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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 14524/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TADIELLO ALESSIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
Con l'intervento di , quale ADS del sig. , rappresentato e Controparte_1 Parte_2 difeso dagli Avv.ti Alessia Tadiello e Riccardo Berti, come da mandato in atti presso il cui studio elegge domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12.11.2025 le parti hanno confermato le pagina 1 di 3 condizioni depositate telematicamente in data 29/10/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra
ed il sig. in data 27.4.1968, in Soave (VR), trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio di detto Comune, al n. 7, Parte II, Serie A Anno 1968;
- Dichiarare che le parti nulla devono, l'una nei confronti dell'altra, a titolo di contributo al mantenimento/assegno di divorzio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che è intervenuto nel procedimento , figlio dei ricorrenti, quale ADS del Controparte_1 padre a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare con provvedimento emesso in data Parte_2
1.10.2025.
Con sentenza n. 2996/2024 pubblicata il 30/12/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOAVE (atto n. 7 Parte II
[...]
Serie A Anno 1968) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) spese di lite compensate;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI DA AR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 14524/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TADIELLO ALESSIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
Con l'intervento di , quale ADS del sig. , rappresentato e Controparte_1 Parte_2 difeso dagli Avv.ti Alessia Tadiello e Riccardo Berti, come da mandato in atti presso il cui studio elegge domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12.11.2025 le parti hanno confermato le pagina 1 di 3 condizioni depositate telematicamente in data 29/10/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra
ed il sig. in data 27.4.1968, in Soave (VR), trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio di detto Comune, al n. 7, Parte II, Serie A Anno 1968;
- Dichiarare che le parti nulla devono, l'una nei confronti dell'altra, a titolo di contributo al mantenimento/assegno di divorzio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che è intervenuto nel procedimento , figlio dei ricorrenti, quale ADS del Controparte_1 padre a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare con provvedimento emesso in data Parte_2
1.10.2025.
Con sentenza n. 2996/2024 pubblicata il 30/12/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOAVE (atto n. 7 Parte II
[...]
Serie A Anno 1968) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) spese di lite compensate;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI DA AR
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