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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 448/2025 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Aniello Govetosa ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Bellabona n. 102;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Enrico Matarazzo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
RESISTENTE
Con il visto EL P.M. reso in data 8.08.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge di disporre CP_1
l'assegnazione ELla casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e con diritto di visita EL padre, un assegno di mantenimento a carico EL Co resistente ELla somma di € 300,00 mensili in proprio favore e di € 700,00 mensili complessivi per i due figli minori con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data
16.12.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli il 23.04.2012 e il 20.12.2016, Per_1 Per_2
ha esposto che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile con il passare degli anni a causa dei comportamenti EL resistente, improntati ad un progressivo allontanamento.
Con memoria difensiva EL 7.05.2025 si è costituito in giudizio chiedendo al CP_1
Tribunale di pronunciare la separazione con addebito alla ricorrente, di disporre l'assegnazione ELla casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento a carico ELla ricorrente di € 300,00 mensili complessivi con spese extra al 50% nonché l'assegnazione ELl'assegno unico.
Con note scritte EL 25.07.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione alle condizioni riportate nell'accordo dalle stesse sottoscritto secondo cui: “…2. I Figli vengono affidati ad entrambi i coniugi in regime di affido condiviso con la precisazione che: - La figlia ormai Per_3
maggiorenne, continuerà a vivere nella casa coniugale con il padre, che provvederà, per l'intero, al mantenimento ELla stessa;
- il figlio viene collocato presso il padre, che se ne accollerà per l'intero tutte le spese ordinarie;
Per_1
- Il figlio viene affidato alla madre che vivrà nella nuova residenza ELla stessa, nell'immobile che Per_2
provvederà a prendere in fitto. Tutte le spese relative al mantenimento, salvo l'assegno unico come innanzi stabilito, cederanno a carico ELla madre. I genitori si impegnano a continuare ad educarli ed istruirli in una ottica di massima collaborazione.
3. La casa coniugale è costituita da un appartamento sito in Monteforte Irpino alla Via
Piano Alvanella, 15, di proprietà comune di entrambi i coniugi, resta assegnata in modo esclusivo al CP_1
che continuerà a pagare le rate di mutuo gravante su tale immobile. Tutti gli arredi ed accessori restano in
[...]
uso allo stesso coniuge che provvederà a pagare ogni eventuale onere e rate di acquisto degli stessi.
4. CP_1
Tutte le spese straordinarie cederanno a carico di entrambi i genitori i quali richiamano espressamente e si riportano, in quanto a descrizione e modalità, al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, sottoscritto in data
28.12.2018, presso il Palazzo di Giustizia di Avellino, Ufficio EL presidente EL Tribunale.
5. Il coniuge
[...]
al fine di favorire il reperimento di un immobile ove l'altro coniuge dovrà stabilire la propria CP_1
residenza, nonché l'eventuale arredo ELlo stesso, si impegna a corrispondere all' altro coniuge, senza che ciò costituisca riconoscimento di assegno di mantenimento, la somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00) al momento ELla sottoscrizione ELl'accordo consensuale, nonché, per lo stesso fine, l'ulteriore somma di €.
2.000,00 (euroduemila) entro e non oltre il quindici settembre 2025, data ultima entro la quale il coniuge Pt_1
2/4 si impegna a lasciare la casa coniugale, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali. Fermo il Pt_1
termine ultimo stabilito, da intendersi essenziale, la signora si riserva di lasciare la casa coniugale, Pt_1
unitamente al figlio anche prima di tale data, non appena reperisce altro alloggio dove trasferirsi. I Per_2
coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sè stessi, dichiarando di poter provvedere autonomamente ognuno per se stesso, mentre per il figlio affidato alla madre, la stessa percepirà, per intero, la somma Per_2
relativa all'assegno unico attualmente percepito dal padre, che, invece, continuerà a godere per intero, di quello per gli altri figli. Quanto sopra stabilito tiene anche conto EL fatto che il sig. dichiara di non avere CP_1
possidenze tali da poter offrire condizioni migliorative per il coniuge, anche in considerazione EL fatto che è stato, nelle more EL procedimento per separazione, licenziato dal datore di lavoro ove prestava la propria attività. 6.
Quanto alla regolamentazione EL diritto di visita, ferma la volontà dei figli, entrambi i coniugi potranno vedere e tenere con sé i figli minori: nei week-end a fine settimana alternati a cominciare dalla data di omologa ELla separazione, dall'uscita da scuola EL venerdì sino alla domenica sera ore 21,00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerli con se, compatibilmente alle esigenze dei minori e degli stessi genitori, un pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e con altre necessità ELle minori.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, dovesse essere fuori sede per lavoro, i giorni di visita ed il week-end potranno essere spostati di comune accordo, sempre compatibilmente con gli impegni dei coniugi i e/o dei minori.
7. I giorni di Natale e vigilia di Natale, Pasqua e Pasquetta, 31 dicembre e 1 gennaio,
8 dicembre e 6 gennaio, verranno trascorsi dai figli minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, a cominciare con la vigilia di Natale 2025 da trascorrere con il sig.
[...]
2026 con la mamma;
nel periodo ELle vacanze estive i figli trascorreranno, se vorranno, con ciascuno CP_3
dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno, in ragione degli impegni di ciascun coniuge e dei figli;
per le altre festività si seguirà il criterio ELl'alternanza annuale. In ogni caso, tale modalità di rapporti con i figli minori ha carattere residuale rispetto alla eventuale facoltà dei coniugi che concordemente potranno stabilire anche modalità più ampie e libere.
8. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.”
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 25.07.2025 non risultando le condizioni ivi indicate contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione ELle spese di giudizio.
P.Q.M.
3/4 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto il 27.06.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione EL presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti ai sensi ELl'art. 52 EL D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio EL 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 448/2025 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Aniello Govetosa ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Bellabona n. 102;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Enrico Matarazzo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
RESISTENTE
Con il visto EL P.M. reso in data 8.08.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge di disporre CP_1
l'assegnazione ELla casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e con diritto di visita EL padre, un assegno di mantenimento a carico EL Co resistente ELla somma di € 300,00 mensili in proprio favore e di € 700,00 mensili complessivi per i due figli minori con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data
16.12.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli il 23.04.2012 e il 20.12.2016, Per_1 Per_2
ha esposto che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile con il passare degli anni a causa dei comportamenti EL resistente, improntati ad un progressivo allontanamento.
Con memoria difensiva EL 7.05.2025 si è costituito in giudizio chiedendo al CP_1
Tribunale di pronunciare la separazione con addebito alla ricorrente, di disporre l'assegnazione ELla casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento a carico ELla ricorrente di € 300,00 mensili complessivi con spese extra al 50% nonché l'assegnazione ELl'assegno unico.
Con note scritte EL 25.07.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione alle condizioni riportate nell'accordo dalle stesse sottoscritto secondo cui: “…2. I Figli vengono affidati ad entrambi i coniugi in regime di affido condiviso con la precisazione che: - La figlia ormai Per_3
maggiorenne, continuerà a vivere nella casa coniugale con il padre, che provvederà, per l'intero, al mantenimento ELla stessa;
- il figlio viene collocato presso il padre, che se ne accollerà per l'intero tutte le spese ordinarie;
Per_1
- Il figlio viene affidato alla madre che vivrà nella nuova residenza ELla stessa, nell'immobile che Per_2
provvederà a prendere in fitto. Tutte le spese relative al mantenimento, salvo l'assegno unico come innanzi stabilito, cederanno a carico ELla madre. I genitori si impegnano a continuare ad educarli ed istruirli in una ottica di massima collaborazione.
3. La casa coniugale è costituita da un appartamento sito in Monteforte Irpino alla Via
Piano Alvanella, 15, di proprietà comune di entrambi i coniugi, resta assegnata in modo esclusivo al CP_1
che continuerà a pagare le rate di mutuo gravante su tale immobile. Tutti gli arredi ed accessori restano in
[...]
uso allo stesso coniuge che provvederà a pagare ogni eventuale onere e rate di acquisto degli stessi.
4. CP_1
Tutte le spese straordinarie cederanno a carico di entrambi i genitori i quali richiamano espressamente e si riportano, in quanto a descrizione e modalità, al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, sottoscritto in data
28.12.2018, presso il Palazzo di Giustizia di Avellino, Ufficio EL presidente EL Tribunale.
5. Il coniuge
[...]
al fine di favorire il reperimento di un immobile ove l'altro coniuge dovrà stabilire la propria CP_1
residenza, nonché l'eventuale arredo ELlo stesso, si impegna a corrispondere all' altro coniuge, senza che ciò costituisca riconoscimento di assegno di mantenimento, la somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00) al momento ELla sottoscrizione ELl'accordo consensuale, nonché, per lo stesso fine, l'ulteriore somma di €.
2.000,00 (euroduemila) entro e non oltre il quindici settembre 2025, data ultima entro la quale il coniuge Pt_1
2/4 si impegna a lasciare la casa coniugale, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali. Fermo il Pt_1
termine ultimo stabilito, da intendersi essenziale, la signora si riserva di lasciare la casa coniugale, Pt_1
unitamente al figlio anche prima di tale data, non appena reperisce altro alloggio dove trasferirsi. I Per_2
coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sè stessi, dichiarando di poter provvedere autonomamente ognuno per se stesso, mentre per il figlio affidato alla madre, la stessa percepirà, per intero, la somma Per_2
relativa all'assegno unico attualmente percepito dal padre, che, invece, continuerà a godere per intero, di quello per gli altri figli. Quanto sopra stabilito tiene anche conto EL fatto che il sig. dichiara di non avere CP_1
possidenze tali da poter offrire condizioni migliorative per il coniuge, anche in considerazione EL fatto che è stato, nelle more EL procedimento per separazione, licenziato dal datore di lavoro ove prestava la propria attività. 6.
Quanto alla regolamentazione EL diritto di visita, ferma la volontà dei figli, entrambi i coniugi potranno vedere e tenere con sé i figli minori: nei week-end a fine settimana alternati a cominciare dalla data di omologa ELla separazione, dall'uscita da scuola EL venerdì sino alla domenica sera ore 21,00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerli con se, compatibilmente alle esigenze dei minori e degli stessi genitori, un pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e con altre necessità ELle minori.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, dovesse essere fuori sede per lavoro, i giorni di visita ed il week-end potranno essere spostati di comune accordo, sempre compatibilmente con gli impegni dei coniugi i e/o dei minori.
7. I giorni di Natale e vigilia di Natale, Pasqua e Pasquetta, 31 dicembre e 1 gennaio,
8 dicembre e 6 gennaio, verranno trascorsi dai figli minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, a cominciare con la vigilia di Natale 2025 da trascorrere con il sig.
[...]
2026 con la mamma;
nel periodo ELle vacanze estive i figli trascorreranno, se vorranno, con ciascuno CP_3
dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno, in ragione degli impegni di ciascun coniuge e dei figli;
per le altre festività si seguirà il criterio ELl'alternanza annuale. In ogni caso, tale modalità di rapporti con i figli minori ha carattere residuale rispetto alla eventuale facoltà dei coniugi che concordemente potranno stabilire anche modalità più ampie e libere.
8. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.”
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 25.07.2025 non risultando le condizioni ivi indicate contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione ELle spese di giudizio.
P.Q.M.
3/4 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto il 27.06.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione EL presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti ai sensi ELl'art. 52 EL D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio EL 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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