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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1049/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato al Comune di Avellino ed alla società Assoservizi S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Avellino, il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica di precedente avviso di accertamento indicato in epigrafe
Con l'atto impugnato, notificato in data 25.6.25, è stato richiesto il pagamento di € 10.420,00 a titolo di omesso versamento IMU e TASI per gli anni dal 2019 al 2024. Tale atto è stato emesso a seguito di istanza di annullamento in autotutela e contraddittorio con il ricorrente: infatti, con due successivi atti di rettifica dell'originario avviso di accertamento v'è stata una riduzione dell'importo originariamente richiesto alla luce dell'esatta determinazione delle qote millesimali in comproprietà e dell'eliminazione della tassazione dei beni identificati in catasto fabbricati al f. 36, p.lla 2932 sub 29 e 33, quali pertinenze dell'abitazione principale d
€ 2.075,00.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo l'inesistenza del presupposto impositivo, atteso che la resistente aveva emesso l'atto impuganto (e gli atti antecedenti), sulla scorta di risultanze catastali, dalle emergeva una quota di possesso su tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Avellino, al Indirizzo_1, ma aveva omesso di considerare che il ricorrente possedeva e abitava in via esclusiva, sin dal 2001 (data della stipula di una scrittura privata con cui i germani Gaggiano avevano provveduto ad una divisione di fatto del fabbricato ricostruito) e poi con una scrittura privata di divisione ed assegnazione del 30.1.2029 registrata, unicamente le unità in a lui assegnate in godimento esclusivo da oltre venti anni.
Il ricorrente ha precisato che tali circostanze fossero note al Comune (che aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dall'imposta ai propri germani ed aveva inviato i bollettini per la TARi limitatamente all'immobile da lui posseduto adibito ad abitazione principale) e che nulla avrebbe dovuto pagare, in quanto l'appartamento suindicato costituiva c.d. prima casa.
Si è costituita in giudizio la società Assoservizi S.r.l., che ha contestato le argomentazioni del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso, inammissibile ed infondato.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Dopo un rinvio d'udienza per tentativo di bonario componimento, le parti hanno chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, va chiarito che il ricorso è ammissibili.
L'atto di rettifica impugnato non costituisce una mera correzione formale, ma una vera e propria rideterminazione sostanziale della pretesa.
Tale atto, infatti, non solo ha ridotto ulteriormente (rispetto all'avviso originario ed al primo atto di rettifica)
l'importo oggetto dell'intimazione di pagamento, ma ha inciso sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. Infatti, la riduzione quantitativa dell'importo liquidato a titolo d'imposta discende sia dalla riduzione della percentuale di possesso dal 20,31% al 14,61% alla luce degli esatti millesimi in comproprietà documentati dal ricorrente, sia dall'eliminazione dalla tassazione di un'unità immobiliare (identificata al sub
27).
E' evidente che l'atto impugnato ha sostituito integralmente il precedente e, come tale, autonomamente impugnabile.
A ciò si aggiunge che società resistente ha espressamente chiarito nell'atto di rettifica questo effetto sostitutivo e la possibilità per il contribuente di procedere ad impugnazione dinanzi al giudice tributario nel termine di n. 60 giorni dalla notifica.
Una volta riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione, giova rilevare che la causa sarà decisa faceno applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa, senza essere tenuto al rispetto dell'ordine delle questioni, ma esaminando con prioprità rispetto alle eccezioni preliminari la questione idonea a consentire la decisione della causa.
Orbene, nel caso in esame, appare fondata la doglianza relativa all'illegittimità sostanziale dell'atto impugnato per mancanza e/o erronea individuazione del presupposto impositivo, attesa la violazione del diritto all'esenzione spettante al ricorrente per l'immobile adibito alla c.d. “prima casa”..
La pretesa impositiva si fonda esclusivamente sulle risultanze catastali, dalle quali il ricorrente figura titolare di una quota di possesso virtuale, unitamente ai germani, delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Avellino, al Indirizzo_1. Tale fabbricato, composto da immobili ad uso abitativo e dalle relative pertinenze, è stato acquistato dai germani Nominativo_1 per successione legittima dei defunti genitori ( Nominativo_2 e Nominativo_3). Solo il locale commerciale è stato acquistato in comunione tra i germani ed i rispettivi coniugi.
La società resistente fa richiamo esclusivamente sulle risultanze catastali. Tuttavia, tale tesi non ha pregio, apparendo meramente formale.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intestazione catastale ha valore di mero indizio e costituisce una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria.
Qualora il contribuente fornisca elementi probatori idonei a dimostrare una situazione di fatto e di diritto diversa da quella risultante in catasto, tale prova prevale sulla presunzione catastale (cfr. Cass. sent. n.
16899/2024; Cass. sent. n. 26376/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prove documentali ampie, precise e concordanti, idonee a superare la presunzione derivante dai dati catastali. Appare rilevante il contenuto della scrittura privata di divisione ed assegnazione dei beni in comproprietà, regolarmente registrata, sopra meglio indicata. Tali risultanze sono avvalorate dai bollettini di pagamento della tari per il solo immobile in possesso del ricorrente.
Del resto, la resistente non ha contestato tale circostanza.
Pertanto, non è giuridicamente legittima l'attribuzione di un compossesso di tutti gli immobili facenti parte del fabbricato ricostruito.
Il presupposto dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, è il possesso di immobili. Tale possesso deve essere effettivo e non meramente formale. Come recentemente ribadito dalla Corte
Costituzionale, “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza” e la proprietà di un immobile di cui si è sprovvisti del possesso non costituisce un valido indice di capacità contributiva (Corte Costituzionale, sent. n. 60 del 24 aprile 2024), in ossequio al principio di cui all'art. 53 della Costituzione. Accertato che la ricorrente possiede in via esclusiva unicamente l'immobile identificato con il sub. 22 e che tale immobile costituisce la sua abitazione principale, come definita dall'art. 1, comma 741, lett. b), della L. 160/2019, ne consegue il suo pieno diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutte le annualità contestate.
Il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1049/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220088935124/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato al Comune di Avellino ed alla società Assoservizi S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Avellino, il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica di precedente avviso di accertamento indicato in epigrafe
Con l'atto impugnato, notificato in data 25.6.25, è stato richiesto il pagamento di € 10.420,00 a titolo di omesso versamento IMU e TASI per gli anni dal 2019 al 2024. Tale atto è stato emesso a seguito di istanza di annullamento in autotutela e contraddittorio con il ricorrente: infatti, con due successivi atti di rettifica dell'originario avviso di accertamento v'è stata una riduzione dell'importo originariamente richiesto alla luce dell'esatta determinazione delle qote millesimali in comproprietà e dell'eliminazione della tassazione dei beni identificati in catasto fabbricati al f. 36, p.lla 2932 sub 29 e 33, quali pertinenze dell'abitazione principale d
€ 2.075,00.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo l'inesistenza del presupposto impositivo, atteso che la resistente aveva emesso l'atto impuganto (e gli atti antecedenti), sulla scorta di risultanze catastali, dalle emergeva una quota di possesso su tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Avellino, al Indirizzo_1, ma aveva omesso di considerare che il ricorrente possedeva e abitava in via esclusiva, sin dal 2001 (data della stipula di una scrittura privata con cui i germani Gaggiano avevano provveduto ad una divisione di fatto del fabbricato ricostruito) e poi con una scrittura privata di divisione ed assegnazione del 30.1.2029 registrata, unicamente le unità in a lui assegnate in godimento esclusivo da oltre venti anni.
Il ricorrente ha precisato che tali circostanze fossero note al Comune (che aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dall'imposta ai propri germani ed aveva inviato i bollettini per la TARi limitatamente all'immobile da lui posseduto adibito ad abitazione principale) e che nulla avrebbe dovuto pagare, in quanto l'appartamento suindicato costituiva c.d. prima casa.
Si è costituita in giudizio la società Assoservizi S.r.l., che ha contestato le argomentazioni del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso, inammissibile ed infondato.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Dopo un rinvio d'udienza per tentativo di bonario componimento, le parti hanno chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, va chiarito che il ricorso è ammissibili.
L'atto di rettifica impugnato non costituisce una mera correzione formale, ma una vera e propria rideterminazione sostanziale della pretesa.
Tale atto, infatti, non solo ha ridotto ulteriormente (rispetto all'avviso originario ed al primo atto di rettifica)
l'importo oggetto dell'intimazione di pagamento, ma ha inciso sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. Infatti, la riduzione quantitativa dell'importo liquidato a titolo d'imposta discende sia dalla riduzione della percentuale di possesso dal 20,31% al 14,61% alla luce degli esatti millesimi in comproprietà documentati dal ricorrente, sia dall'eliminazione dalla tassazione di un'unità immobiliare (identificata al sub
27).
E' evidente che l'atto impugnato ha sostituito integralmente il precedente e, come tale, autonomamente impugnabile.
A ciò si aggiunge che società resistente ha espressamente chiarito nell'atto di rettifica questo effetto sostitutivo e la possibilità per il contribuente di procedere ad impugnazione dinanzi al giudice tributario nel termine di n. 60 giorni dalla notifica.
Una volta riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione, giova rilevare che la causa sarà decisa faceno applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa, senza essere tenuto al rispetto dell'ordine delle questioni, ma esaminando con prioprità rispetto alle eccezioni preliminari la questione idonea a consentire la decisione della causa.
Orbene, nel caso in esame, appare fondata la doglianza relativa all'illegittimità sostanziale dell'atto impugnato per mancanza e/o erronea individuazione del presupposto impositivo, attesa la violazione del diritto all'esenzione spettante al ricorrente per l'immobile adibito alla c.d. “prima casa”..
La pretesa impositiva si fonda esclusivamente sulle risultanze catastali, dalle quali il ricorrente figura titolare di una quota di possesso virtuale, unitamente ai germani, delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Avellino, al Indirizzo_1. Tale fabbricato, composto da immobili ad uso abitativo e dalle relative pertinenze, è stato acquistato dai germani Nominativo_1 per successione legittima dei defunti genitori ( Nominativo_2 e Nominativo_3). Solo il locale commerciale è stato acquistato in comunione tra i germani ed i rispettivi coniugi.
La società resistente fa richiamo esclusivamente sulle risultanze catastali. Tuttavia, tale tesi non ha pregio, apparendo meramente formale.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intestazione catastale ha valore di mero indizio e costituisce una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria.
Qualora il contribuente fornisca elementi probatori idonei a dimostrare una situazione di fatto e di diritto diversa da quella risultante in catasto, tale prova prevale sulla presunzione catastale (cfr. Cass. sent. n.
16899/2024; Cass. sent. n. 26376/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prove documentali ampie, precise e concordanti, idonee a superare la presunzione derivante dai dati catastali. Appare rilevante il contenuto della scrittura privata di divisione ed assegnazione dei beni in comproprietà, regolarmente registrata, sopra meglio indicata. Tali risultanze sono avvalorate dai bollettini di pagamento della tari per il solo immobile in possesso del ricorrente.
Del resto, la resistente non ha contestato tale circostanza.
Pertanto, non è giuridicamente legittima l'attribuzione di un compossesso di tutti gli immobili facenti parte del fabbricato ricostruito.
Il presupposto dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, è il possesso di immobili. Tale possesso deve essere effettivo e non meramente formale. Come recentemente ribadito dalla Corte
Costituzionale, “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza” e la proprietà di un immobile di cui si è sprovvisti del possesso non costituisce un valido indice di capacità contributiva (Corte Costituzionale, sent. n. 60 del 24 aprile 2024), in ossequio al principio di cui all'art. 53 della Costituzione. Accertato che la ricorrente possiede in via esclusiva unicamente l'immobile identificato con il sub. 22 e che tale immobile costituisce la sua abitazione principale, come definita dall'art. 1, comma 741, lett. b), della L. 160/2019, ne consegue il suo pieno diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutte le annualità contestate.
Il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.