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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 23/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi UFFICIO LAVORO
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
SAN ONE GAETANO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2023 parte ricorrente c rafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
, con q a di operaio edile - esponeva che, con n
[...]
0.2022, aveva comunicato l'avvenuto disconoscimento del CP_1 rapporto di intercorso con la predetta società nel periodo dal
01/03/2015 al 31/07/2015. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo stata peraltro adottata, senza specifica motivazione, all'esito di un accertamento ispettivo condotto nei confronti della società datrice di lavoro, ha concluso per l'accertamento della legittimità del predetto rapporto di lavoro subordinato. Si costitutiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, CP_1 richi esiti dell'acce to ispettivo condotto nei confronti della e concludendo per il rigetto del ricorso. Parte_2 udienza il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
********** Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Occorre rilevare che “In forza del potere di tela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a CP_1 compiere atti di verifica, di rettifica e di val ne di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. sez. lav. , 19/01/2021 , n. 809). Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro trae accertamento ispettivo condotto nei confronti della società “ e concluso con il verbale unico CP_2 di accertamento e notificazi 1994/DDL del 7.7.2022. Dal predetto verbale emerge che la società datrice di lavoro non ha mai provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria
2 denunciata e dei premi assicurativi e non ha mai presentato, “Denunce Nuovo Lavoro Temporaneo” per eventuali cantieri edili. Gli ispettori, all'esito dell'esame della documentazione indicata nel verbale ispettivo e alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società e delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti hanno concluso che: “l'assenza del fondamentale perseguimento dell'utile per gli elevati costi e quindi del principio di economicità, che caratterizza qualsiasi attività imprenditoriale, oltre all'assenza di versamenti attestano che gli adempimenti amministrativi, relativi al personale dipendente, sono stati compiuti solo formalmente con lo scopo, per i lavoratori fittizi, di incrementare le posizioni contributive individuali e percepire le prestazioni assistenziali;
per i lavoratori "reali" e quelli "autonomi", di dotarli di una formale assunzione, utile in caso di accessi ispettivi;
per le imprese, reali utilizzatrici della manodopera, di "alleggerirsi" del costo dei contributi” (pag. 34 del verbale). Occorre evidenziare che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'istante ha dedotto di avere “prestato la propria opera, durante il suo percorso lavorativo, press itte edili e, nel periodo in questione, presso la società società dalla quale è stato regolarmente e Parte_2 mensilmente pagato. La p lavorativa si è svolta in Carovigno, contrada Tacciano, presso una villetta in costruzione, con tutte le caratteristiche proprie del lavoro dipendente, con preciso orario di lavoro, seguendo le direttive impartite e sotto il controllo del datore di lavoro”. L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione alla cui carenza non può supplire il potere ufficioso del giudice. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ebbene, sotto detto profilo il ricorso si appalesa manifestamente generico, non avendo l'odierna parte istante allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza
3 degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la percezione di una retribuzione fissa etc.), ed essendosi limitata ad affermare di avere lavorato per un certo numero di giornate, alle dipendenze dell'impresa indicata in atti. Dette carenze, come già detto, non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006,n.6572). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati, trattandosi di circostanze non dirimenti ai fini dell'effettiva natura subordinata del rapporto. Il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento (onere che avrebbe potuto e dovuto assolvere al di là del contenuto dell'accertamento ispettivo, trattandosi di elementi concernenti il proprio rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza dell'asserita indeterminatezza del provvedimento impugnato): non ha allegato (né chiesto di provare) quale fosse l'orario di lavoro osservato, quale fosse la retribuzione pattuita e le modalità di corresponsione, quali fossero le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, chi fosse il soggetto che forniva le direttive sul lavoro da svolgere. Né possono sopperire tali carenze allegatorie, l'eventuale ammissione della prova testimoniale, attesa la genericità delle circostanze capitolate in ricorso. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
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p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavo unziando sul ricors sitato il 26/04/2023 da
[...] nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
o;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 23/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi UFFICIO LAVORO
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
SAN ONE GAETANO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2023 parte ricorrente c rafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
, con q a di operaio edile - esponeva che, con n
[...]
0.2022, aveva comunicato l'avvenuto disconoscimento del CP_1 rapporto di intercorso con la predetta società nel periodo dal
01/03/2015 al 31/07/2015. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo stata peraltro adottata, senza specifica motivazione, all'esito di un accertamento ispettivo condotto nei confronti della società datrice di lavoro, ha concluso per l'accertamento della legittimità del predetto rapporto di lavoro subordinato. Si costitutiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, CP_1 richi esiti dell'acce to ispettivo condotto nei confronti della e concludendo per il rigetto del ricorso. Parte_2 udienza il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
********** Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Occorre rilevare che “In forza del potere di tela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a CP_1 compiere atti di verifica, di rettifica e di val ne di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. sez. lav. , 19/01/2021 , n. 809). Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro trae accertamento ispettivo condotto nei confronti della società “ e concluso con il verbale unico CP_2 di accertamento e notificazi 1994/DDL del 7.7.2022. Dal predetto verbale emerge che la società datrice di lavoro non ha mai provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria
2 denunciata e dei premi assicurativi e non ha mai presentato, “Denunce Nuovo Lavoro Temporaneo” per eventuali cantieri edili. Gli ispettori, all'esito dell'esame della documentazione indicata nel verbale ispettivo e alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società e delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti hanno concluso che: “l'assenza del fondamentale perseguimento dell'utile per gli elevati costi e quindi del principio di economicità, che caratterizza qualsiasi attività imprenditoriale, oltre all'assenza di versamenti attestano che gli adempimenti amministrativi, relativi al personale dipendente, sono stati compiuti solo formalmente con lo scopo, per i lavoratori fittizi, di incrementare le posizioni contributive individuali e percepire le prestazioni assistenziali;
per i lavoratori "reali" e quelli "autonomi", di dotarli di una formale assunzione, utile in caso di accessi ispettivi;
per le imprese, reali utilizzatrici della manodopera, di "alleggerirsi" del costo dei contributi” (pag. 34 del verbale). Occorre evidenziare che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'istante ha dedotto di avere “prestato la propria opera, durante il suo percorso lavorativo, press itte edili e, nel periodo in questione, presso la società società dalla quale è stato regolarmente e Parte_2 mensilmente pagato. La p lavorativa si è svolta in Carovigno, contrada Tacciano, presso una villetta in costruzione, con tutte le caratteristiche proprie del lavoro dipendente, con preciso orario di lavoro, seguendo le direttive impartite e sotto il controllo del datore di lavoro”. L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione alla cui carenza non può supplire il potere ufficioso del giudice. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ebbene, sotto detto profilo il ricorso si appalesa manifestamente generico, non avendo l'odierna parte istante allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza
3 degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la percezione di una retribuzione fissa etc.), ed essendosi limitata ad affermare di avere lavorato per un certo numero di giornate, alle dipendenze dell'impresa indicata in atti. Dette carenze, come già detto, non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006,n.6572). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati, trattandosi di circostanze non dirimenti ai fini dell'effettiva natura subordinata del rapporto. Il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento (onere che avrebbe potuto e dovuto assolvere al di là del contenuto dell'accertamento ispettivo, trattandosi di elementi concernenti il proprio rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza dell'asserita indeterminatezza del provvedimento impugnato): non ha allegato (né chiesto di provare) quale fosse l'orario di lavoro osservato, quale fosse la retribuzione pattuita e le modalità di corresponsione, quali fossero le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, chi fosse il soggetto che forniva le direttive sul lavoro da svolgere. Né possono sopperire tali carenze allegatorie, l'eventuale ammissione della prova testimoniale, attesa la genericità delle circostanze capitolate in ricorso. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
4
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavo unziando sul ricors sitato il 26/04/2023 da
[...] nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
o;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 23/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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