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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6297/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 6297/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SIVIGLIA PIETRO e per la parte resistente l'Avv.
Marco Prestianni in sostituzione degli Avv. MENICHINO e LUCA MENICHINO.
Parte ricorrente si riporta alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo che non risultano scalfite dalla produzione documentale richiesta dal giudicante. Evidenzia, ancora una volta, l'assenza di necessità del requisito della rappresentanza ai fini dell'espletamento della prestazione certamente non ostacolata anche in ragione della presenza nei medesimi turni della lavoratrice di altre colleghe. Peraltro specifica che la store manager è sprovvista del provvedimento di rappresentanza, invece Pt_2 richiesto alla ai fini della permanenza del rapporto di lavoro. Pt_1
Si rimette alla decisione del giudice quanto alle richieste istruttorie.
Parte resistente si riporta alla comparsa e ai documenti allegati ed evidenzia che con la produzione documentale richiesta dal giudice è stata ulteriormente documentata la struttura organizzativa della società in cui tutte le addette alla vendita stabilizzate sono anche richieste come rappresentanti del titolare della licenza. Precisa che, essendo il punto vendita piccolo e con poche addette, le commesse sono spesso in turno da sole.
Con riguardo alla store manager evidenzia come anch'ella sia stata licenziata Pt_2 in ragione del diniego del provvedimento di rappresentanza da parte della Pubblica autorità, come provato dall'all.
9. Sul punto la ricorrente precisa, a riprova dell'assenza di necessità del provvedimento citato ai fini dell'espletamento della prestazione, che la è stata store manager Pt_2 senza rappresentanza dall'Aprile 2023 al Luglio 2024.
Parte resistente rappresenta che per tale ragione era stato implementato l'orario di altre lavoratrici dotate di rappresentanza al fine di garantire una migliore copertura dell'orario; anche per la come per la , al momento della Pt_2 Pt_1 stabilizzazione è stata chiesta a Gennaio 2024 la rappresentanza. Pur essendo vero che la rappresentanza non è requisito imprescindibile per la prestazione di lavoro, un'attività quale quella di rivendita di gioielli e preziosi necessita, sotto il profilo dell'organizzazione aziendale, del provvedimento citato in favore delle proprie dipendenti.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 21/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6297/2024 avente ad oggetto: licenziamento per g.m.o. a seguito di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti F. Menichino e L. Menichino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stata dipendente della presso la sede di Reggio Calabria, dal 6.10.2016 al 4.06.2017, e Controparte_1 poi nuovamente a far data dall'1.12.2022 (con decorrenza 22.11.2022 a tempo indeterminato), con qualifica di aiuto-commessa (poi mutata in commessa per il decorso dell'anzianità di servizio), mansioni di addetta alle vendite e inquadramento al livello V del CCNL per il settore Terziario –
Distribuzione e Servizi, ha impugnato il licenziamento comunicatole il 30.9.2024.
In particolare, rappresentando che a fondamento di tale provvedimento era stata addotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, conseguente all'espulsione del proprio nominativo dall'elenco, approvato dalla Questura, dei delegati/rappresentanti del titolare di società aventi come oggetto sociale la vendita di gioielli, ha anzitutto eccepito non potersi rinvenire nel possesso di detto requisito – richiesto dalla società datrice solamente a seguito della stabilizzazione, operata nel
Gennaio 2024 – la ragione giustificativa della primigenia assunzione che non era stata affatto basata sul provvedimento attributivo della rappresentanza del titolare della licenza.
Nel merito, riportando il contenuto del provvedimento impugnato, nonché dell'art. 8, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – c.d. , esplicitamente C.F._2
richiamato nella missiva di recesso, ha contestato l'asserita necessarietà del “possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rappresentanza in licenza per la vendita di oggetti preziosi” anche per lo svolgimento dell'attività di commesso, essendo tale titolo di polizia dalla norma richiesto con precipuo riguardo a quanti ricoprano la distinta qualifica professionale del rappresentante.
Pertanto, rilevando che ben avrebbe potuto continuare a essere utilizzata come addetta alle vendite, ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla con missiva datata 30.09.2024, e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1
società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione in servizio nel posto precedentemente occupato ex artt. 2, comma 1 ovvero 3, comma 2, d.lgs. 23/2015; 18, comma 4, l.
300/1970, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ex artt. 2, co. 2 ovvero 3, co. 2, d.lgs.
23/2015, con interessi legali dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura massima di mensilità ritenuta di giustizia dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si è costituita in giudizio che, oltre a ricostruire le vicende fattuali che hanno Controparte_1
portato al licenziamento della ricorrente, ha anzitutto illustrato il quadro normativo di riferimento. In particolare ha rilevato come l'interpretazione sistematica della speciale regolamentazione in materia di pubblica sicurezza imponga ai commercianti di preziosi di assicurare la costante presenza, in ciascuno degli esercizi commerciali, di un rappresentante del titolare della licenza di cui all'art. 127 TULPS.
Dopo aver illustrato la propria struttura aziendale, ha rilevato l'esigenza organizzativa di richiedere il possesso della suindicata rappresentanza all'intera forza-lavoro stabilmente operante nel singolo punto vendita giacché, in ragione dei turni di servizio, una dipendente può essere costretta – in alcuni momenti della giornata – ad operare da sola all'interno dell'esercizio commerciale.
Riferendo ulteriormente di poter soddisfare – per motivi afferenti alle tempistiche del procedimento amministrativo di rilascio della specifica autorizzazione – la predetta esigenza avvalendosi del solo personale a tempo indeterminato, ha osservato che, nel caso di specie, il possesso dei requisiti di onorabilità non poteva essere richiesto all'assunzione, ma solamente una volta intervenuta la stabilizzazione.
Quindi, rappresentando l'avvenuta presentazione dell'istanza ed il conseguente diniego opposto dalla Questura, ha ribadito la legittimità del licenziamento irrogato, sostenendo di non poter agire diversamente onde evitare – tra l'altro – il rischio di esporsi a sanzioni penali, oltre che alla possibile revoca della licenza.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti
1. Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene all'asserita illegittimità di un licenziamento per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione disposto nei confronti di una dipendente di CP_1
in quanto sprovvista dei requisiti necessari ad ottenere l'autorizzazione dell'autorità di
[...]
pubblica sicurezza ex art. 8, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Il thema decidendum afferisce pertanto alla indispensabilità o meno, nel settore del commercio dei preziosi, dell'autorizzazione alla rappresentanza del titolare della licenza di cui all'art. 127
TULPS, anche in capo a chi, come la ricorrente, ricopra la qualifica di commesso e soprattutto - alla luce delle allegate esigenze organizzative connesse al licenziamento - all'obbligatorietà della presenza fisica costante in ciascun punto di vendita di un soggetto che sia dotato di tale potere di rappresentanza.
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione viene pacificamente - in via astratta - ricondotto alla categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Come noto, infatti, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è quello motivato da "ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", così come prevede l'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
Costituiscono, quindi, - secondo pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità - presupposti della legittimità dello stesso l'effettività ed obiettività delle ragioni aziendali addotte a giustificazione del recesso. È, inoltre, necessaria l'esistenza di un nesso causale tra tali ragioni e l'atto di recesso, nel senso che il destinatario del licenziamento deve risultare identificato dal nesso causale che avvince la ragione oggettiva sottesa al recesso e la soppressione del singolo posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato, di modo che il motivo si individualizzi in relazione al singolo lavoratore, la cui attività deve essere direttamente investita dalle ragioni aziendali che “impongono” il licenziamento.
Nella lettera di licenziamento l'azienda ha così declinato le esigenze organizzative che non permettevano di mantenere il rapporto di lavoro con la ricorrente: “In ragione del ruolo e delle mansioni di Addetta alle vendite per lo svolgimento dei quali Lei è stata assunta dalla nostra Società,
è necessario - ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -TULPS —R.D. 18 giugno 1931, nn73, art, 8) che Lei Sia e rimanga in possesso dei requisiti necessari per ottenere 'l'autorizzazione alla rappresentanza in licenza per la vendita di oggetti preziosi, non potendo operare pienamente nelle operazioni di vendita altrimenti”. Poiché la
Questura di Reggio Calabria ha negato il rilascio della predetta autorizzazione, “Lei non è più idonea allo svolgimento della mansioni che hanno giustificato la sua assunzione, sicché in conseguenza dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione a Lei imputabile, unitamente all' esigenza di garantire senza —soluzione di continuità la piena operatività del punto vendita ad insegna " sito in Reggio Calabria, Centro Commerciale Porto Bolaro, Via Nazionale San CP_1
Leo, ove Lei è addetta, è venuto meno l'interesse della Società a ricevere le Sue prestazioni, che non risultano infatti più proficuamente utilizzabili. Di conseguenza, stante l'assenza di alternative posizioni lavorative cui poterLa adibire, con la presente Le comunichiamo il recesso dal Suo rapporto di lavoro per le ragioni oggettive di cui sopra”.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte resistente specificata nel corso della discussione, pur non costituendo la predetta rappresentanza requisito richiesto dal CCNL in riferimento alle mansioni da svolgere, la titolarità della stessa in capo all'addetta alla vendita risulta indispensabile perché la lavoratrice si sarebbe potuta trovare ad operare da sola nel punto vendita e la legge impone che nell'esercizio commerciale sia fisicamente e costantemente presente un soggetto avente tale titolo di rappresentante.
2. In disparte la dubbia verosimiglianza della circostanza di fatto secondo cui la ricorrente si sarebbe potuta trovare a operare in solitudine, il presupposto giuridico, ossia che la legge impone la presenza costante di un operatore dotato di poteri di rappresentanza del titolare della licenza di polizia, ad un attento esame della disciplina di settore invocata e della giurisprudenza (anche citata da parte resistente) si rivela infondato.
Stabilisce l'art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Al comma 4 la fonte normativa precisa: “Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse”.
L'art. 243 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) integra la citata norma disponendo: “L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente”.
L'art. 8 del TULPS disciplina la possibilità di attribuire o delegare ad altri la licenza di polizia:
“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui
è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione”.
Il combinato disposto delle menzionate norme è stato interpretato dall'autorità amministrativa e dalla giurisprudenza nel senso per cui il titolare della licenza deve essere in grado di assicurare la sua presenza stabile nel luogo in cui l'attività viene esercitata e, ove ciò non sia possibile (come nel caso di pluralità dei luoghi nei quali l'attività deve essere svolta), il titolare della licenza deve ricorrere alla figura di uno o più rappresentanti che, ai sensi dell'art. 8 del TULPS, devono possedere gli stessi
“requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione”.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La rappresentanza, quando ammessa, si traduce nella sostituzione del rappresentante al rappresentato nello svolgimento di un'attività che quest'ultimo, per motivi diversi, non può esercitare (per la pluralità dei luoghi nei quali l'attività deve essere svolta e, quindi per l'impossibilità materiale di poter essere presente contemporaneamente in luoghi diversi;
per assenza non momentanea. Ne consegue che quando il titolare dell'autorizzazione sia in grado di svolgere ordinariamente l'attività, assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui l'attività stessa deve essere esercitata, non deve ricorrere all'istituto della rappresentanza e, in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze, può avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione (Cassazione penale, 12814 del 2016)”. La necessità di nominare un rappresentante ai sensi dell'art 8 TULPS che lo sostituisca, sorge esclusivamente in caso di assenza prolungata e non dovuta a comuni esigenze del titolare.
Infatti, “Nel diverso caso in cui l'assenza non assume il carattere della stabilità, ma si tratti di un'assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego (o, se ritiene, di un secondo rappresentante) (ancora, Cassazione penale, 12814 del 2016)”.
Nel caso in esame è evidente che il titolare di licenza, ovvero l'amministratore delegato della società resistente, non possa essere stabilmente e concretamente presente in ciascuno delle centinaia di punti vendita aziendali.
Corrisponde, dunque, ad una necessità la presenza per ogni punto vendita di un rappresentante, ovvero di un soggetto che, in luogo del titolare della licenza di polizia, assommi gli obblighi e le responsabilità del rappresentato.
Tuttavia, similmente che per il titolare di licenza, solo quando questi, a sua volta, non possa assicurare la presenza nel punto vendita in maniera concreta e stabile, e non - come vorrebbe parte resistente – “continua”, sorge la necessità della presenza di altro rappresentante.
In altri termini, per legge, è sufficiente un solo rappresentante per punto vendita e la sua assenza fisica da quest'ultimo per le normali incombenze di vita non importa il rischio di perdita del titolo di polizia richiesto dall'art. 127 TULPS.
Inoltre, in concreto, dalla documentazione in atti (cfr doc. 9 memoria di costituzione di parte resistente) risulta che il punto vendita, in cui era impiegata la ricorrente, potesse contare non su di uno ma su un folto numero di rappresentanti del titolare di licenza.
In altri termini, non solo la presenza di un provvedimento attributivo della rappresentanza non è un presupposto per l'esercizio delle mansioni di addetta alla vendita, ma esso non è richiesto affatto in capo a tutti i dipendenti di un punto vendita affinchè possa essere esercitato il commercio, anche qualora – lo si ribadisce – per esigenze organizzative interne un dipendente, sguarnito di rappresentanza, si trovi a lavorare in solitudine.
Pertanto può concludersi che le esigenze organizzative allegate da parte resistente devono ritenersi insussistenti, mancando – come visto – il sotteso presupposto di fatto e di diritto, sicchè il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo è stato irrogato in assenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. Pertanto, il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro deve ritenersi illegittimo.
3. Quanto agli effetti giuridici, va sottolineato che la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/15, c.d. Jobs act (ovvero con decorrenza 22.11.2022), sicché, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell'art. 1 della medesima fonte normativa, si applica la normativa contenuta nel medesimo decreto legislativo.
Allo stesso modo, rilevante sotto il profilo della quantificazione della sanzione è il requisito dimensionale del datore di lavoro, stabilendo l'art. 9 che “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Nel caso in esame, in forza della documentazione versata in atti, deve ritenersi provata la sussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 commi 8 e 9 della L. n. 300/70.
Ciò premesso, la fattispecie del licenziamento in esame va ricondotta nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015, così come esteso per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 29 del 2024.
La norma dispone: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024, avente natura interpretativa additiva, ne ha ampliato la portata ricomprendendovi le ipotesi di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro”.
Rientrando, dunque, il caso di specie nel perimetro della norma, ridisegnato dalla Corte
Costituzionale, il licenziamento va dichiarato illegittimo e il datore di lavoro condannato alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Ancora, il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi Controparte_1
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle somme liquidate in favore della ricorrente decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. e si liquidano come in dispositivo ex art 4, comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e di una decurtazione del 50% stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale). Le stesse vanno distratte a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione della Controparte_1
ricorrente.
Condanna altresì , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1
favore della ricorrente un'indennità ragguagliata alla retribuzione globale di fatto maturata dal momento del licenziamento e sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.
Condanna al versamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente Controparte_1 al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione della ricorrente. Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 4.629,00 oltre accessori Controparte_1
come per legge e spese documentate, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 6297/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SIVIGLIA PIETRO e per la parte resistente l'Avv.
Marco Prestianni in sostituzione degli Avv. MENICHINO e LUCA MENICHINO.
Parte ricorrente si riporta alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo che non risultano scalfite dalla produzione documentale richiesta dal giudicante. Evidenzia, ancora una volta, l'assenza di necessità del requisito della rappresentanza ai fini dell'espletamento della prestazione certamente non ostacolata anche in ragione della presenza nei medesimi turni della lavoratrice di altre colleghe. Peraltro specifica che la store manager è sprovvista del provvedimento di rappresentanza, invece Pt_2 richiesto alla ai fini della permanenza del rapporto di lavoro. Pt_1
Si rimette alla decisione del giudice quanto alle richieste istruttorie.
Parte resistente si riporta alla comparsa e ai documenti allegati ed evidenzia che con la produzione documentale richiesta dal giudice è stata ulteriormente documentata la struttura organizzativa della società in cui tutte le addette alla vendita stabilizzate sono anche richieste come rappresentanti del titolare della licenza. Precisa che, essendo il punto vendita piccolo e con poche addette, le commesse sono spesso in turno da sole.
Con riguardo alla store manager evidenzia come anch'ella sia stata licenziata Pt_2 in ragione del diniego del provvedimento di rappresentanza da parte della Pubblica autorità, come provato dall'all.
9. Sul punto la ricorrente precisa, a riprova dell'assenza di necessità del provvedimento citato ai fini dell'espletamento della prestazione, che la è stata store manager Pt_2 senza rappresentanza dall'Aprile 2023 al Luglio 2024.
Parte resistente rappresenta che per tale ragione era stato implementato l'orario di altre lavoratrici dotate di rappresentanza al fine di garantire una migliore copertura dell'orario; anche per la come per la , al momento della Pt_2 Pt_1 stabilizzazione è stata chiesta a Gennaio 2024 la rappresentanza. Pur essendo vero che la rappresentanza non è requisito imprescindibile per la prestazione di lavoro, un'attività quale quella di rivendita di gioielli e preziosi necessita, sotto il profilo dell'organizzazione aziendale, del provvedimento citato in favore delle proprie dipendenti.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 21/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6297/2024 avente ad oggetto: licenziamento per g.m.o. a seguito di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti F. Menichino e L. Menichino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stata dipendente della presso la sede di Reggio Calabria, dal 6.10.2016 al 4.06.2017, e Controparte_1 poi nuovamente a far data dall'1.12.2022 (con decorrenza 22.11.2022 a tempo indeterminato), con qualifica di aiuto-commessa (poi mutata in commessa per il decorso dell'anzianità di servizio), mansioni di addetta alle vendite e inquadramento al livello V del CCNL per il settore Terziario –
Distribuzione e Servizi, ha impugnato il licenziamento comunicatole il 30.9.2024.
In particolare, rappresentando che a fondamento di tale provvedimento era stata addotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, conseguente all'espulsione del proprio nominativo dall'elenco, approvato dalla Questura, dei delegati/rappresentanti del titolare di società aventi come oggetto sociale la vendita di gioielli, ha anzitutto eccepito non potersi rinvenire nel possesso di detto requisito – richiesto dalla società datrice solamente a seguito della stabilizzazione, operata nel
Gennaio 2024 – la ragione giustificativa della primigenia assunzione che non era stata affatto basata sul provvedimento attributivo della rappresentanza del titolare della licenza.
Nel merito, riportando il contenuto del provvedimento impugnato, nonché dell'art. 8, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – c.d. , esplicitamente C.F._2
richiamato nella missiva di recesso, ha contestato l'asserita necessarietà del “possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rappresentanza in licenza per la vendita di oggetti preziosi” anche per lo svolgimento dell'attività di commesso, essendo tale titolo di polizia dalla norma richiesto con precipuo riguardo a quanti ricoprano la distinta qualifica professionale del rappresentante.
Pertanto, rilevando che ben avrebbe potuto continuare a essere utilizzata come addetta alle vendite, ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla con missiva datata 30.09.2024, e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1
società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione in servizio nel posto precedentemente occupato ex artt. 2, comma 1 ovvero 3, comma 2, d.lgs. 23/2015; 18, comma 4, l.
300/1970, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ex artt. 2, co. 2 ovvero 3, co. 2, d.lgs.
23/2015, con interessi legali dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura massima di mensilità ritenuta di giustizia dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si è costituita in giudizio che, oltre a ricostruire le vicende fattuali che hanno Controparte_1
portato al licenziamento della ricorrente, ha anzitutto illustrato il quadro normativo di riferimento. In particolare ha rilevato come l'interpretazione sistematica della speciale regolamentazione in materia di pubblica sicurezza imponga ai commercianti di preziosi di assicurare la costante presenza, in ciascuno degli esercizi commerciali, di un rappresentante del titolare della licenza di cui all'art. 127 TULPS.
Dopo aver illustrato la propria struttura aziendale, ha rilevato l'esigenza organizzativa di richiedere il possesso della suindicata rappresentanza all'intera forza-lavoro stabilmente operante nel singolo punto vendita giacché, in ragione dei turni di servizio, una dipendente può essere costretta – in alcuni momenti della giornata – ad operare da sola all'interno dell'esercizio commerciale.
Riferendo ulteriormente di poter soddisfare – per motivi afferenti alle tempistiche del procedimento amministrativo di rilascio della specifica autorizzazione – la predetta esigenza avvalendosi del solo personale a tempo indeterminato, ha osservato che, nel caso di specie, il possesso dei requisiti di onorabilità non poteva essere richiesto all'assunzione, ma solamente una volta intervenuta la stabilizzazione.
Quindi, rappresentando l'avvenuta presentazione dell'istanza ed il conseguente diniego opposto dalla Questura, ha ribadito la legittimità del licenziamento irrogato, sostenendo di non poter agire diversamente onde evitare – tra l'altro – il rischio di esporsi a sanzioni penali, oltre che alla possibile revoca della licenza.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso
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Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti
1. Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene all'asserita illegittimità di un licenziamento per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione disposto nei confronti di una dipendente di CP_1
in quanto sprovvista dei requisiti necessari ad ottenere l'autorizzazione dell'autorità di
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pubblica sicurezza ex art. 8, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Il thema decidendum afferisce pertanto alla indispensabilità o meno, nel settore del commercio dei preziosi, dell'autorizzazione alla rappresentanza del titolare della licenza di cui all'art. 127
TULPS, anche in capo a chi, come la ricorrente, ricopra la qualifica di commesso e soprattutto - alla luce delle allegate esigenze organizzative connesse al licenziamento - all'obbligatorietà della presenza fisica costante in ciascun punto di vendita di un soggetto che sia dotato di tale potere di rappresentanza.
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione viene pacificamente - in via astratta - ricondotto alla categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Come noto, infatti, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è quello motivato da "ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", così come prevede l'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
Costituiscono, quindi, - secondo pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità - presupposti della legittimità dello stesso l'effettività ed obiettività delle ragioni aziendali addotte a giustificazione del recesso. È, inoltre, necessaria l'esistenza di un nesso causale tra tali ragioni e l'atto di recesso, nel senso che il destinatario del licenziamento deve risultare identificato dal nesso causale che avvince la ragione oggettiva sottesa al recesso e la soppressione del singolo posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato, di modo che il motivo si individualizzi in relazione al singolo lavoratore, la cui attività deve essere direttamente investita dalle ragioni aziendali che “impongono” il licenziamento.
Nella lettera di licenziamento l'azienda ha così declinato le esigenze organizzative che non permettevano di mantenere il rapporto di lavoro con la ricorrente: “In ragione del ruolo e delle mansioni di Addetta alle vendite per lo svolgimento dei quali Lei è stata assunta dalla nostra Società,
è necessario - ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -TULPS —R.D. 18 giugno 1931, nn73, art, 8) che Lei Sia e rimanga in possesso dei requisiti necessari per ottenere 'l'autorizzazione alla rappresentanza in licenza per la vendita di oggetti preziosi, non potendo operare pienamente nelle operazioni di vendita altrimenti”. Poiché la
Questura di Reggio Calabria ha negato il rilascio della predetta autorizzazione, “Lei non è più idonea allo svolgimento della mansioni che hanno giustificato la sua assunzione, sicché in conseguenza dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione a Lei imputabile, unitamente all' esigenza di garantire senza —soluzione di continuità la piena operatività del punto vendita ad insegna " sito in Reggio Calabria, Centro Commerciale Porto Bolaro, Via Nazionale San CP_1
Leo, ove Lei è addetta, è venuto meno l'interesse della Società a ricevere le Sue prestazioni, che non risultano infatti più proficuamente utilizzabili. Di conseguenza, stante l'assenza di alternative posizioni lavorative cui poterLa adibire, con la presente Le comunichiamo il recesso dal Suo rapporto di lavoro per le ragioni oggettive di cui sopra”.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte resistente specificata nel corso della discussione, pur non costituendo la predetta rappresentanza requisito richiesto dal CCNL in riferimento alle mansioni da svolgere, la titolarità della stessa in capo all'addetta alla vendita risulta indispensabile perché la lavoratrice si sarebbe potuta trovare ad operare da sola nel punto vendita e la legge impone che nell'esercizio commerciale sia fisicamente e costantemente presente un soggetto avente tale titolo di rappresentante.
2. In disparte la dubbia verosimiglianza della circostanza di fatto secondo cui la ricorrente si sarebbe potuta trovare a operare in solitudine, il presupposto giuridico, ossia che la legge impone la presenza costante di un operatore dotato di poteri di rappresentanza del titolare della licenza di polizia, ad un attento esame della disciplina di settore invocata e della giurisprudenza (anche citata da parte resistente) si rivela infondato.
Stabilisce l'art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Al comma 4 la fonte normativa precisa: “Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse”.
L'art. 243 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) integra la citata norma disponendo: “L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente”.
L'art. 8 del TULPS disciplina la possibilità di attribuire o delegare ad altri la licenza di polizia:
“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui
è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione”.
Il combinato disposto delle menzionate norme è stato interpretato dall'autorità amministrativa e dalla giurisprudenza nel senso per cui il titolare della licenza deve essere in grado di assicurare la sua presenza stabile nel luogo in cui l'attività viene esercitata e, ove ciò non sia possibile (come nel caso di pluralità dei luoghi nei quali l'attività deve essere svolta), il titolare della licenza deve ricorrere alla figura di uno o più rappresentanti che, ai sensi dell'art. 8 del TULPS, devono possedere gli stessi
“requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione”.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La rappresentanza, quando ammessa, si traduce nella sostituzione del rappresentante al rappresentato nello svolgimento di un'attività che quest'ultimo, per motivi diversi, non può esercitare (per la pluralità dei luoghi nei quali l'attività deve essere svolta e, quindi per l'impossibilità materiale di poter essere presente contemporaneamente in luoghi diversi;
per assenza non momentanea. Ne consegue che quando il titolare dell'autorizzazione sia in grado di svolgere ordinariamente l'attività, assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui l'attività stessa deve essere esercitata, non deve ricorrere all'istituto della rappresentanza e, in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze, può avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione (Cassazione penale, 12814 del 2016)”. La necessità di nominare un rappresentante ai sensi dell'art 8 TULPS che lo sostituisca, sorge esclusivamente in caso di assenza prolungata e non dovuta a comuni esigenze del titolare.
Infatti, “Nel diverso caso in cui l'assenza non assume il carattere della stabilità, ma si tratti di un'assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego (o, se ritiene, di un secondo rappresentante) (ancora, Cassazione penale, 12814 del 2016)”.
Nel caso in esame è evidente che il titolare di licenza, ovvero l'amministratore delegato della società resistente, non possa essere stabilmente e concretamente presente in ciascuno delle centinaia di punti vendita aziendali.
Corrisponde, dunque, ad una necessità la presenza per ogni punto vendita di un rappresentante, ovvero di un soggetto che, in luogo del titolare della licenza di polizia, assommi gli obblighi e le responsabilità del rappresentato.
Tuttavia, similmente che per il titolare di licenza, solo quando questi, a sua volta, non possa assicurare la presenza nel punto vendita in maniera concreta e stabile, e non - come vorrebbe parte resistente – “continua”, sorge la necessità della presenza di altro rappresentante.
In altri termini, per legge, è sufficiente un solo rappresentante per punto vendita e la sua assenza fisica da quest'ultimo per le normali incombenze di vita non importa il rischio di perdita del titolo di polizia richiesto dall'art. 127 TULPS.
Inoltre, in concreto, dalla documentazione in atti (cfr doc. 9 memoria di costituzione di parte resistente) risulta che il punto vendita, in cui era impiegata la ricorrente, potesse contare non su di uno ma su un folto numero di rappresentanti del titolare di licenza.
In altri termini, non solo la presenza di un provvedimento attributivo della rappresentanza non è un presupposto per l'esercizio delle mansioni di addetta alla vendita, ma esso non è richiesto affatto in capo a tutti i dipendenti di un punto vendita affinchè possa essere esercitato il commercio, anche qualora – lo si ribadisce – per esigenze organizzative interne un dipendente, sguarnito di rappresentanza, si trovi a lavorare in solitudine.
Pertanto può concludersi che le esigenze organizzative allegate da parte resistente devono ritenersi insussistenti, mancando – come visto – il sotteso presupposto di fatto e di diritto, sicchè il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo è stato irrogato in assenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. Pertanto, il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro deve ritenersi illegittimo.
3. Quanto agli effetti giuridici, va sottolineato che la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/15, c.d. Jobs act (ovvero con decorrenza 22.11.2022), sicché, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell'art. 1 della medesima fonte normativa, si applica la normativa contenuta nel medesimo decreto legislativo.
Allo stesso modo, rilevante sotto il profilo della quantificazione della sanzione è il requisito dimensionale del datore di lavoro, stabilendo l'art. 9 che “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Nel caso in esame, in forza della documentazione versata in atti, deve ritenersi provata la sussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 commi 8 e 9 della L. n. 300/70.
Ciò premesso, la fattispecie del licenziamento in esame va ricondotta nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015, così come esteso per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 29 del 2024.
La norma dispone: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024, avente natura interpretativa additiva, ne ha ampliato la portata ricomprendendovi le ipotesi di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro”.
Rientrando, dunque, il caso di specie nel perimetro della norma, ridisegnato dalla Corte
Costituzionale, il licenziamento va dichiarato illegittimo e il datore di lavoro condannato alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Ancora, il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi Controparte_1
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle somme liquidate in favore della ricorrente decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. e si liquidano come in dispositivo ex art 4, comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e di una decurtazione del 50% stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale). Le stesse vanno distratte a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione della Controparte_1
ricorrente.
Condanna altresì , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1
favore della ricorrente un'indennità ragguagliata alla retribuzione globale di fatto maturata dal momento del licenziamento e sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.
Condanna al versamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente Controparte_1 al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione della ricorrente. Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 4.629,00 oltre accessori Controparte_1
come per legge e spese documentate, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo