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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Manuela Scudieri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2666/2024 R.G. . pendente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Fornesi del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Cerva n. 1 ha eletto domicilio APPELLANTE e
nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentata a difesa dagli avv.ti Leonora Materia e Paola Pastore ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, i Roma Via Faleria n. 17 APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. CP_2 che ha chiesto la conferma della sentenza appellata
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare 1.sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi degli artt.283 e 351, II comma, cod.proc.civ., per i motivi esposti in narrativa alla pagina 18; In via principale:
1.in riforma del capo 1) della sentenza n.7498/2024, accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato da nei confronti di con riferimento alle spese relative alla tata di Parte_1 Controparte_1
per E.14.652,82, q l decreto ingiuntivo n.6254/2023 emesso dal Per_1 Tribunale di Milano, dott.ssa Cosmai e, per l'effetto, condannare al pagamento della predetta Controparte_1 somma;
In via istruttoria, e in caso di contestazione, ammettere le domande istruttorie formulate in primo grado, che si trascrivono:
1.ammettere prova per testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 4, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi;
2.rigettare tutti i capitoli di prova formulati da controparte, dal n.1 al n.6 per i motivi esposti in narrativa;
3.ammettere prova per testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 4, a prova contraria sui capitoli avversari formulati ed eventualmente ammessi;
4.ordinare, ai sensi dell'art.210 cod.proc.civ., a
[...] di depositare in giudizio la documentazione relativa al rimborso ottenuto dall'assicurazione privata CP_1 esimo è titolare per la visita dermatologica effettuata dalla minore in data 3 ottobre 2019, presso il Medical Center di via Tiziano 9/A, di cui al documento di controparte n.17 (fattura n.5965/2019). Si citano a teste, a prova diretta e contraria: residente a Milano Testimone_1 2.condannare alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del Controparte_1 giudizio di primo grado, in favore di 3.confermare, nel resto, la sentenza n.7498/2024. Parte_1 Nella denegata e non creduta ipotesi nte appello, 2bis.dichiarare la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art.92 cod.proc.civ.” Per parte appellata: “voglia la Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, n. 7498/2024 del 30.07.2024 emessa dal Tribunale di Milano, impugnata;
NEL MERITO: Respingere l'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n. 7496/2004, resa inter partes dal Tribunale di Parte_1 Milano in data 30 Lug infondata;
Nella delegata e non credibile ipotesi con cui il Collegio voglia dare impulso all'Istruttoria si insiste perchè non vengano ammessi i capiti di prova avversari per i motivi tutti indicati nella memoria ex art. 183 VI c. n. 3 del Sig. Sempre in via subordinata si CP_1 chiede ammettersi, in caso di ammissione di quelli formulati da controparte quelli del Sig. dal n. 1 CP_1 al n 6, contenuti in memoria ex art 183 VI c. n. 2 ed a prova contraria con gli stessi t a prova diretta;
Spese di lite a carico di controparte con conferma di quelle liquidate nel giudizio di I° grado”. Per il PG: “ Il PG conferma della sentenza di primo grado”.
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 7498/2024 del 29.7.2024, pubblicata il 30.7.2024, nell'ambito di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6254/2023 promosso da , con il quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di 14.992,32 euro, oltre Parte_1 interessi moratori e spese della procedura a fronte del mancato pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore , il Tribunale di Milano, in accoglimento Per_1 dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato a Controparte_1 pagare a l'importo di 339,50 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ha Parte_1 condannato a pagare a la somma di 66,00 euro oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali dalla domanda al saldo, ha dichiarato compensati i crediti contrapposti di cui alle somme sopra indicate nei limiti dei rispettivi importi ed ha condannato in ragione della prevalente soccombenza, a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidate in 2.540,00 Parte_1 euro. In particolare, il giudice di prime cure - ritenendo che il Tribunale nella sentenza di separazione tra le parti del 9.11.2020, non aveva confermato le statuizioni presidenziali (che avevano previsto la divisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese integrali della baby sitter che avrebbe dovuto seguire la minore, suddividendo il lavoro tra le due case dei genitori, compatibilmente con i bisogni della bambina e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore), revocando il contributo del in CP_1 relazione al costo della baby sitter (in particolare prevedendo che entrambi i genitori dovranno rispettivamente e autonomamente provvedere agli oneri economici per la tata per l'accudimento della bambina nei periodi di rispettiva permanenza) ed affermando che l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c., a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, perde efficacia ex tunc, trattandosi di provvedimento emesso in via provvisoria, di natura cautelare, destinato ad essere sostituito dalle nuove disposizioni contenute nel giudicato, sicché, come, affermato in giurisprudenza, le nuove disposizioni contenute nella sentenza che implichino la riduzione o l'esclusione della debenza di determinati importi, determina, oltre all'irripetibilità delle somme già versate, la mancanza di ultrattività del provvedimento temporaneo, non potendosi legittimare l'esecuzione coattiva degli importi non pagati, non essendo possibile agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insufficiente (cfr.Cass. n.11029 del 5.10.1999) - ha ritenuto che a seguito della sentenza del 9.11.2020, non può pretendere il pagamento delle spese relative alla baby sitter Parte_1 per l'importo azionato in via monitoria. Il Tribunale ha, inoltre, affermato che la disposta revoca di tale contributo di cui era onerato il ha implicitamente accolto le prospettazioni del medesimo, il quale, nel corso del CP_1 giudizio di separazione, aveva più volte contestato l'interpretazione data dalla alla Pt_1 specifica disposizione contenuta nell'ordinanza presidenziale, chiedendo al giudice di chiarire la portata della stessa. Il Tribunale ha, infine, ritenuto fondata, sia la richiesta di parte di pagamento delle spese Pt_1 straordinarie mediche e sportive dalla stessa sostenute per un importo di 339,50 euro, non dovendo le stesse essere oggetto di preventivo accordo, sia la richiesta di parte di compensazione CP_1 della quota parte delle spese mediche, ammontanti a 66,00 euro, relative ad una visita dermatologica sostenuta per la figlia.
2. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato in data 27.9.2024, ha Parte_1 proposto appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, (istanza coltivata con autonomo ricorso depositato il 10.12.2024, tuttavia successivamente rinunciata), sussistendo gravi e fondati motivi di cui all'art.283 c.p.c.; in via principale e nel merito in, totale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n. 6254/2023 del Tribunale di Milano, la condanna della controparte al pagamento della somma di 14.625,82 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite sostenute da in entrambi gradi del giudizio, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
Parte_1 in via subordinata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova per testi e ordini di esibizione nei confronti del della documentazione relativa al rimborso ottenuto dall'assicurazione CP_1 privata per la visita dermatologica effettuata in data 3.10.2019 a favore della figlia . Per_1
In via preliminare, la difesa ha dedotto che il rifiuto del padre di pagare le spese della baby Pt_1 sitter della figlia minore , si protrae da anni, nonostante tale spese sia individuata nelle Linee Per_1 guida della Corte d'Appello di Milano (e pertanto indipendente dalle successive statuizioni adottate dal Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione nel quale può essere solo decisa la quota di spettanza di ciascuno, ma non anche la singola spesa, trattandosi di spesa dovuta) e nonostante la stessa fosse stata prevista dall'accordo dei genitori recepito dall'ordinanza presidenziale separativa, accordo sempre rispettato dal il quale, fruendo della tata nei CP_1 periodi di propria spettanza della figlia, ha dato seguito a tale accordo . Con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato la contraddittorietà della sentenza impugnata con riferimento all'asserita inesistenza di un valido titolo esecutivo ed ha in primis evidenziato che le spese sostenute dalla per la baby sitter della figlia sono precedenti alla Pt_1 emissione della sentenza separativa conclusiva del giudizio, in quanto si basano su un accordo raggiunto dai genitori, in conformità delle Linee Giuda della Corte d'Appello, precedente all'emissione del provvedimento presidenziale. Diversamente argomentando, a dire della difesa, si verrebbe a legittimare la condotta del genitore che omette di corrispondere le spese pur avendo prestato il proprio consenso alle stesse, costringendo, l'altro, a coltivare, pur in presenza di un consenso, plurime azioni giudiziarie. La difesa ha, quindi, dedotto che proprio il tenore della sentenza ha confermato la propria prospettazione, atteso che il Tribunale, affermando che i genitori in futuro dovranno provvedere autonomamente alle spese per la tata e rimodulando il contributo paterno per il mantenimento della figlia (già fissato in 1.125,00 euro mensili) in 1.200,00 euro mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, ha implicitamente affermato, prima di tale momento, la debenza a carico di entrambi delle spese della tata nella misura del 50%, sicché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non vi è stata alcuna revoca del contributo paterno, non avendo, comunque, il Tribunale comunque potuto revocare alcun obbligo del padre basato su accordo raggiunto direttamente tra le parti e poi recepito dal provvedimento presidenziale reso in data 6.11.2028. Con il secondo motivo di appello la difesa ha contestato la mancata applicazione da parte Pt_1 del Tribunale dei principi giurisprudenziali in materia di spese straordinarie per i figli minori ed ha sullo specifico aspetto affermato che il Tribunale ha omesso di verificare, entrando nella valutazione del merito del credito, la rispondenza della spesa all'interesse della minore, commisurando l'entità della stessa rispetto alla sua utilità e sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Al riguardo, la difesa ha nuovamente sottolineato che la spesa della baby sitter è stata concordata tra le parti, che anche il padre della minore si è servito della tata di per ben due anni, portandola con sé durante i viaggi intrapresi con la figlia e che tale Per_1 spesa è stata sostenuta nell'esclusivo interesse della minore, avendo un'utilità per la bambina. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento alla condanna della alle spese di lite ed ha sullo specifico aspetto affermato Pt_1 che nel caso in esame sussiste soccombenza reciproca, atteso che la domanda principale della propria assistita, relativa alla condanna della controparte alle spese indicate nel decreto ingiuntivo, è stata parzialmente accolta, sicché il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.
3.Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024, CP_1
ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva e nel merito, il rigetto
[...] dei motivi di appello. Quanto al primo motivo di appello, la difesa ha affermato che il padre, nel corso del CP_1 giudizio di primo grado, ha sempre fatto presente nei propri atti e al G.I. come la baby sitter della minore, contrariamente all'accordo recepito dal provvedimento presidenziale, avesse svolto la propria attività lavorativa unicamente a favore della (recandosi dal padre un solo Pt_1 pomeriggio alla settimana, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, nei week end alternati e per qualche giorno d'estate). La difesa ha, quindi, dedotto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che una volta intervenuta la sentenza che definisce il giudizio, le parti non hanno più nulla a pretendere sulla base di provvedimenti emessi in corso di causa, né il coniuge soccombente può chiedere il pagamento delle somme dovute in forza del provvedimento ex art. 708 c.p.c. non versate e ciò in virtù del fatto che il provvedimento provvisorio presidenziale ha natura autonoma rispetto alla sentenza definitiva, in quanto basato su circostanze diverse da quelle esistenti al momento in cui viene emessa la sentenza. In particolare, la difesa ha affermato che il coniuge può azionare il proprio credito soltanto durante il periodo di tempo in cui l'ordinanza è in vigore e conseguentemente non può la stessa più costituire titolo esecutivo azionabile per somme non corrisposte e revocate nella sentenza definitiva, con efficacia ex tunc. La difesa ha, quindi, evidenziato che nell'ambito del provvedimento provvisorio del Tribunale, le spese straordinarie stabilite in capo ai genitori di cui al protocollo sono contenute in un paragrafo diverso di quelle relative alle spese per la baby sitter, sicché le stesse non sono state ritenute ricomprese in quelle contenute nelle linee guida, bensì considerate a parte, con conseguente distinzione tra le due tipologie di spese e che, in ogni caso, la ha inglobato nell'importo Pt_1 complessivamente richiesto per le spese della baby sitter, un periodo successivo all'emissione della sentenza di separazione (dal mese di luglio al mese di dicembre 2020 , mentre la sentenza di separazione è stata pronunciata in data 9.11.2020). Quanto al secondo motivo di appello, la difesa affermando la correttezza della sentenza CP_1 impugnata anche sotto il profilo della mancata istruttoria, atteso che la stessa sarebbe stata del tutto superflua, alla luce della sostituzione della sentenza definitiva all'ordinanza di cui all'art.708 c.p.c., ha evidenziato che il padre ha sempre provveduto in misura superiore a tutte le necessità della figlia minore, sia per il mantenimento ordinario che per il mantenimento straordinario, rispettando sempre le Linee Guida della Corte d'Appello. La difesa ha, quindi, dedotto, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, che l'intervenuto riconoscimento da parte del Tribunale a carico del padre e della madre di alcune spese straordinarie, conferma che le spese straordinarie non revocate e concordate devono essere riconosciute in capo a ciascun genitore e compensate tra loro. Quanto al terzo motivo di appello, la difesa ha contestato la sussistenza di soccombenza giuridica alla luce dell'esito complessivo del giudizio di primo grado, tenuto altresì conto che la ha Pt_1 proposto una procedura esecutiva per le spese della baby sitter, tuttavia respinta e dopo la sentenza separativa, ha notificato dapprima un precetto ed un pignoramento presso il datore di lavoro dell'appellato e successivamente ha richiesto un decreto di ingiunzione nei confronti del poi sospeso dal giudice dell'opposizione che ha definito il giudizio, condannando la CP_1 parte opposta al pagamento delle spese di lite. Quanto, infine, alla richiesta di sospensiva, la difesa appellata ne ha eccepito l'infondatezza, stante l'assenza dei presupposti di legge.
4.Con note conclusive autorizzate del 10.1.2025, la difesa di , rinunciando Parte_1 all'istanza di sospensiva, si è riportata ai propri motivi di appello ed insistendo per l'accoglimento, ha affermato che l'obbligo del padre di rimborsare le spese anticipate dalla madre per la baby sitter sorge dall'accordo raggiunto dai genitori fin da prima della fase presidenziale del giudizio di separazione e che pertanto, non potendo essere revocato dal giudice, non è venuto meno in forza della sentenza definitiva. La difesa ha, comunque, rilevato che il giudice, ove tali spese, come nel caso in esame, siano state rispondenti all'interesse superiore della minore, avrebbe dovuto attenersi al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, non vi è l'obbligo di concordarle preventivamente e/o di informare l'altro genitore. Con note conclusive autorizzate del 10.1.2025, la difesa di si è riportata alle Controparte_1 proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento ed ha affermato che l'attività svolta dalla baby sitter è stata principalmente goduta dalla atteso che la tata, anche quando non doveva Pt_1 occuparsi della minore, svolgeva attività come collaboratrice domestica a casa della madre, cosa che non avveniva per il padre, sicché correttamente, con la sentenza definitiva del giudizio di separazione, a seguito delle ripetute eccezioni sollevate dal sulle modalità di CP_1 esecuzione dell'accordo, il Tribunale ha revocato tale impegno economico.
5. L'udienza del 21.1.2025 è stata tenuta alla presenza delle parti. All'esito la Corte, sentite le richieste del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza appellata e delle parti, che riportandosi alle conclusioni già rassegnate ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano fondati e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere riformata nei termini di seguito illustrati. Va, innanzi tutto, rilevato che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha esclusivamente ad oggetto la debenza da parte di della propria quota delle Controparte_1 spese della baby sitter per la figlia minore , anticipate dalla madre in relazione al periodo Per_1 intercorrente dal mese di novembre 2018 al mese di luglio 2020, di cui al decreto ingiuntivo n. 6254/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.4.2023. A tale riguardo, occorre evidenziare, che le parti, in sede di udienza presidenziale separativa tenutasi in data 6.11.2018, avevano concordato la divisione nella misura del 50% delle spese integrali (stipendio e contributi) relativi alla tata ad oggi assunta la quale seguirà la bambina al bisogno e suddividerà il lavoro tra le due case compatibilmente con i bisogni della bambina ed i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (cfr. punto 5 ordinanza presidenziale del 6.11.2018, giudizio di separazione). Era, dunque stato, previsto che la specifica spesa della baby sitter (prevista dalle Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 quale spesa straordinaria extrascolastica necessitante di preventivo accordo tra le parti) fosse sopportata da entrambi i genitori in pari misura. Con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione dei coniugi del 28.10.2020, il Tribunale, prendendo atto delle difficoltà, espresse dal nel corso del giudizio, di gestione di tali CP_1 spese, in quanto maggiormente fruite dalla modificando la specifica statuizione Pt_1 presidenziale, ha disposto che ciascun genitore provvedesse autonomamente al pagamento degli oneri economici per la baby sitter per l'accudimento della minore nei periodi di rispettiva permanenza, con ciò non solo superando gli accordi intercorsi tra le parti, come confluiti nel provvedimento presidenziale del 6.11.2028, ma altresì derogando a quanto previsto dalle Linee guida del Tribunale di Milano sulla specifica spesa, possibilità, quest'ultima, tutt'altro che preclusa al giudice, avendo detti protocolli di intesa natura meramente orientativa, rappresentando strumenti deflattivi del contenzioso tra le parti. Va, al riguardo, rilevato che il Tribunale, alla luce delle modifiche apportate alla precedente regolamentazione, ha disposto l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, portandolo a 1.200,00 euro mensili, ancorando tale statuizione alla mutata modalità di pagamento delle spese della baby sitter, come detto sostenuto autonomamente da ciascun genitore e facendola decorrere dalla mensilità della pubblicazione della sentenza. Appare, pertanto, evidente alla Corte che il Tribunale abbia inteso fare decorrere gli effetti modificativi della precedente regolamentazione dei rapporti tra le parti, dal momento della pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio separativo e con ciò implicitamente ricomprendendo, fino a tale momento, anche le statuizioni presidenziali del 6.11.2018, con particolare riguardo ai criteri di suddivisione tra i genitori delle spese della baby sitter. Alla luce di quanto sin qui argomentato, se è pur vero che con la sentenza che definisce il giudizio il provvedimento presidenziale viene meno, stante la sua natura provvisoria e cautelare, tuttavia dal tenore del provvedimento conclusivo del giudizio di separazione del 28.10.2020, appare evidente che il Tribunale abbia disposto che gli effetti delle modifiche apportate alla precedente regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, con particolare riguardo alla diversa modalità di ripartizione delle spese della baby sitter e all'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, decorressero dal momento della pubblicazione della sentenza di definizione del giudizio, provvedimento che, sostituendo in via definitiva l'ordinanza presidenziale, ne ha inglobato le relative statuizioni. Conseguentemente ritiene la Corte che la sentenza separativa fondatamente rappresenti il titolo esecutivo posto alla base del provvedimento monitorio azionabile per il recupero del credito rimasto insoluto, dichiarando implicitamente la persistenza del diritto di credito che, con il ricorso monitorio, la parte creditrice ha inteso azionare. L'azione di recupero del proprio credito ad opera di tramite l'avvio della Parte_1 procedura monitoria in forza della sentenza separativa del 28.10.2020, appare, pertanto, fondata, sicché la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza a favore della parte opposta del 50% delle spese della baby sitter anticipate dalla madre successivamente alla data dell'ordinanza presidenziale e fino alla data della sentenza conclusiva del giudizio di separazione. Quanto, poi, all'esistenza del credito rimasto insoluto, ritiene la Corte che la documentazione prodotta da parte appellante, allegata agli atti di precetto del luglio 2019 e ottobre 2020, rappresentata da bonifici a favore della baby sitter e da pagamenti Persona_2 all' effettuati in un arco temporale intercorrente dal mese di novembre 2018 al mese di luglio CP_3
2020, sia sufficiente a comprovare gli esborsi sostenuti da per la specifica voce Parte_1 di spesa (rilevandosi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellata, le produzioni documentali non coprono periodi successivi all' emissione della sentenza separativa). A tale riguardo, osserva la Corte che, ai fini della fondatezza della domanda di recupero del credito rimasto insoluto, non rileva la circostanza che la madre abbia usufruito della baby sitter per periodi maggiori rispetto a quelli fruiti dal padre, atteso che, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti, come recepito dall'ordinanza presidenziale del 6.11.2028, entrambe si impegnavano alla corresponsione del pagamento del 50% della relativa spesa, non subordinando tale possibilità a paritetiche fruizioni dei servizi della baby sitter, atteso che ragionevolmente il CP_1 disponendo di maggiori capacità economiche della madre, ben poteva accollarsi i costi della tata ancorché maggiormente sbilanciati a favore della Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento pro quota a favore di delle spese dalla stessa anticipate per la baby Parte_1 sitter della figlia, ammontanti a complessivi euro 13.080,00, (somma ricalcolata sulla base della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio da parte appellante), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto prevalentemente Parte_1 vittoriosa, le spese del procedimento, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.7498/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 29.7.2024 depositata il 30.7.2024
- condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
13.080, 00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a corrispondere a le spese del giudizio che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15 % delle spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Milano 21.1.2025
IL Consigliere est.
Dott. V.Paletto
Il Presidente
Dott.Fabio Laurenzi