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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17022 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28247/2023 1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza a trattazione scritta
All'udienza del 4.12.2025, alle ore 13,00, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
MA AN, è stata chiamata la causa R.G. n. 28247/2023;
rilevato che trattasi di procedimento per il quale, ai sensi dell'art.127 ter cpc, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, visto l'incombente, rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, ritenuto non sussista più ragione del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella MA AN
segue provvedimento nella pagina successiva
1 R.G. 28247/2023 2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
Alle ore 15.58, il Giudice, Dott.ssa Rossella MA AN emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 28247 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 vertente tra con l'avv. MAnnina Maiolo Parte_1
attrice e
, con l'avv. Claudio Romano CP_1 convenuto e
, con l'avv. Marcello Marino Controparte_2 terza chiamata in causa e con l'avv. Alfredo Flajani Controparte_3 terza chiamata in causa
Oggetto: Risarcimento danni per insidia stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
La parte attrice , con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale, al fine di sentir CP_1
2 R.G. 28247/2023 3
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla Sig.ra in data 8 gennaio 2020, come meglio esposto Parte_1 in narrativa, è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_4 in quanto responsabile della custodia sulla strada in questione e, per
[...]
l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, quantificabili in complessivi € 14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga riscontrata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto, accertare e dichiarare comunque la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo allo stesso in quanto Ente proprietario e gestore della strada in questione e, per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, CP_4 quantificabili in complessivi in € 14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della propria domanda esponeva che: in “data 8 gennaio 2020, alle ore 19:00 circa, la Sig.ra mentre transitava a piedi in Parte_1 CP_4
Via Ponzio Comino insieme alla figlia, giunta all'altezza del civico 56, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dislivello nell'asfalto del marciapiede. In conseguenza di quanto accaduto, lamentando da subito forti dolori al gomito destro ed al ginocchio sinistro, l'infortunata veniva soccorsa dal Sig. Per_1
il quale assisteva all'evento in quanto proprietario di un'attività di pasta
[...] all'uovo sita al numero civico 52 della medesima strada percorsa dall'istante.”
Lamentava di aver subito lesioni a causa della caduta, delle quali chiedeva il risarcimento dei danni fondando la propria domanda sulla responsabilità dell'Ente proprietario della strada ex art. 2051 cc. Quantificava i danni nella somma di “€
14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda attorea e CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'adita Giustizia, previa autorizzazione a chiamare in causa l' - anche Controparte_5 nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito con il – con sede in via Sistina 121 Controparte_6 CP_4
3 R.G. 28247/2023 4
(pec : 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la Email_1 carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, estrometterla CP_1 dal giudizio;
2) nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa del danneggiato e/o alla qualità del preteso danno;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente l' - Controparte_5 anche nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito con il – con sede in via Sistina Controparte_6 CP_4
121 (pec al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta Email_1 dovuta a parte attrice o, in subordine, condannarla a tenere indenne
[...]
e, per l'effetto, condannarla a rimborsare all' CP_1 Controparte_7
tutte le somme che fosse condannata a pagare a favore degli attori per
[...] qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo si costitutiva la Controparte_2
che contestava le domande e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1)
[...]
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della - Controparte_3 rappresentanza generale per l'Italia spa in persona del rappresentante generale per l'Italia p.t. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 C.A.P. 20121 - Milano
(MI). NEL MERITO: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare Controparte_2
e/o rimborsare 3) in via ulteriormente subordinata nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di CP_1 condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la
[...]
a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata” Controparte_8
Autorizzata anche la chiamata della Compagnia assicurativa della ditta appaltatrice, si costituiva la società Controparte_3 contestando anch'essa la domanda e chiedendo accogliersi le seguenti
4 R.G. 28247/2023 5
conclusioni: “rigettare ogni avversa domanda laddove infondata, sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa.”
Integrato il contraddittorio ed ammesse le prove si procedeva quindi all'istruttoria, all'esito della quale, con ordinanza emessa il 24.08.2025 questo giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, alle seguenti condizioni: “Abbandono della causa con compensazione integrale delle spese fra le parti, senza ulteriori disposizioni.”
Nella proposta il giudice indicava alcune sintetiche direttrici utili alle parti per orientarle nella decisione ed alla base della proposta stessa: “trattasi di una causa in cui il petitum si fonda su una richiesta di danni derivanti caduta per insidia
(buca presente su marciapiede),
- Dall'istruttoria emerge con certezza che la parte attrice sia caduta sul marciapiede ma l'unico teste escusso non ha assistito alla caduta, afferma di aver sentito degli strilli e di averla vista già in terra: “ho sentito degli strilli e l'ho vista già per terra” (cfr. verbale del 12.05.2025), desumendo che sia caduta sul pavimento dissestato (buca) presente sul marciapiede, dissesto per il quale afferma di aver chiamato esso stesso il numero 060606 di per la CP_1 sistemazione. Le fotografie non sono di grande aiuto in quanto ritraggono delle porzioni di strada (marciapiede..) senza una rappresentazione d'insieme che possa collocare il particolare nel marciapiede dove è avvenuto il fatto.
- Che la parte attrice sia caduta non lo si pone in dubbio, ma Parte_1 la prova che sia caduta a causa della buca non si può dire raggiunta.
- Al contempo è evidente che, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste, il tratto di marciapiede era ammalorato e non è neppure chiaro se sia stato poi risistemato a regola d'arte o solo con rappezzi.
- Lo stato dei luoghi è tale da giustificare ampiamente la compensazione delle spese di lite.”
La causa era rinviata all'odierna udienza per verificare la decisione delle parti: udienza da tenersi nelle modalità della trattazione scritta, mediante il deposito telematico di note.
All'udienza odierna tutte le parti hanno depositato note scritte di adesione alla proposta del giudice con abbandono della causa da parte della parte attrice e
5 R.G. 28247/2023 6
compensazione delle spese di lite.
Deve quindi ritenersi intervenuta la transazione inter partes sulla base della proposta del giudice, e deve di conseguenza dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo le parti aderito alla proposta di abbandono della causa e di ogni pretesa con compensazione delle spese, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti di + altri, così decide:
[...] CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) nulla sulle spese
3) manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Rossella MA AN
6
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza a trattazione scritta
All'udienza del 4.12.2025, alle ore 13,00, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
MA AN, è stata chiamata la causa R.G. n. 28247/2023;
rilevato che trattasi di procedimento per il quale, ai sensi dell'art.127 ter cpc, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, visto l'incombente, rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, ritenuto non sussista più ragione del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella MA AN
segue provvedimento nella pagina successiva
1 R.G. 28247/2023 2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
Alle ore 15.58, il Giudice, Dott.ssa Rossella MA AN emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 28247 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 vertente tra con l'avv. MAnnina Maiolo Parte_1
attrice e
, con l'avv. Claudio Romano CP_1 convenuto e
, con l'avv. Marcello Marino Controparte_2 terza chiamata in causa e con l'avv. Alfredo Flajani Controparte_3 terza chiamata in causa
Oggetto: Risarcimento danni per insidia stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
La parte attrice , con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale, al fine di sentir CP_1
2 R.G. 28247/2023 3
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla Sig.ra in data 8 gennaio 2020, come meglio esposto Parte_1 in narrativa, è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_4 in quanto responsabile della custodia sulla strada in questione e, per
[...]
l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, quantificabili in complessivi € 14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga riscontrata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto, accertare e dichiarare comunque la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo allo stesso in quanto Ente proprietario e gestore della strada in questione e, per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, CP_4 quantificabili in complessivi in € 14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della propria domanda esponeva che: in “data 8 gennaio 2020, alle ore 19:00 circa, la Sig.ra mentre transitava a piedi in Parte_1 CP_4
Via Ponzio Comino insieme alla figlia, giunta all'altezza del civico 56, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dislivello nell'asfalto del marciapiede. In conseguenza di quanto accaduto, lamentando da subito forti dolori al gomito destro ed al ginocchio sinistro, l'infortunata veniva soccorsa dal Sig. Per_1
il quale assisteva all'evento in quanto proprietario di un'attività di pasta
[...] all'uovo sita al numero civico 52 della medesima strada percorsa dall'istante.”
Lamentava di aver subito lesioni a causa della caduta, delle quali chiedeva il risarcimento dei danni fondando la propria domanda sulla responsabilità dell'Ente proprietario della strada ex art. 2051 cc. Quantificava i danni nella somma di “€
14.035,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda attorea e CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'adita Giustizia, previa autorizzazione a chiamare in causa l' - anche Controparte_5 nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito con il – con sede in via Sistina 121 Controparte_6 CP_4
3 R.G. 28247/2023 4
(pec : 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la Email_1 carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, estrometterla CP_1 dal giudizio;
2) nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa del danneggiato e/o alla qualità del preteso danno;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente l' - Controparte_5 anche nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito con il – con sede in via Sistina Controparte_6 CP_4
121 (pec al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta Email_1 dovuta a parte attrice o, in subordine, condannarla a tenere indenne
[...]
e, per l'effetto, condannarla a rimborsare all' CP_1 Controparte_7
tutte le somme che fosse condannata a pagare a favore degli attori per
[...] qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo si costitutiva la Controparte_2
che contestava le domande e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1)
[...]
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della - Controparte_3 rappresentanza generale per l'Italia spa in persona del rappresentante generale per l'Italia p.t. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 C.A.P. 20121 - Milano
(MI). NEL MERITO: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare Controparte_2
e/o rimborsare 3) in via ulteriormente subordinata nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di CP_1 condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la
[...]
a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata” Controparte_8
Autorizzata anche la chiamata della Compagnia assicurativa della ditta appaltatrice, si costituiva la società Controparte_3 contestando anch'essa la domanda e chiedendo accogliersi le seguenti
4 R.G. 28247/2023 5
conclusioni: “rigettare ogni avversa domanda laddove infondata, sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa.”
Integrato il contraddittorio ed ammesse le prove si procedeva quindi all'istruttoria, all'esito della quale, con ordinanza emessa il 24.08.2025 questo giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, alle seguenti condizioni: “Abbandono della causa con compensazione integrale delle spese fra le parti, senza ulteriori disposizioni.”
Nella proposta il giudice indicava alcune sintetiche direttrici utili alle parti per orientarle nella decisione ed alla base della proposta stessa: “trattasi di una causa in cui il petitum si fonda su una richiesta di danni derivanti caduta per insidia
(buca presente su marciapiede),
- Dall'istruttoria emerge con certezza che la parte attrice sia caduta sul marciapiede ma l'unico teste escusso non ha assistito alla caduta, afferma di aver sentito degli strilli e di averla vista già in terra: “ho sentito degli strilli e l'ho vista già per terra” (cfr. verbale del 12.05.2025), desumendo che sia caduta sul pavimento dissestato (buca) presente sul marciapiede, dissesto per il quale afferma di aver chiamato esso stesso il numero 060606 di per la CP_1 sistemazione. Le fotografie non sono di grande aiuto in quanto ritraggono delle porzioni di strada (marciapiede..) senza una rappresentazione d'insieme che possa collocare il particolare nel marciapiede dove è avvenuto il fatto.
- Che la parte attrice sia caduta non lo si pone in dubbio, ma Parte_1 la prova che sia caduta a causa della buca non si può dire raggiunta.
- Al contempo è evidente che, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste, il tratto di marciapiede era ammalorato e non è neppure chiaro se sia stato poi risistemato a regola d'arte o solo con rappezzi.
- Lo stato dei luoghi è tale da giustificare ampiamente la compensazione delle spese di lite.”
La causa era rinviata all'odierna udienza per verificare la decisione delle parti: udienza da tenersi nelle modalità della trattazione scritta, mediante il deposito telematico di note.
All'udienza odierna tutte le parti hanno depositato note scritte di adesione alla proposta del giudice con abbandono della causa da parte della parte attrice e
5 R.G. 28247/2023 6
compensazione delle spese di lite.
Deve quindi ritenersi intervenuta la transazione inter partes sulla base della proposta del giudice, e deve di conseguenza dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo le parti aderito alla proposta di abbandono della causa e di ogni pretesa con compensazione delle spese, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti di + altri, così decide:
[...] CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) nulla sulle spese
3) manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Rossella MA AN
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