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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SA AV, Presidente e Relatore FEDELE GIOVANNI, Giudice VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di NA-Territorio - Via Armando Diaz 11 80134 NA NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 145616/71 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: in via pregiudiziale, concludevano per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, di inammissibilità del ricorso e di difetto di competenza;
riguarda il merito, chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 8 ottobre 2025 i Difensori di Ricorrente_1 adivano questa Corte di Giustizia Tributaria per ottenere - previa declaratoria di estinzione per prescrizione del credito erariale portato dalla cartella di pagamento n.071 2007 002225256 27 dell'importo di €.108.303,00, relativa alla dichiarazione modello unico 2004 per il periodo di imposta
2003 - la cancellazione dell'ipoteca legale rep. n.145616/71 ed, in via subordinata, l'autorizzazione per il ricorrente a procedere alla cancellazione di detta ipoteca, ai sensi dell'art. 2882 c.c.
Nell'impugnativa si prospetta, come si è detto, la prescrizione del credito tributario, in forza del quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio iscriveva l'ipoteca legale, atteso il decorso di oltre 18 anni dalla notifica della cartella e di oltre 15 anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 369/2010 dell'11.11.2010 (depositata il 3/12/2010) emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale di NA.
Si costituiva in giudizio in data 1.11.2025 l'Agenzia delle Entrate - SI, depositando le proprie controdeduzioni, chiedendo - in via preliminare - l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate di NA 1 e concludendo, nel merito, per il respingimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio in data 28.11.2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
L'Aquila, depositando le proprie controdeduzioni, chiedendo - in via preliminare - la declaratoria di carenza della legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso ed il difetto di competenza e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
In data 18 dicembre 2025 la Difesa del ricorrente depositava una memoria illustrativa a confutazione delle prospettazioni difensive delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte di Giustizia
Tributaria in relazione all'impugnazione proposta per la menzionata cancellazione dell'ipoteca legale, atteso che l'iscrizione di tale provvedimento si fonda sulla cartella di pagamento n.071 2007 002225256 27 emessa dall'Agente della SI di NA (all'epoca Equitalia Polis S.p.a.) per il mancato pagamento di tributi (I.V.A. per l'anno di imposta 2003), accertati a seguito del controllo automatizzato - ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 - eseguito dall'Agenzia delle Entrate Ufficio
NA 1.
Ed, invero, ai sensi dell'art. 4, co. 1°, D.L.vo n. 546/92, la competenza nelle controversie proposte dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. V, 21.11.2018, n. 30054). Ed, inoltre, in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24 comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 1668 del 23.1.2025).
Pertanto, nella concreta fattispecie l'Autorità Giudiziaria Tributaria competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. civ., sez. V,
24.8.2022, n.25194), senza che possa assumere rilievo - ex art. 4 D.L.vo n. 546/92 - la circostanza che sia stata incaricata l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila ad effettuare l'iscrizione ipotecaria unicamente in ragione dell'ubicazione in Rivisondoli (AQ) dei beni immobili di proprietà del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NA.
L'Aquila, li 22 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Davide SA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SA AV, Presidente e Relatore FEDELE GIOVANNI, Giudice VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di NA-Territorio - Via Armando Diaz 11 80134 NA NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 145616/71 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: in via pregiudiziale, concludevano per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, di inammissibilità del ricorso e di difetto di competenza;
riguarda il merito, chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 8 ottobre 2025 i Difensori di Ricorrente_1 adivano questa Corte di Giustizia Tributaria per ottenere - previa declaratoria di estinzione per prescrizione del credito erariale portato dalla cartella di pagamento n.071 2007 002225256 27 dell'importo di €.108.303,00, relativa alla dichiarazione modello unico 2004 per il periodo di imposta
2003 - la cancellazione dell'ipoteca legale rep. n.145616/71 ed, in via subordinata, l'autorizzazione per il ricorrente a procedere alla cancellazione di detta ipoteca, ai sensi dell'art. 2882 c.c.
Nell'impugnativa si prospetta, come si è detto, la prescrizione del credito tributario, in forza del quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio iscriveva l'ipoteca legale, atteso il decorso di oltre 18 anni dalla notifica della cartella e di oltre 15 anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 369/2010 dell'11.11.2010 (depositata il 3/12/2010) emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale di NA.
Si costituiva in giudizio in data 1.11.2025 l'Agenzia delle Entrate - SI, depositando le proprie controdeduzioni, chiedendo - in via preliminare - l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate di NA 1 e concludendo, nel merito, per il respingimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio in data 28.11.2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
L'Aquila, depositando le proprie controdeduzioni, chiedendo - in via preliminare - la declaratoria di carenza della legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso ed il difetto di competenza e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
In data 18 dicembre 2025 la Difesa del ricorrente depositava una memoria illustrativa a confutazione delle prospettazioni difensive delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte di Giustizia
Tributaria in relazione all'impugnazione proposta per la menzionata cancellazione dell'ipoteca legale, atteso che l'iscrizione di tale provvedimento si fonda sulla cartella di pagamento n.071 2007 002225256 27 emessa dall'Agente della SI di NA (all'epoca Equitalia Polis S.p.a.) per il mancato pagamento di tributi (I.V.A. per l'anno di imposta 2003), accertati a seguito del controllo automatizzato - ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 - eseguito dall'Agenzia delle Entrate Ufficio
NA 1.
Ed, invero, ai sensi dell'art. 4, co. 1°, D.L.vo n. 546/92, la competenza nelle controversie proposte dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. V, 21.11.2018, n. 30054). Ed, inoltre, in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24 comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 1668 del 23.1.2025).
Pertanto, nella concreta fattispecie l'Autorità Giudiziaria Tributaria competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. civ., sez. V,
24.8.2022, n.25194), senza che possa assumere rilievo - ex art. 4 D.L.vo n. 546/92 - la circostanza che sia stata incaricata l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila ad effettuare l'iscrizione ipotecaria unicamente in ragione dell'ubicazione in Rivisondoli (AQ) dei beni immobili di proprietà del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NA.
L'Aquila, li 22 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Davide SA