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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 3295/2024
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Medaglie C.F._1
d'Oro 22 presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Bernardo Ciddio e Angela Coppola, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla Piazza Mercato 25 presso lo studio dell'avv.to Francesco Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 15.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, ha emesso la seguente SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata ad [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra i soggetti Persona_1 indicati in epigrafe.
La SI , in particolare, con il ricorso depositato in data 20.06.2024, chiedeva Parte_1 disporsi l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé, diritto di visita del padre da esercitarsi in modalità protetta, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente.
Si costituiva il resistente, il quale instava per l'affido condiviso della minore, regolamentazione dei tempi di permanenza con la figlia, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole, in misura minima, da porre a proprio carico.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 22.01.2025, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni precisate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio risulta inalterata la situazione rispetto a quanto emerso in sede di ascolto delle parti. Invero, dalla relazione del Ser.D. dell'ASL Napoli3Sud di MA ES (NA) del 26.08.2025 emerge che il signor CP_1
è risultato in più occasioni positivo all'uso della cocaina e cannabinoidi (a settembre 2024, ad ottobre
2024 ed a dicembre 2024). L'ultimo contatto, poi, con il predetto risale al 27.12.2024. Pt_2
Né risulta che successivamente il signor abbia coltivato il percorso nonostante si sia CP_1 trasferito nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) soltanto in data 10.07.2025 ovvero sette mesi dopo averlo interrotto presso il servizio di MA ES (NA).
Inoltre, a fronte della disponibilità dichiarata ai servizi sociali del ” (Cfr. Parte_3 Parte_4 relazione del 30.09.2025), il resistente non ha prodotto in giudizio gli esiti di test e analisi volte a comprovare il superamento dello stato di dipendenza.
Ancora, il resistente, non risulta essersi attivato presso i SS del Comune di Sant'Anastasia per esercitare il proprio diritto di visita nelle modalità previste nell'ordinanza del 23.01.2025.
Da quanto precede deriva che va confermato l'affido in via super-esclusiva della minore alla Per_1 madre , la quale potrà adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione nell' interesse della prole.
La minore andrà, altresì, collocata presso la madre, dalla quale è adeguatamente curata e seguita.
Quanto al diritto di visita del resistente, si ritiene che il signor potrà vedere la Controparte_1 minore presso il luogo neutro individuato dai SS del Comune di MA ES (NA) alla presenza di personale esperto e, se necessario per la serenità della minore, anche della madre o di un nonno materno, secondo un calendario di incontri da individuarsi a cura dei SS stessi.
Si rimanda il resistente a svolgere percorsi al Serd nel comune di residenza.
Quanto alle questioni economiche, invece, rilevato che la ricorrente vive, unitamente alla minore
, in un'abitazione di proprietà della propria famiglia di origine, lavora in un call center con Per_1 retribuzione mensile di € 800/900,00, rilevato che allo stato il resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in Sant'Angelo dei Lombardi, considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Persona_1 versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00, importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il
50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore consente di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1) affida, in via super - esclusiva, la minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa;
2) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
3) rimanda il resistente a svolgere percorsi al Serd presso il Comune di Controparte_1 residenza;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro Per_1 Parte_1
200,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
5) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 3295/2024
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Medaglie C.F._1
d'Oro 22 presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Bernardo Ciddio e Angela Coppola, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla Piazza Mercato 25 presso lo studio dell'avv.to Francesco Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 15.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, ha emesso la seguente SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata ad [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra i soggetti Persona_1 indicati in epigrafe.
La SI , in particolare, con il ricorso depositato in data 20.06.2024, chiedeva Parte_1 disporsi l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé, diritto di visita del padre da esercitarsi in modalità protetta, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente.
Si costituiva il resistente, il quale instava per l'affido condiviso della minore, regolamentazione dei tempi di permanenza con la figlia, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole, in misura minima, da porre a proprio carico.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 22.01.2025, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni precisate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio risulta inalterata la situazione rispetto a quanto emerso in sede di ascolto delle parti. Invero, dalla relazione del Ser.D. dell'ASL Napoli3Sud di MA ES (NA) del 26.08.2025 emerge che il signor CP_1
è risultato in più occasioni positivo all'uso della cocaina e cannabinoidi (a settembre 2024, ad ottobre
2024 ed a dicembre 2024). L'ultimo contatto, poi, con il predetto risale al 27.12.2024. Pt_2
Né risulta che successivamente il signor abbia coltivato il percorso nonostante si sia CP_1 trasferito nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) soltanto in data 10.07.2025 ovvero sette mesi dopo averlo interrotto presso il servizio di MA ES (NA).
Inoltre, a fronte della disponibilità dichiarata ai servizi sociali del ” (Cfr. Parte_3 Parte_4 relazione del 30.09.2025), il resistente non ha prodotto in giudizio gli esiti di test e analisi volte a comprovare il superamento dello stato di dipendenza.
Ancora, il resistente, non risulta essersi attivato presso i SS del Comune di Sant'Anastasia per esercitare il proprio diritto di visita nelle modalità previste nell'ordinanza del 23.01.2025.
Da quanto precede deriva che va confermato l'affido in via super-esclusiva della minore alla Per_1 madre , la quale potrà adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione nell' interesse della prole.
La minore andrà, altresì, collocata presso la madre, dalla quale è adeguatamente curata e seguita.
Quanto al diritto di visita del resistente, si ritiene che il signor potrà vedere la Controparte_1 minore presso il luogo neutro individuato dai SS del Comune di MA ES (NA) alla presenza di personale esperto e, se necessario per la serenità della minore, anche della madre o di un nonno materno, secondo un calendario di incontri da individuarsi a cura dei SS stessi.
Si rimanda il resistente a svolgere percorsi al Serd nel comune di residenza.
Quanto alle questioni economiche, invece, rilevato che la ricorrente vive, unitamente alla minore
, in un'abitazione di proprietà della propria famiglia di origine, lavora in un call center con Per_1 retribuzione mensile di € 800/900,00, rilevato che allo stato il resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in Sant'Angelo dei Lombardi, considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Persona_1 versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00, importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il
50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore consente di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1) affida, in via super - esclusiva, la minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa;
2) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
3) rimanda il resistente a svolgere percorsi al Serd presso il Comune di Controparte_1 residenza;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro Per_1 Parte_1
200,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
5) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)