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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09/04/2025 al n. 1777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Teresa Ercolanese C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Acerra (NA) alla Via PP Verdi
n. 42;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo Esposito C.F._2
e PP NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PP NI sito in Brusciano (NA) alla Via Guido de Ruggiero n. 32;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22/10/2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1
(matrimonio celebrato in Marigliano il 29/04/1995 – atto n. 14 Parte II Serie A CP_1 dell'anno 1995 del Comune di Marigliano) dalla cui unione nascevano i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni. Persona_2
All'udienza del 22/10/2025 le parti, presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori, confermavano la volontà di non volersi riconciliare di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente in udienza.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Prende atto della circostanza che la casa coniugale sita in Somma UV (NA) alla Via
Cerciello n.11, così come è attualmente arredata ed ammobiliata, resterà nella disponibilità della IG.ra , che ne è la proprietaria esclusiva;
Parte_1 2) prende atto che l'arredo e i mobili di casa (letti, armadi, cucina, divano, elettrodomestici ecc) attualmente presenti nella casa coniugale, restano in proprietà e disponibilità della
IG.ra ; Parte_1
3) prende atto che il IG. stabilirà la sua residenza altrove e, al fine di poter CP_1 acquisire o locare un nuovo alloggio, adeguato alle sue necessità di vita e lavorative, resterà provvisoriamente nella casa coniugale entro e non oltre il 31 gennaio 2026, provvedendo entro tale termine a portare via i soli suoi effetti e beni personali utilizzati per il suo lavoro;
4) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, nell'eventualità di mancato rispetto del detto termine, per ogni giorno di ritardato rilascio della casa coniugale, il IG. CP_1 sarà obbligato a versare una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta);
5) prende atto dell'accordo tra le parti le quali, al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali relativi ai risparmi mediante investimenti finanziari effettuati da entrambi i coniugi, stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 90.000,00 (novantamila) entro e non oltre la data del 31/10/2025, a
[...] mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato ad essa;
Parte_1
6) prende atto che, nella determinazione della misura di tale versamento in favore della IG.ra le parti hanno inteso altresì, regolare definitivamente anche gli Parte_1 aspetti patrimoniali relativi all'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Somma
UV (NA) alla Via Cerciello n.11, di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
ma al cui acquisto, completamento ed arredo ha contribuito anche il
[...] CP_1
;
[...]
7) prende atto che, in considerazione del notevole importo riconosciuto in favore della IG.ra di cui al punto precedente, con conseguente sua sufficiente Parte_1 autonomia economica, nonché in considerazione della sua capacità lavorativa e reddituale, ma anche delle spese che dovrà affrontare il IG. per traferirsi in altra abitazione, la CP_1 medesima rinuncia ad ogni e qualsivoglia forma di mantenimento in Parte_1 suo favore a carico del IG. ; CP_1
8) prende atto che la IG.ra rinuncia altresì, ad ogni e qualsivoglia Parte_1 forma di mantenimento a carico del IG. per i figli e , che CP_1 Per_1 Per_2 vivono presso l'immobile di proprietà della madre, essendo entrambi i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
9) prende atto che le parti si danno atto di aver così tra loro definito ogni altra questione economica, e che non vi sono altri rapporti giuridici e patrimoniali da regolare;
pertanto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra. Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) prende atto che i IGg.ri e vivranno separati, fermo CP_1 Parte_1 restando l'obbligo del mutuo rispetto, con ogni forma e modalità, anche attraverso l'utilizzo dei social pubblici;
c) prende atto che la casa coniugale, in Somma UV (NA) alla Via Cerciello n.11, così come è attualmente arredata ed ammobiliata, è assegnata alla IG.ra , Parte_1 che ne è la proprietaria esclusiva;
d) prende atto che l'arredo e i mobili di casa (letti, armadi, cucina, divano, elettrodomestici ecc) attualmente presenti nella casa coniugale, restano in proprietà e disponibilità della
IG.ra ; Parte_1
e) prende atto che il IG. stabilirà la sua residenza altrove e, al fine di poter CP_1 acquisire o locare un nuovo alloggio, adeguato alle sue necessità di vita e lavorative, resterà provvisoriamente nella casa coniugale entro e non oltre il 31 gennaio 2026, provvedendo entro tale termine a portare via i soli suoi effetti e beni personali utilizzati per il suo lavoro;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, nell'eventualità di mancato rispetto del detto termine, per ogni giorno di ritardato rilascio della casa coniugale, il IG. CP_1 sarà obbligato a versare una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta);
g) prende atto dell'accordo tra le parti le quali, al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali relativi ai risparmi mediante investimenti finanziari effettuati da entrambi i coniugi, stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 90.000,00 (novantamila) entro e non oltre la data del 31/10/2025, a
[...] mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato ad essa;
Parte_1
h) prende atto che, nella determinazione della misura di tale versamento in favore della IG.ra le parti hanno inteso altresì, regolare definitivamente anche gli Parte_1 aspetti patrimoniali relativi all'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Somma
UV (NA) alla Via Cerciello n.11, di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
ma al cui acquisto, completamento ed arredo ha contribuito anche il
[...] CP_1
;
[...] i) prende atto che la signora rinuncia ad ogni e qualsivoglia forma di Parte_1 mantenimento in suo favore a carico del IG. ; CP_1
j) prende atto che la IG.ra rinuncia altresì, ad ogni e qualsivoglia Parte_1 forma di mantenimento a carico del IG. per i figli e;
CP_1 Per_1 Per_2
k) prende atto che le partidichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
l) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09/04/2025 al n. 1777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Teresa Ercolanese C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Acerra (NA) alla Via PP Verdi
n. 42;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo Esposito C.F._2
e PP NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PP NI sito in Brusciano (NA) alla Via Guido de Ruggiero n. 32;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22/10/2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1
(matrimonio celebrato in Marigliano il 29/04/1995 – atto n. 14 Parte II Serie A CP_1 dell'anno 1995 del Comune di Marigliano) dalla cui unione nascevano i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni. Persona_2
All'udienza del 22/10/2025 le parti, presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori, confermavano la volontà di non volersi riconciliare di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente in udienza.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Prende atto della circostanza che la casa coniugale sita in Somma UV (NA) alla Via
Cerciello n.11, così come è attualmente arredata ed ammobiliata, resterà nella disponibilità della IG.ra , che ne è la proprietaria esclusiva;
Parte_1 2) prende atto che l'arredo e i mobili di casa (letti, armadi, cucina, divano, elettrodomestici ecc) attualmente presenti nella casa coniugale, restano in proprietà e disponibilità della
IG.ra ; Parte_1
3) prende atto che il IG. stabilirà la sua residenza altrove e, al fine di poter CP_1 acquisire o locare un nuovo alloggio, adeguato alle sue necessità di vita e lavorative, resterà provvisoriamente nella casa coniugale entro e non oltre il 31 gennaio 2026, provvedendo entro tale termine a portare via i soli suoi effetti e beni personali utilizzati per il suo lavoro;
4) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, nell'eventualità di mancato rispetto del detto termine, per ogni giorno di ritardato rilascio della casa coniugale, il IG. CP_1 sarà obbligato a versare una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta);
5) prende atto dell'accordo tra le parti le quali, al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali relativi ai risparmi mediante investimenti finanziari effettuati da entrambi i coniugi, stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 90.000,00 (novantamila) entro e non oltre la data del 31/10/2025, a
[...] mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato ad essa;
Parte_1
6) prende atto che, nella determinazione della misura di tale versamento in favore della IG.ra le parti hanno inteso altresì, regolare definitivamente anche gli Parte_1 aspetti patrimoniali relativi all'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Somma
UV (NA) alla Via Cerciello n.11, di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
ma al cui acquisto, completamento ed arredo ha contribuito anche il
[...] CP_1
;
[...]
7) prende atto che, in considerazione del notevole importo riconosciuto in favore della IG.ra di cui al punto precedente, con conseguente sua sufficiente Parte_1 autonomia economica, nonché in considerazione della sua capacità lavorativa e reddituale, ma anche delle spese che dovrà affrontare il IG. per traferirsi in altra abitazione, la CP_1 medesima rinuncia ad ogni e qualsivoglia forma di mantenimento in Parte_1 suo favore a carico del IG. ; CP_1
8) prende atto che la IG.ra rinuncia altresì, ad ogni e qualsivoglia Parte_1 forma di mantenimento a carico del IG. per i figli e , che CP_1 Per_1 Per_2 vivono presso l'immobile di proprietà della madre, essendo entrambi i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
9) prende atto che le parti si danno atto di aver così tra loro definito ogni altra questione economica, e che non vi sono altri rapporti giuridici e patrimoniali da regolare;
pertanto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra. Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) prende atto che i IGg.ri e vivranno separati, fermo CP_1 Parte_1 restando l'obbligo del mutuo rispetto, con ogni forma e modalità, anche attraverso l'utilizzo dei social pubblici;
c) prende atto che la casa coniugale, in Somma UV (NA) alla Via Cerciello n.11, così come è attualmente arredata ed ammobiliata, è assegnata alla IG.ra , Parte_1 che ne è la proprietaria esclusiva;
d) prende atto che l'arredo e i mobili di casa (letti, armadi, cucina, divano, elettrodomestici ecc) attualmente presenti nella casa coniugale, restano in proprietà e disponibilità della
IG.ra ; Parte_1
e) prende atto che il IG. stabilirà la sua residenza altrove e, al fine di poter CP_1 acquisire o locare un nuovo alloggio, adeguato alle sue necessità di vita e lavorative, resterà provvisoriamente nella casa coniugale entro e non oltre il 31 gennaio 2026, provvedendo entro tale termine a portare via i soli suoi effetti e beni personali utilizzati per il suo lavoro;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, nell'eventualità di mancato rispetto del detto termine, per ogni giorno di ritardato rilascio della casa coniugale, il IG. CP_1 sarà obbligato a versare una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta);
g) prende atto dell'accordo tra le parti le quali, al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali relativi ai risparmi mediante investimenti finanziari effettuati da entrambi i coniugi, stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 90.000,00 (novantamila) entro e non oltre la data del 31/10/2025, a
[...] mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato ad essa;
Parte_1
h) prende atto che, nella determinazione della misura di tale versamento in favore della IG.ra le parti hanno inteso altresì, regolare definitivamente anche gli Parte_1 aspetti patrimoniali relativi all'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Somma
UV (NA) alla Via Cerciello n.11, di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
ma al cui acquisto, completamento ed arredo ha contribuito anche il
[...] CP_1
;
[...] i) prende atto che la signora rinuncia ad ogni e qualsivoglia forma di Parte_1 mantenimento in suo favore a carico del IG. ; CP_1
j) prende atto che la IG.ra rinuncia altresì, ad ogni e qualsivoglia Parte_1 forma di mantenimento a carico del IG. per i figli e;
CP_1 Per_1 Per_2
k) prende atto che le partidichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
l) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)