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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1205 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. CUSA ANNA LISA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difeso dall'Avv.MAZZARELLA LOREDANA, elettivamente CP_2
domiciliata in indirizzo telematico;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_4 P.IVA_3
TT , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA N.18 TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
15/07/2024, ha evocato in giudizio l' , e proponendo opposizione CP_3 CP_4 CP_2
alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n.29976202400000656000 notificata in data 11.06.2024, per un credito di complessivi euro 144.165, 93,
1 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito rientranti nella cognizione del Giudice del lavoro adito, ossia: nn. 2992017000807696000 29920170012774773000 (ruolo , CP_4
29920180012136490000 (ruolo , 29920210003785443000 (ruolo , CP_4 CP_4
29920220000436214000, 29920220016459104000, 299202200209399171000 e avvisi di addebito nn. 59920130001925881000,
59920140001771711000,59920160000299340000, 59920160001083570000,
59920160001877613000, 59920160003017465000, 59920170000088453000,
59920170000331768000, 59920170000439 530000, 59920170002204308000, 59920
18 00001 25 838 000, 59920180000948581000, 5992018000184805500 0,
59920180002151117000, 59920190000012092000, 59920190000012633260000
59920190000440708000,59920190001070272000,59920190002021708000,
59920190002203559000, 59920190002337403000, 5992019000248437700
0,5992020000004 068 200 0, 599202000000035536 700 0, 59920210000249717000,
59920210000382644000, 59920210000411453000, 5992022000173808000, 5992022
000 2080479000.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito vizi formali, procedimentali nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
e costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione CP_2 CP_3 CP_4
del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, producendo in giudizio gli atti posti in essere.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
2 L'esame dell'opposizione ex art. 617 comma 1, cpc, riguardante i vizi formali e procedimentali è preclusa dalla tardività del ricorso, in quanto depositato il
15/07/2025 a fronte dell'atto opposto notificato in data 11/06/2025.
Quanto all notifica dei titoli esecutivi, cattelle di pagamento e avvisi di addebito,
(per le cartelle dei premi ) e (per gli avvisi di addebito), hanno CP_2 CP_4 CP_3
documentato la regolare notifica degli atti (cfr. all 1-5 fascicolo e all.1-29 CP_2
fascicolo ). CP_3
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, va affermato che trova applicazione l'art. 3 comma 9, L. 335/95, che prevede in generale la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se l'agente della riscossione ha provveduto ad interromperne il decorso, pari a cinque anni piu' 310 giorni, in quanto, oltre al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio
2021, n. 21.
Ebbene, ha dedotto e documentato di aver posto in essere, con riferimento i CP_2
seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 29920229003921983000 notificata a mezzo pec in data 28.10.2022;
- intimazione di pagamento n. 29920239003016937000 notificata a mezzo pec in data 23.06.2023,
Considerato che i titoli dell' sono stati notificati a partire dall'11/9/2017,per CP_4
nessuno di essi è intervenuta prescrizione.
Quanto ai titoli esecutivi dell' , gli stessi sono stati notificati nelle seguenti CP_3
date:
o 59920160001083570000 pec 24.05.2016 (doc. 04);
o 59920160001877613000 pec 07.11.2016 (doc.05)
o 59920160003017465000 pec 22.12.2016 (doc.06)
3 o 59920170000088453000 pec 16.02.2017 (doc.07)
o 59920170000331768000 pec 28.04.2017 (doc.08)
o 59920170000439530000 pec 27.05.2017 (doc.09)
o 59920170002204308000 pec 02.12.2017 (doc.10)
o 59920180000125838000 pec 15.05.2018 (doc.11)
o 59920180000948581000 pec 11.07.2018 (doc. 12)
o 59920180001848055000 raccomandata 29.12.2018 (doc.13)
o 59920180002151117000 raccomandata 09.01.2019 ( doc.14)
o 59920190000012092000 raccomandata 05.03.2019 (doc.15)
o 59920190000126332600 raccomandata (doc.16)
o 59920190000440708000 raccomandata 01.06.2019 (doc.17)
o 59920190001070272000 raccomandata 28.08.2019 (doc.18)
o 59920190002021708000 raccomandata 27.10.2019 ( doc.19)
o 59920190002203559000 raccomandata 19.11.2019 (doc.20)
o 59920190002337403000 raccomandata 16.11.2019 (doc.21)
o 59920190002484377000 raccomandata (doc.22)
o 59920200000040682000 raccomandata 10.06.2020 (doc. 23)
o 59920200000355367000 raccomandata 30.05.2020 ( doc.24)
o 59920210000249717000 pec 03.11.2021 (doc.25)
o 59920210000382644000 pec 05.11.2021 (doc.26)
o 59920210000411453000 pec 07.11.2021 (doc.27)
o 59920220001738508000 pec 29.09.2022 (doc.28)
o 59920220002080479000 pec 18.12.2022 (doc.29)
Pertanto può affermarsi che la prescrizione si è formata soltanto per gli avvisi nn.
4 In definitiva, va disposto l'annullamento parziale dell'atto opposto, nei limiti di di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160001083570000 ,
59920160001877613000.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta nei limiti di cui in motivazione, e dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160001083570000 , 59920160001877613000.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale nei confronti di ciascuno dei resistenti.
Trapani, 25/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59920160001083570000 , 59920160001877613000 notificati rispettivamente il
24/5/2016 e il 7/11/2016.
Per tutti i restanti titoli non si è formata la prescrizione, in quanto le intimaziono sopra riportate sono state notificate tempestivamente, tenuto conto del periodo di prescrizione come sopra calcolato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1205 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. CUSA ANNA LISA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difeso dall'Avv.MAZZARELLA LOREDANA, elettivamente CP_2
domiciliata in indirizzo telematico;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_4 P.IVA_3
TT , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA N.18 TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
15/07/2024, ha evocato in giudizio l' , e proponendo opposizione CP_3 CP_4 CP_2
alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n.29976202400000656000 notificata in data 11.06.2024, per un credito di complessivi euro 144.165, 93,
1 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito rientranti nella cognizione del Giudice del lavoro adito, ossia: nn. 2992017000807696000 29920170012774773000 (ruolo , CP_4
29920180012136490000 (ruolo , 29920210003785443000 (ruolo , CP_4 CP_4
29920220000436214000, 29920220016459104000, 299202200209399171000 e avvisi di addebito nn. 59920130001925881000,
59920140001771711000,59920160000299340000, 59920160001083570000,
59920160001877613000, 59920160003017465000, 59920170000088453000,
59920170000331768000, 59920170000439 530000, 59920170002204308000, 59920
18 00001 25 838 000, 59920180000948581000, 5992018000184805500 0,
59920180002151117000, 59920190000012092000, 59920190000012633260000
59920190000440708000,59920190001070272000,59920190002021708000,
59920190002203559000, 59920190002337403000, 5992019000248437700
0,5992020000004 068 200 0, 599202000000035536 700 0, 59920210000249717000,
59920210000382644000, 59920210000411453000, 5992022000173808000, 5992022
000 2080479000.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito vizi formali, procedimentali nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
e costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione CP_2 CP_3 CP_4
del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, producendo in giudizio gli atti posti in essere.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
2 L'esame dell'opposizione ex art. 617 comma 1, cpc, riguardante i vizi formali e procedimentali è preclusa dalla tardività del ricorso, in quanto depositato il
15/07/2025 a fronte dell'atto opposto notificato in data 11/06/2025.
Quanto all notifica dei titoli esecutivi, cattelle di pagamento e avvisi di addebito,
(per le cartelle dei premi ) e (per gli avvisi di addebito), hanno CP_2 CP_4 CP_3
documentato la regolare notifica degli atti (cfr. all 1-5 fascicolo e all.1-29 CP_2
fascicolo ). CP_3
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, va affermato che trova applicazione l'art. 3 comma 9, L. 335/95, che prevede in generale la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se l'agente della riscossione ha provveduto ad interromperne il decorso, pari a cinque anni piu' 310 giorni, in quanto, oltre al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio
2021, n. 21.
Ebbene, ha dedotto e documentato di aver posto in essere, con riferimento i CP_2
seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 29920229003921983000 notificata a mezzo pec in data 28.10.2022;
- intimazione di pagamento n. 29920239003016937000 notificata a mezzo pec in data 23.06.2023,
Considerato che i titoli dell' sono stati notificati a partire dall'11/9/2017,per CP_4
nessuno di essi è intervenuta prescrizione.
Quanto ai titoli esecutivi dell' , gli stessi sono stati notificati nelle seguenti CP_3
date:
o 59920160001083570000 pec 24.05.2016 (doc. 04);
o 59920160001877613000 pec 07.11.2016 (doc.05)
o 59920160003017465000 pec 22.12.2016 (doc.06)
3 o 59920170000088453000 pec 16.02.2017 (doc.07)
o 59920170000331768000 pec 28.04.2017 (doc.08)
o 59920170000439530000 pec 27.05.2017 (doc.09)
o 59920170002204308000 pec 02.12.2017 (doc.10)
o 59920180000125838000 pec 15.05.2018 (doc.11)
o 59920180000948581000 pec 11.07.2018 (doc. 12)
o 59920180001848055000 raccomandata 29.12.2018 (doc.13)
o 59920180002151117000 raccomandata 09.01.2019 ( doc.14)
o 59920190000012092000 raccomandata 05.03.2019 (doc.15)
o 59920190000126332600 raccomandata (doc.16)
o 59920190000440708000 raccomandata 01.06.2019 (doc.17)
o 59920190001070272000 raccomandata 28.08.2019 (doc.18)
o 59920190002021708000 raccomandata 27.10.2019 ( doc.19)
o 59920190002203559000 raccomandata 19.11.2019 (doc.20)
o 59920190002337403000 raccomandata 16.11.2019 (doc.21)
o 59920190002484377000 raccomandata (doc.22)
o 59920200000040682000 raccomandata 10.06.2020 (doc. 23)
o 59920200000355367000 raccomandata 30.05.2020 ( doc.24)
o 59920210000249717000 pec 03.11.2021 (doc.25)
o 59920210000382644000 pec 05.11.2021 (doc.26)
o 59920210000411453000 pec 07.11.2021 (doc.27)
o 59920220001738508000 pec 29.09.2022 (doc.28)
o 59920220002080479000 pec 18.12.2022 (doc.29)
Pertanto può affermarsi che la prescrizione si è formata soltanto per gli avvisi nn.
4 In definitiva, va disposto l'annullamento parziale dell'atto opposto, nei limiti di di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160001083570000 ,
59920160001877613000.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta nei limiti di cui in motivazione, e dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59920160001083570000 , 59920160001877613000.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale nei confronti di ciascuno dei resistenti.
Trapani, 25/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59920160001083570000 , 59920160001877613000 notificati rispettivamente il
24/5/2016 e il 7/11/2016.
Per tutti i restanti titoli non si è formata la prescrizione, in quanto le intimaziono sopra riportate sono state notificate tempestivamente, tenuto conto del periodo di prescrizione come sopra calcolato.