Articolo 151 del Codice di giustizia contabile
Articolo 149Articolo 153
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 151

(Giudice competente)


1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica ((...))


2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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