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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 221/2023
All'udienza del 03/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv SERPONI ELISA . Per parte resistente è presente l' avv RAFFANTI ILARIA .
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. L'avv. Serponi rappresenta di aver depositato costituzione per il ricorrente Parte_1
a seguito del decesso della . Persona_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Raffanti insiste nel rigetto del ricorso richiamando da ultimo la sentenza di questo Tribunale n. 219/23 rg 425/23. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.18 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2023 promossa da: rede con il patrocinio dell'avv. SERPONI ELISA Parte_1 Persona_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente ha instaurato la presente causa al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, essendo stata riconosciuta, in sede di Commissione medica, quale soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Assume che il diritto all'indennità di accompagnamento deriverebbe dalla norma dell'art. 2, l.n. 118/1971 come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23.11.1988 n. 509 che così prevede: “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgerei compiti e le funzioni proprie della loro età”. Richiama sul punto pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3 aprile 2001 n.4904). Si costituiva l' la quale contestava tutto quanto ex adverso sollevato ed eccepito. CP_1
La causa veni ita documentalmente.
*** Giova innanzitutto sottolineare come la posizione illustrata, all'interno della sentenza citata nel ricorso introduttivo, risulta essere isolata nonché disattesa da plurime pronunce a cui questo giudicante ritiene di aderire. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con un orientamento ormai consolidato, che “risultano necessari, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, alternativamente l'impossibilità di deambulare autonomamente oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua” e che la norma dell'art. 2 l.n. 118/1971, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 509/1988, “lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni specifiche perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia con quanto già disposto per i minori di 18 anni dalla legge 30 marzo 1971 n.118, art. 2, comma 2, testo originario, non potendosi per entrambe le categorie fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa” (Cass. civ. Sez. Lav. n. 12521 del 28.5.2009).
1 Nella sopra richiamata pronuncia la Corte di legittimità ha approfonditamente illustrato le ragioni della corretta interpretazione da dare alla suddetta disposizione normativa, evidenziando che la delega in base alla quale il D.lgs. 509/1988 è stato emanato aveva ad oggetto soltanto la revisione delle menomazioni e categorie invalidanti e non anche l'indennità di accompagnamento. La Corte ha richiamato, inoltre, l'interpretazione offerta dalla Consulta nella sentenza n. 346/1998 che “ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale”. Ulteriormente si richiama l'Ordinanza n. 8557 del 6 aprile 2018, ove la Corte Suprema di Cassazione ha statuito che: “la giurisprudenza di legittimità, pur nell'esame delle diverse fattispecie sottoposte al suo esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante i seguenti principi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003); Pertanto, le condizioni normativamente previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, articolo 6, (che ha aggiunto la L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 2, comma 3), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 28.5.2009 n. 12521)”. Nel caso di specie, come sottolineato dall' , non avendo la Commissione medica accertato gli CP_2 ulteriori requisiti sopra esposti, la ricorrente non risulta essere in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue il rigetto del ricorso. Per quanto concerne le spese esse sono compensate ex art. 152 disp att. cpc, stante l'autocertificazione dell'erede presente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-Compensa le spese
2 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 221/2023
All'udienza del 03/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv SERPONI ELISA . Per parte resistente è presente l' avv RAFFANTI ILARIA .
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. L'avv. Serponi rappresenta di aver depositato costituzione per il ricorrente Parte_1
a seguito del decesso della . Persona_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Raffanti insiste nel rigetto del ricorso richiamando da ultimo la sentenza di questo Tribunale n. 219/23 rg 425/23. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.18 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2023 promossa da: rede con il patrocinio dell'avv. SERPONI ELISA Parte_1 Persona_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente ha instaurato la presente causa al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, essendo stata riconosciuta, in sede di Commissione medica, quale soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Assume che il diritto all'indennità di accompagnamento deriverebbe dalla norma dell'art. 2, l.n. 118/1971 come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23.11.1988 n. 509 che così prevede: “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgerei compiti e le funzioni proprie della loro età”. Richiama sul punto pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3 aprile 2001 n.4904). Si costituiva l' la quale contestava tutto quanto ex adverso sollevato ed eccepito. CP_1
La causa veni ita documentalmente.
*** Giova innanzitutto sottolineare come la posizione illustrata, all'interno della sentenza citata nel ricorso introduttivo, risulta essere isolata nonché disattesa da plurime pronunce a cui questo giudicante ritiene di aderire. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con un orientamento ormai consolidato, che “risultano necessari, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, alternativamente l'impossibilità di deambulare autonomamente oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua” e che la norma dell'art. 2 l.n. 118/1971, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 509/1988, “lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni specifiche perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia con quanto già disposto per i minori di 18 anni dalla legge 30 marzo 1971 n.118, art. 2, comma 2, testo originario, non potendosi per entrambe le categorie fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa” (Cass. civ. Sez. Lav. n. 12521 del 28.5.2009).
1 Nella sopra richiamata pronuncia la Corte di legittimità ha approfonditamente illustrato le ragioni della corretta interpretazione da dare alla suddetta disposizione normativa, evidenziando che la delega in base alla quale il D.lgs. 509/1988 è stato emanato aveva ad oggetto soltanto la revisione delle menomazioni e categorie invalidanti e non anche l'indennità di accompagnamento. La Corte ha richiamato, inoltre, l'interpretazione offerta dalla Consulta nella sentenza n. 346/1998 che “ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale”. Ulteriormente si richiama l'Ordinanza n. 8557 del 6 aprile 2018, ove la Corte Suprema di Cassazione ha statuito che: “la giurisprudenza di legittimità, pur nell'esame delle diverse fattispecie sottoposte al suo esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante i seguenti principi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003); Pertanto, le condizioni normativamente previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, articolo 6, (che ha aggiunto la L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 2, comma 3), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 28.5.2009 n. 12521)”. Nel caso di specie, come sottolineato dall' , non avendo la Commissione medica accertato gli CP_2 ulteriori requisiti sopra esposti, la ricorrente non risulta essere in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue il rigetto del ricorso. Per quanto concerne le spese esse sono compensate ex art. 152 disp att. cpc, stante l'autocertificazione dell'erede presente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-Compensa le spese
2 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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