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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1652/2023 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SR), Via Vittorio Emanuele n. 64, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliato in Catania, via Parte_2 P.IVA_1
RE MB n. 183, presso lo studio dell'avv. Aurelio Cardaci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 NO ON, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-000831734 notificata il
27.04.2023, riferita all'atto di accertamento prot. n. .7601.28/08/2017.0057043 del CP_1
14.02.2018 ed all'atto di accertamento prot. n. .7601.28/08/2017.0057044 del 17.02.2018, CP_1 relativa a sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D. Lgs.
463/1983 e ss. mm. ii., a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016, per un importo complessivo di Euro 10.000,00.
A fondamento della domanda deduceva l'estinzione del credito per intervenuto pagamento di imposizione tributaria contributiva, giusta istanza di rateazione accolta e proceduta al protocollo di
Riscossione Sicilia s.p.a. n. 96197 del 23/01/2018, “presentata dal C.F. ”. Deduceva P.IVA_1 inoltre la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata solamente in data 27.04.2023 e faceva riferimento ad un atto presuntamente notificato nell'anno
2018, riferito a fatti del 2016, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L.
n. 689/1981, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito, deduceva infine la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e degli atti presupposti o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nei minimi edittali o in altro diverso importo, comunque, inferiore a quello applicato dall' previa applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della l. n. 689/1981. CP_1
Con provvedimento del 06.06.2023, depositato in cancelleria il 07.06.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto prodromico e l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex adverso proposte, deduceva tuttavia
Pagina 2 di avere provveduto a rideterminare la sanzione, ex art. 23, D.L. n. 48/2023, nella misura di Euro
472,00. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto ai vizi formali per sua tardività ex art. 617 cpc, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuto pagamento della CP_ sanzione, per come rideterminata dall'
All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte della società ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso il pagamento della sanzione rideterminata, si ritiene procedersi alla compensazione tra le parti delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1652/2023 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SR), Via Vittorio Emanuele n. 64, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliato in Catania, via Parte_2 P.IVA_1
RE MB n. 183, presso lo studio dell'avv. Aurelio Cardaci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 NO ON, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-000831734 notificata il
27.04.2023, riferita all'atto di accertamento prot. n. .7601.28/08/2017.0057043 del CP_1
14.02.2018 ed all'atto di accertamento prot. n. .7601.28/08/2017.0057044 del 17.02.2018, CP_1 relativa a sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D. Lgs.
463/1983 e ss. mm. ii., a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016, per un importo complessivo di Euro 10.000,00.
A fondamento della domanda deduceva l'estinzione del credito per intervenuto pagamento di imposizione tributaria contributiva, giusta istanza di rateazione accolta e proceduta al protocollo di
Riscossione Sicilia s.p.a. n. 96197 del 23/01/2018, “presentata dal C.F. ”. Deduceva P.IVA_1 inoltre la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata solamente in data 27.04.2023 e faceva riferimento ad un atto presuntamente notificato nell'anno
2018, riferito a fatti del 2016, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L.
n. 689/1981, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito, deduceva infine la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e degli atti presupposti o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nei minimi edittali o in altro diverso importo, comunque, inferiore a quello applicato dall' previa applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della l. n. 689/1981. CP_1
Con provvedimento del 06.06.2023, depositato in cancelleria il 07.06.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto prodromico e l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex adverso proposte, deduceva tuttavia
Pagina 2 di avere provveduto a rideterminare la sanzione, ex art. 23, D.L. n. 48/2023, nella misura di Euro
472,00. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto ai vizi formali per sua tardività ex art. 617 cpc, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuto pagamento della CP_ sanzione, per come rideterminata dall'
All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte della società ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso il pagamento della sanzione rideterminata, si ritiene procedersi alla compensazione tra le parti delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3