoro, essendo un autista del 118. Adduceva di essere stato allontanato dalla casa coniugale e di non aver incontrato i figli a causa del comportamento della , colpevole di aver screditato la figura paterna e compromesso Parte_1 il rapporto padre-figli. All'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti del 10.05.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, attribuiva alla l'uso della casa coniugale, regolamentava il diritto di visita Parte_1 paterno e poneva a decorrere da maggio 2023 a carico del l'obbligo di versare CP_1 complessivi € 500,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli (da intendersi metà per ciascun figlio), oltre all'adeguamento Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative (in cui: 1) la precisava che il marito non aveva Parte_1 esercitato il diritto di visita paterno e non ottemperato al pagamento delle spese straordinarie;
deduceva che le condizioni economiche della controparte erano migliorate, attesa la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato presso l'Asl.; chiedeva un aumento di € 150,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli e di condannare il resistente al rimborso del 50% delle spese straordinarie, pari ad € 2.536,00, a cui andava detratto l'acconto già rimborsato di € 800,00; 2) il rifiutava il contradditorio in ordine alla richiesta di rimborso del 50% delle spese CP_1 Per_ straordinarie non concordate;
precisava che la figlia non rispondeva ai suoi messaggi e alle sue telefonate mentre il figlio accettava saltuariamente i contatti con il padre ma si rifiutava di Per_2 incontrarlo;
confermava che a seguito di una procedura di stabilizzazione aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con ma che lo stipendio era rimasto invariato;
Parte_2 chiedeva la conferma dell'ordinanza presidenziale) e le memorie istruttorie, in data 03.10.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3998/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Con ordinanza del 23.07.2024 il G.I. rigettata le richieste istruttorie e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, fatta eccezione per l'aumento ad € 600,00 complessivi del contributo paterno al mantenimento della prole, da intendersi € 300,00 mensili per ciascun figlio (in ragione sia del confessato aumento reddituale del resistente, da quest'ultimo ammesso nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3, sia dell'aggravio di spesa e di tempo a carico della sola ricorrente derivatole dal mancato esercizio del diritto di visita paterno, a dispetto della patologia che affligge il figlio , sia Per_3 dell'omesso deposito da parte del delle proprie dichiarazioni fiscali in spregio ai CP_1 dettami di legge ed a quanto disposto nel decreto presidenziale di fissazione d'udienza, avendo il
prodotto solo alcune buste paga datate, l'ultima delle quali risalenti al lontano CP_1
2 dicembre 2022); 2) spiega, inoltre, che non si può delibare nella presente sede in ordine alla domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento della quota parte di eventuali arretrati relativi alle spese straordinarie afferenti alla prole;
3) compensazione delle spese di lite”. Con nota di deposito del 14.10.2024 la aderiva alla proposta conciliativa ex art. 185 Parte_1 bis c.p.c. mentre con nota depositata in data 27.11.2024 il reiterava le richieste CP_1 istruttorie. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 30.12.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dal di ammissione CP_1 dell'interrogatorio formale della ricorrente deferitole nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 19.05.2024 (istanza rinnovata in sede di comparsa conclusionale) e già rigettata con ordinanza del 23.07.2024, le cui motivazioni ampiamente articolate questo Collegio condivide integralmente (ritenendosi in ogni caso superfluo ai fini decisori rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della prova per interpello).
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 03.10.2023, a questo Collegio non resta che delibare sulle questioni di natura personale ed economica.
3.- Questo Tribunale deve confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre, all'assegnazione in favore della della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà sita in Bari Parte_1 alla via Ten. Suglia n. 16 (non essendovi contestazione a riguardo), nonché al regime di incontri tra padre e figli, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie.
4.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 deve essere modificata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli. Detto contributo in sede presidenziale (2023) è stato stabilito in complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. La ha domandato, con riferimento all'ammontare del contributo paterno al Parte_1 mantenimento dei figli nelle conclusioni della memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 18.04.2024 un aumento di detto importo a complessivi € 650,00 mensili. ha invocato detto aumento in ragione sia delle accresciute esigenze di vita dei figli sia del Pt_3 mancato esercizio del diritto di visita paterno con conseguente suo aggravio di spesa e di tempo sia del miglioramento delle condizioni economiche della controparte. Da ultimo, ella nella nota depositata il 14.10.2024 e nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 24.09.2025 ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., chiedendo pertanto l'aumento di detto contributo a complessivi € 600,00 mensili. Il , viceversa, ha chiesto la conferma delle statuizioni presidenziali relative a detto CP_1 contributo (pari a complessivi € 500,00 mensili). Occorre considerare che la madre già provvede al mantenimento della prole in forma diretta in quanto ella lavora come dipendente e, come risulta per tabulas, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: 730/2020 di € 31.268,00, 730/2021 di € 32.704,00, 730/2022 di € 27.983,00, 730/2023 di € 29.724,00, 730/2024 di € 34.818,00. Relativamente al , assunto come autista dalla società Sanitaservice Asl Ba S.r.l con CP_1 contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.06.2023, in atti figurano il 730/2020 con reddito complessivo di € 20.944,00, il 730/2021 di € 21.175,00, il 730/2022 di € 21.804,00, il 730/2023 di € 21.091,00, il 730/2024 di € 24.413,00 e il 730/25 di € 27.762,00, nonché alcune buste paga del 2022 (da giugno a dicembre) e del 2024 (da agosto a ottobre).
3 Dalla disamina delle dichiarazioni fiscali depositate in atti emerge, dunque, che ambedue le parti abbiano registrato un incremento reddituale ma che quest'ultimo è stato nettamente superiore per il
, visto e considerato che nelle more è stato assunto a tempo indeterminato. CP_1 Inoltre, è incontestato che il padre non eserciti il diritto di visita paterno dall'agosto 2023 (a dispetto della patologia che affligge il figlio ), circostanza che determina un aggravio economico e Per_2 gestionale esclusivamente a carico della madre, atteso che i minori - in spregio al calendario di incontri predisposto in sede presidenziale - vivono e pernottano senza soluzione di continuità a casa della . Parte_1 Occorre, altresì, considerare le accresciute esigenze di vita dei figli dal 2023, che hanno comportato un aumento delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. Di contro, il ha dedotto, peraltro solo nella comparsa conclusionale depositata il CP_1 10.09.2025, un indimostrato esborso locativo (non avendo documentato alcunchè a riguardo) e la nascita di una terzogenita nel settembre 2023 (dato che si evince dalla dichiarazione fiscale), evento che comunque non comporta di per sé il rigetto della richiesta di aumento del contributo la mantenimento per i figli di primo letto nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario disponga comunque di redditi congrui a provvedere al mantenimento di tutti i suoi figli. Ebbene, deve ritenersi che il - a fronte dei redditi ad oggi percepiti e del sensibile CP_1 aumento reddituale da ultimo documentato - sia in grado di corrispondere un contributo paterno al Per_ mantenimento dei figli minori e , nella misura di complessivi € 600,00 (da intendersi Per_2
€ 300,00 per ciascun figlio), così da rimodulare in senso più congruo detto contributo, avuto riguardo al principio di proporzionalità e all'esigenza di assicurare agli stessi condizioni di vita adeguate e coerenti con le risorse economiche dei genitori. Quanto alla percezione da parte della madre del 100% dell'A.U.U., va osservato che spetta al genitore collocatario della prole in quanto su di esso gravano quotidianamente le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli, sicché tale circostanza non può essere invocata dal genitore non collocatario quale elemento ostativo alla rimodulazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Alla luce di tali considerazioni, si reputa equo e congruo elevare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 per ciascun figlio), al fine di contemperare le opposte posizioni (importo comunque ritenuto congruo anche dalla , Parte_1 avendo costei aderito dapprima alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con nota di deposito del 14.10.2024 e poi domandato in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. l'aumento a complessivi € 600,00 mensili). Pertanto, fermo restando che la vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario Parte_1 Per_ dei figli e , il a decorrere dal mese di novembre 2025 ed entro il giorno Per_2 CP_1
25 di ogni mese dovrà versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e , complessivi € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 mensili per ciascun Per_2 figlio), oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
5.- A conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, deve altresì disporsi che a decorrere dal mese di maggio 2023 l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , che potrà pretendere il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza la necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Quanto alla domanda proposta dalla e finalizzata ad ottenere la condanna della Parte_1 controparte al pagamento di quota parte degli arretrati relativi alle spese straordinarie afferenti alla prole, devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legata dal vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio. Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
4 “coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la su tale istanza espresso motivazioni Parte_1 sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio. Pertanto, tale richiesta è inammissibile (fermo restando che la in sede di memoria di Parte_1 replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 24.09.2025, seppur tardivamente, ha implicitamente rinunciato, non riproponendola, alla domanda di condanna del al pagamento degli arretrati delle CP_1 spese straordinarie). 7.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e, da una parte, in ordine alla reiterazione delle richieste istruttorie e dall'altra in ordine alla condanna della controparte al pagamento degli arretrati delle spese straordinarie (domanda tardivamente rinunciata) nonché l'accordo delle parti su tutte le restanti questioni (affidamento, collocamento, assegnazione della casa e diritto di visita paterno), giustifica la compensazione delle spese di lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 03.11.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. conferma l'affido condiviso ad ambedue i coniugi dei figli, il loro collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno, come disciplinato con ordinanza presidenziale del 10.05.2023;
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 10.05.2023 circa l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla via Ten. Suglia n. 16 in favore della;
Parte_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2025, dispone che Controparte_1 sia tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento Parte_1 dei figli, a decorrere dal mese di novembre 2025 ed entro il giorno 25 di ogni mese, complessivi € 600,00 mensili (da intendersi € 300,00 mensili per ciascun figlio), oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
4. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( ), che Parte_1
5 potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla finalizzata ad Parte_1 ottenere la condanna della controparte al pagamento degli arretrati delle spese straordinarie;
6. compensa le spese di lite;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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