TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 552/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto di
[...] P.IVA_1
Tucci e Paolo Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.3.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, lavoratore autonomo che esercitava attività di barista, ha allegato che in data 19 ottobre 2020 subiva la torsione violenta del 1° dito della mano sinistra, a causa della presa squilibrata del cavalletto del listino prezzi.
2. Il sig. ha poi dedotto che dal sinistro per cui è causa era derivato un distacco del Pt_1
tendine flessore lungo il primo dito della mano sinistra.
3. Presentata domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio lavorativo,
l ha respinto l'istanza per mancanza del nesso causale tra l'evento e la lesione. CP_1
4. Rimasto senza esito il ricorso gerarchico, il sig. ha introdotto il presente ricorso, Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 19 ottobre 2020 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità descritte in ricorso.
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all a far data dal quarto CP_1
giorno successivo all'evento e sino al 06.12.2020 e/o dalla diversa data risultante dii giustizia;
c) Accertare e dichiarare che a seguito del suddetto infortunio lavorativo il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità da accertarsi tramite di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità.
d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura che risulterà a seguito dii CTU, nonché all'indennità temporanea assoluta a far data dal quarto giorno successivo all'evento e sino al 06.12.2020 e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre accessori di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l , evidenziando che il caso oggetto del CP_1 giudizio veniva provvisoriamente ammesso a tutela con riconoscimento di € 822,92 a titolo di indennità temporanea assoluta, e poi chiuso negativamente a seguito di riesame per assenza del nesso di causalità.
6. L' ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso, contestando peraltro che la CP_1
documentazione medica prodotta fosse antecedente alla data dell'infortunio.
7. Inoltre, parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale la restituzione degli €
822,92 provvisoriamente erogati, rassegnando le presenti conclusioni:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda principale poiché infondata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente
2 atto si è proposta, condannare il ricorrente alla restituzione in favore dell della CP_1 somma di € 822,92, maggiorata di interessi e maggior danno.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
8. Parte ricorrente ha depositato memoria avverso la domanda riconvenzionale, eccependo di non aver mai ricevuto la comunicazione circa la liquidazione dell'indennità di € 822,92 per il periodo per il periodo dal 23/10/2020 al 19/11/2020. Ha poi chiesto che tale somma venisse diffalcata da quanto spettante al ricorrente all'esito del giudizio.
9. A seguito dell'istruzione della causa mediante espletamento della prova orale per testi e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti. Il giudice si è dunque ritirato in camera di consiglio, al cui esito ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
10. Il ricorso deve essere accolto.
11. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
12. Quanto alla dinamica dei fatti, deve ritenersi confermato dal teste sentito nel presente giudizio quanto allegato da parte ricorrente circa la dinamica dei fatti, essendo il sig. Pt_2
presente al momento del verificarsi dell'evento lesivo (“Io ero presente nel locale al momento dell'accaduto e più precisamente ero in piedi al bancone in attesa che mi preparassero il caffè. Io nell'occasione ho visto il ricorrente che stava sistemando tavoli e sedie e poi l'ho sentito urlare. Pensavo si fosse tagliato ed invece aveva la mano rivolta verso l'altro con il pollice che aveva una posizione strana ed il cavalletto di cui mi si chiede era a terra”).
13. Istruita la controversia mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, quest'ultimo, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi ha così concluso l'elaborato peritale: “Presa visione della documentazione in atti, comprese le prove testimoniali, visitato l'istante posso affermare che è affetto da esiti di lesione
3 dell'estensore lungo del I dito della mano sx come evidenziato dall'ecografia eseguita il giorno successivo all'evento traumatico e prodotta in atti. La dinamica riferita è compatibile con la lesione traumatica riportata e non è compatibile con patologie degenerative preesistenti. La durata della inabilità dal 19/10/2020 al 06/12/2020 è compatibile con la lesione traumatica riportata. L'entità del danno è pari all'otto per cento del totale in considerazione del fatto che la perdita funzionale della falange distale del I dito corrisponde alla perdita anatomica dello stesso”.
14. A seguito poi delle osservazioni trasmesse dal CTP del convenuto, volte a contestare la sussistenza di certificazione precedente alla denuncia dell'evento lesivo, con particolare riferimento al certificato di neurologia datato 11/09/2020 in cui si riporta che il sig.
riferiva da dieci giorni deficit adduzione ed estensione pollice mano sx, Pt_1
l'ausiliare del giudice ha così efficacemente replicato: “Questo richiede il sanitario CP_1
omettendo che il neurologo ATS nello stesso referto formula una diagnosi )di Paresi MM adduttore ed estensori del I dito mano sx di ndd, richiedendo inoltre VCM-VCS AASS e
RMN rachide cervicale e visita ortopedica. Il 21/09/2020 visita ortopedica ATS: “Deficit estensione I dito mano sn, non riferisce trauma, già effettuata visita neurologica con richiesta RMN rachide cervicale ed elettromiografia, richiesta ecografia e radiografia mano.”
Il 21/10/2020 primo certificato medico di infortunio lavorativo riferito ad evento traumatico del 19/10/2020 data in cui avveniva l'abbandono del lavoro in conseguenza della “torsione del I dito della mano sx nel posizionare un cartello pubblicitario” alla presenza di un avventore che nelle prove testimoniali riferisce l'accaduto.
Pertanto nelle certificazioni specialistiche prodotte dal sanitario ben due CP_1
specialisti dell'ATS. Sardegna non formulano diagnosi di lesione traumatica del tendine estensore del I dito. Il neurologo pone diagnosi di: “Paresi dei MM adduttori ed estensori del I dito mano sx” e l'ortopedico rileva solo un deficit dell'estensore del I dito non formulando alcuna diagnosi e neppure alcun sospetto diagnostico e comunque segnalano ambedue l'assenza di sintomatologia algica.
Solo dopo la torsione del dito l'istante con “insolita tempestività” (per il sanitario CP_1
doveva attendere la lista di attesa cui oramai tutti siamo soggetti) ma data la comparsa di
4 una sintomatologia algica si recava a proprie spese ad effettuare un'indagine ecografica che evidenziava la lesione tendinea.
Devo segnalare che una rottura od un distacco tendineo sono sempre associati a sintomatologia algica come si è verificato nel caso in esame e che la diagnosi clinica può essere posta col solo esame clinico, come sempre è avvenuto fin quando nell'evolutività della tecnologia medica non è stata messa a punto la tecnica ecografica.
Il CTU pertanto presa visione degli esiti delle visite specialistiche del settembre del 2020, tenuto conto dell'evento traumatico del 19/10/2020, denunciato dall'istante e confermato da prova testimoniale in atti, alla luce del referto radiografico ed ecografico prodotto e sulla base dell'indagine clinica effettuata (esame obiettivo del I dito della mano sx) non ha potuto che accertare la lesione traumatica del tendine estensore lungo del primo dito compatibile con la dinamica dell'evento traumatico del 19/10/2020.
Confermo pertanto la bozza inviata in tutte le sue parti”.
15. Le conclusioni raggiunte dal consulente, sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
16. L'ausiliare ha, invero, espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, nonché le modalità di realizzazione del trauma, secondo quanto emerge dalla testimonianza raccolta nel presente giudizio.
17. Sul punto, le contestazioni mosse nuovamente in data odierna da parte dell' sono CP_1
state adeguatamente affrontate e disattese dal CTU, costituendo dunque mero dissenso
Per_ diagnostico rispetto a quanto ritenuto dall'ausiliare; invero, il dott. ha motivato sulle ragioni per cui la patologia riscontrata non potesse essere il frutto di patologie degenerative preesistenti, nonché sui postumi permanenti riportati dall'assicurato.
18. Pertanto, dall'infortunio sul lavoro occorso il 19/10/2020 al sig. consegue Pt_1
l'obbligo in capo all di riconoscere l'indennità temporanea assoluta dovuta dal CP_1
23/10/2020 al 06/12/2020, detratto l'importo già versato di € 822,92 per medesimo titolo, oltre a pagare un indennizzo in conto capitale commisurato alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (8%).
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5 20. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 19/10/2020, al cui esito ha riportato postumi invalidanti permanenti nella misura dell'8%;
− condanna a corrispondere al ricorrente l'indennità temporanea assoluta dal CP_1
23/10/2020 al 06/12/2020 nella misura dovuta, detratto l'importo di € 822,92, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di invalidità di cui sopra (8%), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto di
[...] P.IVA_1
Tucci e Paolo Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.3.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, lavoratore autonomo che esercitava attività di barista, ha allegato che in data 19 ottobre 2020 subiva la torsione violenta del 1° dito della mano sinistra, a causa della presa squilibrata del cavalletto del listino prezzi.
2. Il sig. ha poi dedotto che dal sinistro per cui è causa era derivato un distacco del Pt_1
tendine flessore lungo il primo dito della mano sinistra.
3. Presentata domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio lavorativo,
l ha respinto l'istanza per mancanza del nesso causale tra l'evento e la lesione. CP_1
4. Rimasto senza esito il ricorso gerarchico, il sig. ha introdotto il presente ricorso, Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 19 ottobre 2020 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità descritte in ricorso.
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all a far data dal quarto CP_1
giorno successivo all'evento e sino al 06.12.2020 e/o dalla diversa data risultante dii giustizia;
c) Accertare e dichiarare che a seguito del suddetto infortunio lavorativo il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità da accertarsi tramite di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità.
d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura che risulterà a seguito dii CTU, nonché all'indennità temporanea assoluta a far data dal quarto giorno successivo all'evento e sino al 06.12.2020 e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre accessori di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l , evidenziando che il caso oggetto del CP_1 giudizio veniva provvisoriamente ammesso a tutela con riconoscimento di € 822,92 a titolo di indennità temporanea assoluta, e poi chiuso negativamente a seguito di riesame per assenza del nesso di causalità.
6. L' ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso, contestando peraltro che la CP_1
documentazione medica prodotta fosse antecedente alla data dell'infortunio.
7. Inoltre, parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale la restituzione degli €
822,92 provvisoriamente erogati, rassegnando le presenti conclusioni:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda principale poiché infondata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente
2 atto si è proposta, condannare il ricorrente alla restituzione in favore dell della CP_1 somma di € 822,92, maggiorata di interessi e maggior danno.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
8. Parte ricorrente ha depositato memoria avverso la domanda riconvenzionale, eccependo di non aver mai ricevuto la comunicazione circa la liquidazione dell'indennità di € 822,92 per il periodo per il periodo dal 23/10/2020 al 19/11/2020. Ha poi chiesto che tale somma venisse diffalcata da quanto spettante al ricorrente all'esito del giudizio.
9. A seguito dell'istruzione della causa mediante espletamento della prova orale per testi e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti. Il giudice si è dunque ritirato in camera di consiglio, al cui esito ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
10. Il ricorso deve essere accolto.
11. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
12. Quanto alla dinamica dei fatti, deve ritenersi confermato dal teste sentito nel presente giudizio quanto allegato da parte ricorrente circa la dinamica dei fatti, essendo il sig. Pt_2
presente al momento del verificarsi dell'evento lesivo (“Io ero presente nel locale al momento dell'accaduto e più precisamente ero in piedi al bancone in attesa che mi preparassero il caffè. Io nell'occasione ho visto il ricorrente che stava sistemando tavoli e sedie e poi l'ho sentito urlare. Pensavo si fosse tagliato ed invece aveva la mano rivolta verso l'altro con il pollice che aveva una posizione strana ed il cavalletto di cui mi si chiede era a terra”).
13. Istruita la controversia mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, quest'ultimo, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi ha così concluso l'elaborato peritale: “Presa visione della documentazione in atti, comprese le prove testimoniali, visitato l'istante posso affermare che è affetto da esiti di lesione
3 dell'estensore lungo del I dito della mano sx come evidenziato dall'ecografia eseguita il giorno successivo all'evento traumatico e prodotta in atti. La dinamica riferita è compatibile con la lesione traumatica riportata e non è compatibile con patologie degenerative preesistenti. La durata della inabilità dal 19/10/2020 al 06/12/2020 è compatibile con la lesione traumatica riportata. L'entità del danno è pari all'otto per cento del totale in considerazione del fatto che la perdita funzionale della falange distale del I dito corrisponde alla perdita anatomica dello stesso”.
14. A seguito poi delle osservazioni trasmesse dal CTP del convenuto, volte a contestare la sussistenza di certificazione precedente alla denuncia dell'evento lesivo, con particolare riferimento al certificato di neurologia datato 11/09/2020 in cui si riporta che il sig.
riferiva da dieci giorni deficit adduzione ed estensione pollice mano sx, Pt_1
l'ausiliare del giudice ha così efficacemente replicato: “Questo richiede il sanitario CP_1
omettendo che il neurologo ATS nello stesso referto formula una diagnosi )di Paresi MM adduttore ed estensori del I dito mano sx di ndd, richiedendo inoltre VCM-VCS AASS e
RMN rachide cervicale e visita ortopedica. Il 21/09/2020 visita ortopedica ATS: “Deficit estensione I dito mano sn, non riferisce trauma, già effettuata visita neurologica con richiesta RMN rachide cervicale ed elettromiografia, richiesta ecografia e radiografia mano.”
Il 21/10/2020 primo certificato medico di infortunio lavorativo riferito ad evento traumatico del 19/10/2020 data in cui avveniva l'abbandono del lavoro in conseguenza della “torsione del I dito della mano sx nel posizionare un cartello pubblicitario” alla presenza di un avventore che nelle prove testimoniali riferisce l'accaduto.
Pertanto nelle certificazioni specialistiche prodotte dal sanitario ben due CP_1
specialisti dell'ATS. Sardegna non formulano diagnosi di lesione traumatica del tendine estensore del I dito. Il neurologo pone diagnosi di: “Paresi dei MM adduttori ed estensori del I dito mano sx” e l'ortopedico rileva solo un deficit dell'estensore del I dito non formulando alcuna diagnosi e neppure alcun sospetto diagnostico e comunque segnalano ambedue l'assenza di sintomatologia algica.
Solo dopo la torsione del dito l'istante con “insolita tempestività” (per il sanitario CP_1
doveva attendere la lista di attesa cui oramai tutti siamo soggetti) ma data la comparsa di
4 una sintomatologia algica si recava a proprie spese ad effettuare un'indagine ecografica che evidenziava la lesione tendinea.
Devo segnalare che una rottura od un distacco tendineo sono sempre associati a sintomatologia algica come si è verificato nel caso in esame e che la diagnosi clinica può essere posta col solo esame clinico, come sempre è avvenuto fin quando nell'evolutività della tecnologia medica non è stata messa a punto la tecnica ecografica.
Il CTU pertanto presa visione degli esiti delle visite specialistiche del settembre del 2020, tenuto conto dell'evento traumatico del 19/10/2020, denunciato dall'istante e confermato da prova testimoniale in atti, alla luce del referto radiografico ed ecografico prodotto e sulla base dell'indagine clinica effettuata (esame obiettivo del I dito della mano sx) non ha potuto che accertare la lesione traumatica del tendine estensore lungo del primo dito compatibile con la dinamica dell'evento traumatico del 19/10/2020.
Confermo pertanto la bozza inviata in tutte le sue parti”.
15. Le conclusioni raggiunte dal consulente, sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
16. L'ausiliare ha, invero, espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, nonché le modalità di realizzazione del trauma, secondo quanto emerge dalla testimonianza raccolta nel presente giudizio.
17. Sul punto, le contestazioni mosse nuovamente in data odierna da parte dell' sono CP_1
state adeguatamente affrontate e disattese dal CTU, costituendo dunque mero dissenso
Per_ diagnostico rispetto a quanto ritenuto dall'ausiliare; invero, il dott. ha motivato sulle ragioni per cui la patologia riscontrata non potesse essere il frutto di patologie degenerative preesistenti, nonché sui postumi permanenti riportati dall'assicurato.
18. Pertanto, dall'infortunio sul lavoro occorso il 19/10/2020 al sig. consegue Pt_1
l'obbligo in capo all di riconoscere l'indennità temporanea assoluta dovuta dal CP_1
23/10/2020 al 06/12/2020, detratto l'importo già versato di € 822,92 per medesimo titolo, oltre a pagare un indennizzo in conto capitale commisurato alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (8%).
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5 20. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 19/10/2020, al cui esito ha riportato postumi invalidanti permanenti nella misura dell'8%;
− condanna a corrispondere al ricorrente l'indennità temporanea assoluta dal CP_1
23/10/2020 al 06/12/2020 nella misura dovuta, detratto l'importo di € 822,92, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di invalidità di cui sopra (8%), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6