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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 2294/2024 tra
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]224 SAN MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv.
ZANGHERI MICHELA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SOARDI N. 6
RIMINI
ricorrente
Nei confronti di
nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]224 SAN MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv.
CASSIBBA GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ANDREA
COSTA 121/6 BOLOGNA
resistente pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui a verbale d'udienza del
28/01/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 11/10/2024,
per come di seguito integralmente trascritte:
“1) ASSEGNARE la casa coniugale sita a San Mauro Pascoli (FC) in via Fiumicino n. 224 int.
6 alla sig.ra affinché ci viva unitamente ai figli;
Parte_1
2) DISPORRE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
, versando alla sig.ra , la somma mensile complessiva di Persona_2 Parte_1
€. 400,00 (€. 200,00 ducento/00) per figlio, da corrispondere tramite bonifico bancario sul
conto corrente a lei intestato presso Banca BPER IBAN [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto
assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo
accertata dall'Istat.
3) Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle SPESE
STRAORDINARIE MEDICHE, SCOLASTICHE E RICREATIVE, documentate ed effettuate
nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Forlì;
4) DISPORRE che la ricorrente percepisca per l'intero l'A.U. per entrambi i figli;
5) spese di lite interamente compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.40 c.p.c.” depositato il 11/10/2024, Parte_1
chiedeva la separazione e lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Berat
[...]
(Albania) in data 19.07.2002 con . Controparte_1
pagina 2 di 6 Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati il 19/02/2005 il figlio e il Per_1
22/09/2006 la figlia , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e Per_2 che l'unione nonché la convivenza si erano interrotte definitivamente nel mese di aprile del
2024 quando al marito veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia (procedimento penale n.1787/2024 poi conclusosi con condanna del resistente alla pena di anni 14 di reclusione inflitta dal GIP presso il Tribunale di Forlì); precisava che da quel momento il marito cessava altresì di provvedere al mantenimento dei figli.
Precisava che la relazione con il marito era andata progressivamente deteriorandosi a causa del comportamento violento di quest'ultimo che periodicamente la aggrediva sia verbalmente che fisicamente, tanto che in data 25.04.2024 veniva ricoverata per trauma cranico causatogli dal marito;
a seguito di ciò, sporgeva formale denuncia-querela nei suoi confronti.
Quanto alle questioni economiche, rappresentava di lavorare come operaia, di percepire uno stipendio di circa euro 1.450,00 mensili e di sostenere spese per canone di locazione pari ad euro 550,00 mensili, mentre il marito era privo di occupazione dal giugno 2023 e percepiva la
NASPI.
La ricorrente chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale sita in San Mauro Pascoli, via Fiumicino n.224, nonché il versamento da parte del marito di un contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.01.205 CP_1
, negando di aver mai ingiuriato o usato violenza nei confronti della moglie alla
[...]
quale addebitava il fallimento della relazione coniugale stante le varie relazioni extraconiugali da questa intrattenute e rappresentando di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare, non essendo tuttavia attualmente nelle condizioni di contribuire nella misura richiestagli dalla moglie. Concludeva pertanto chiedendo il versamento a favore della ricorrente di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Alla prima udienza di comparizione, il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, concedendo termine per depositare note conclusive congiunte. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, adeguate alla capacità economica delle parti e non contrarie all'ordine pubblico;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 06/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ALBANIA il 27/12/1983, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio 19.07.2002 a Berat (Albania); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott. Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2294/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. ZANGHERI MICHELA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. CASSIBBA GABRIELLA;
Controparte_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio in data 9.04.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Alessandra
Medi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del
25.11.2025 ore 9.30
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 2294/2024 tra
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]224 SAN MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv.
ZANGHERI MICHELA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SOARDI N. 6
RIMINI
ricorrente
Nei confronti di
nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]224 SAN MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv.
CASSIBBA GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ANDREA
COSTA 121/6 BOLOGNA
resistente pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui a verbale d'udienza del
28/01/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 11/10/2024,
per come di seguito integralmente trascritte:
“1) ASSEGNARE la casa coniugale sita a San Mauro Pascoli (FC) in via Fiumicino n. 224 int.
6 alla sig.ra affinché ci viva unitamente ai figli;
Parte_1
2) DISPORRE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
, versando alla sig.ra , la somma mensile complessiva di Persona_2 Parte_1
€. 400,00 (€. 200,00 ducento/00) per figlio, da corrispondere tramite bonifico bancario sul
conto corrente a lei intestato presso Banca BPER IBAN [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto
assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo
accertata dall'Istat.
3) Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle SPESE
STRAORDINARIE MEDICHE, SCOLASTICHE E RICREATIVE, documentate ed effettuate
nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Forlì;
4) DISPORRE che la ricorrente percepisca per l'intero l'A.U. per entrambi i figli;
5) spese di lite interamente compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.40 c.p.c.” depositato il 11/10/2024, Parte_1
chiedeva la separazione e lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Berat
[...]
(Albania) in data 19.07.2002 con . Controparte_1
pagina 2 di 6 Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati il 19/02/2005 il figlio e il Per_1
22/09/2006 la figlia , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e Per_2 che l'unione nonché la convivenza si erano interrotte definitivamente nel mese di aprile del
2024 quando al marito veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia (procedimento penale n.1787/2024 poi conclusosi con condanna del resistente alla pena di anni 14 di reclusione inflitta dal GIP presso il Tribunale di Forlì); precisava che da quel momento il marito cessava altresì di provvedere al mantenimento dei figli.
Precisava che la relazione con il marito era andata progressivamente deteriorandosi a causa del comportamento violento di quest'ultimo che periodicamente la aggrediva sia verbalmente che fisicamente, tanto che in data 25.04.2024 veniva ricoverata per trauma cranico causatogli dal marito;
a seguito di ciò, sporgeva formale denuncia-querela nei suoi confronti.
Quanto alle questioni economiche, rappresentava di lavorare come operaia, di percepire uno stipendio di circa euro 1.450,00 mensili e di sostenere spese per canone di locazione pari ad euro 550,00 mensili, mentre il marito era privo di occupazione dal giugno 2023 e percepiva la
NASPI.
La ricorrente chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale sita in San Mauro Pascoli, via Fiumicino n.224, nonché il versamento da parte del marito di un contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.01.205 CP_1
, negando di aver mai ingiuriato o usato violenza nei confronti della moglie alla
[...]
quale addebitava il fallimento della relazione coniugale stante le varie relazioni extraconiugali da questa intrattenute e rappresentando di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare, non essendo tuttavia attualmente nelle condizioni di contribuire nella misura richiestagli dalla moglie. Concludeva pertanto chiedendo il versamento a favore della ricorrente di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Alla prima udienza di comparizione, il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, concedendo termine per depositare note conclusive congiunte. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, adeguate alla capacità economica delle parti e non contrarie all'ordine pubblico;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 06/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ALBANIA il 27/12/1983, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio 19.07.2002 a Berat (Albania); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott. Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2294/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. ZANGHERI MICHELA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. CASSIBBA GABRIELLA;
Controparte_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio in data 9.04.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Alessandra
Medi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del
25.11.2025 ore 9.30
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
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