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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3576/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 4/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025:
(C.F: ), nata in Cina a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 della Repubblica cinese, assistita e difesa dall'avv. Federica Mero, presso il cui studio – sito in
Prato, via Fabbrini 11 – è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di
(C.F.: , nato in Cina a [...] il [...], cittadino cinese, CP_1 C.F._2 residente in [...], Milano.
Parte convenuta
OGGETTO: Separazione giudiziale
Atti comunicati al Pubblico Ministero il 19 febbraio 2025
CONCLUSIONI per come rassegnate all'udienza del 3/6/2025; Parte_1 chiede di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. depositato in data 14/03/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio civile in Milano il 8/01/2020 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 0016, parte
I, reg. 01, anno 2020).
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli e che il matrimonio era entrato in crisi a causa del venir meno dell'affetto reciproco e degli interessi comuni. Precisava inoltre di aver vissuto separata dal coniuge per tre anni e di non sapere dove lo stesso si trovi attualmente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/06/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata a mani di e veniva, pertanto, CP_1 dichiarato contumace.
Il Giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione, invitava, dunque, il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Il Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto prdinava la discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 4/06/2025.
******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo e la mancata comparizione e costituzione del resistente che non ha permesso l'esperimento del tentativo di CP_1 conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Milano il 8/1/2020 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 0016, parte I, reg. 01, anno 2020);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 4/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025:
(C.F: ), nata in Cina a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 della Repubblica cinese, assistita e difesa dall'avv. Federica Mero, presso il cui studio – sito in
Prato, via Fabbrini 11 – è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di
(C.F.: , nato in Cina a [...] il [...], cittadino cinese, CP_1 C.F._2 residente in [...], Milano.
Parte convenuta
OGGETTO: Separazione giudiziale
Atti comunicati al Pubblico Ministero il 19 febbraio 2025
CONCLUSIONI per come rassegnate all'udienza del 3/6/2025; Parte_1 chiede di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. depositato in data 14/03/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio civile in Milano il 8/01/2020 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 0016, parte
I, reg. 01, anno 2020).
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli e che il matrimonio era entrato in crisi a causa del venir meno dell'affetto reciproco e degli interessi comuni. Precisava inoltre di aver vissuto separata dal coniuge per tre anni e di non sapere dove lo stesso si trovi attualmente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/06/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata a mani di e veniva, pertanto, CP_1 dichiarato contumace.
Il Giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione, invitava, dunque, il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Il Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto prdinava la discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 4/06/2025.
******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo e la mancata comparizione e costituzione del resistente che non ha permesso l'esperimento del tentativo di CP_1 conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Milano il 8/1/2020 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 0016, parte I, reg. 01, anno 2020);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo