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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/12/2024, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.2280/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 4.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 2280, promossa con domanda depositata in data 29/06/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), tutte elett.te dom.te in Frosinone, via S.R. per
[...] C.F._10
Casamari n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlo Capocaccia, dal quale sono rappr.te e difese, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1
1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per l'importo CP_1 di €.500,00 richiesto dalle ricorrenti e , di €.1.000,00 Parte_1 Pt_8 richiesto dalle ricorrenti e di €.1.500,00 richiesto dalle Pt_4 Pt_5 Parte_6 ricorrenti e di €.3.000,00 richiesto dalle ricorrenti e Pt_3 Pt_9 Parte_2
ed €.3.500,00 richiesto dalla ricorrente . Pt_10 Pt_7
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 quanto alla ricorrente negli Parte_1
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto Parte_2
alla ricorrente , negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente Pt_3
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla ricorrente , negli anni Pt_4 Pt_5
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici Parte_6
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente , nell'anno scolastico 2021/2022 quanto alla ricorrente , negli anni Pt_7 Pt_8
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici Pt_9
2 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente
. Pt_10
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e
64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da
121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come le ricorrenti, hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle CP_2
attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il
3 tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015, ed ha, nel merito, rilevato che Parte_2
non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018 e
[...]
2018/2019; non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni Parte_7
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; non ha diritto Parte_3 all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici Parte_10
2017/2018 e 2018/2019, con conseguente reiezione delle relative domande per carenza del requisito dell'annualità dei contratti ovvero per intervenuta prescrizione.
In corso di causa parte ricorrente ha anche precisato che ad oggi sussiste ancora un rapporto di lavoro alle dipendenze del o, comunque, l'iscrizione nelle graduatorie Controparte_1
provinciali (GPS) valide per il biennio 2024-2026.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
4 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha
5 statuito, all'art. 2, che la somma di €.500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M.
n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei
6 docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121
e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di
“complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del
2015.
Secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo - certamente deve essere compresa la Carta del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della
Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti
7 anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale CP_1 docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza
8 nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va, a questo punto, esaminata singolarmente ciascuna posizione:
a) quanto a è incontestato e documentalmente provato Parte_1 che la docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per Controparte_1
supplenze annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 ed è successivamente stata immessa in ruolo a decorrere dal
1°.9.2022, pertanto la tutela accordata è in forma specifica.
b) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la Parte_2 docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze Controparte_1
annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per l'a.s. 2017/2018, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.: “l'azione di adempimento in forma specifica
9 volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art.
4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”
(cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di conferimento dell'incarico per la relativa supplenza, dunque in data 19.10.2017, mentre la diffida risulta notificata in data 27.4.2023 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2017/2018, era già spirato.
La docente è stata poi immessa in ruolo a far data dal 1°.
9.2023 e, pertanto, la tutela accordata
è in forma specifica.
c) quanto a , venendo alla tipologia di supplenza assegnata di anno Parte_3
in anno alla docente, dallo stato matricolare e dai contratti versati in atti emerge che: 1) nell'anno
2020/2021 e 2022/2023 parte ricorrente ha avuto l'assegnazione di una supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto;
2) mentre nell'anno 2021/2022 risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni.
Orbene, con riferimento a tali tipologie di contratti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel precisare la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. In particolare, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni
10 presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552).
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel richiamata sentenza n.
29961/2023 laddove la Corte ha affermato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Pertanto, richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (Cass. civ., ord. n. 3912/2024), con la conseguenza che il beneficio non può, in questi casi, essere riconosciuto.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
d) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_4 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
e) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente Parte_5 ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
11 2022/2023 e 2023/2024. Per quanto concerne l'anno 2023/2024 risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico fino al 30 giugno 2024. Orbene, deve osservarsi che l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il diritto a percepire la carta docenti soltanto in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale ovvero fino al 31/08/2024. Tuttavia, ritiene il Giudicante che la norma vada disapplicata per contrasto con il diritto europeo nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 29961/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
f) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la Parte_6 docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze Controparte_1
annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
g) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_7 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.:
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del
27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di
12 conferimento dell'incarico che, per la supplenza relativa all'anno 2017/2018, decorre dal
19.09.2017, mentre la diffida risulta notificata in data 10.4.2024 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2017/2018, era già spirato. La medesima considerazione deve essere necessariamente applicata anche al contratto sottoscritto per l'a.s.
2016/2017 il cui incarico era stato conferito in data 10.12.2016 ed il relativo termine di prescrizione non era stato interrotto prima della notifica della diffida datata 10.4.2024.
Venendo, infine, all'incarico relativo all'a.s. 2018/2019, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni.
Orbene, con riferimento a tali tipologie di contratti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel precisare la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. In particolare, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552).
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel richiamata sentenza n.
29961/2023 laddove la Corte ha affermato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento
13 attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Pertanto, richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (Cass. civ., ord. n. 3912/2024), con la conseguenza che il beneficio non può, in questi casi, essere riconosciuto.
La docente è ancora precaria ed è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze nell'anno in corso.
h) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_8 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico
2021/2022 ed è successivamente stata immessa in ruolo a decorrere dal 1°.9.2022, pertanto la tutela accordata è in forma specifica.
i) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente Parte_9 ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
l) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_10 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.:
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive
14 nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del
27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di conferimento dell'incarico che, per la supplenza relativa all'anno 2018/2019, decorre dall'8.10.2018, mentre la diffida risulta notificata in data 15.4.2024 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2018/2019, era già spirato. La medesima considerazione deve essere necessariamente applicata anche al contratto sottoscritto per l'a.s. 2017/2018 il cui incarico era stato conferito in data 17.10.2017 ed il relativo termine di prescrizione non era stato interrotto prima della notifica della diffida datata 15.4.2024.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
Orbene, per quanto concerne la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di
Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
In sostanza, se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico la tutela accordata è in forma specifica. D'altra parte, le ipotesi di uscita dal sistema scolastico, per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sono a dir poco residuali.
Va pertanto dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per i soli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in loro favore CP_1
15 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €.500,00 in favore di e un Parte_1 Parte_8 importo di €.2.500,00 in favore di un importo di €.1.000,00 in favore di Parte_2
e un importo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
€.2.000,00 in favore di e ed un importo di €.1.500,00 in Parte_7 Parte_10
favore di Parte_9
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e per i motivi indicati.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/4, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico del soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. CP_1
n.147/2022, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.26.000; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.911,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.389,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 809,00; aumento del 40% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, art. 4 comma 2, DM 55/2014: 843,60; compenso complessivo:
€.2.952,60).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e nei confronti del Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, in persona del legale rappresentante p.t., in data Controparte_1
29/06/2024, nella causa iscritta al n. 2280/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di Parte_1 usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta Controparte_1
carta elettronica per un importo di €.500,00, oltre interessi legali come per legge;
16 2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_2
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2018/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo Controparte_1
favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.2.500,00, oltre interessi legali come per legge;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della Parte_3
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121
L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
5) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
6) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_6 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
7) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_7
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
17 condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1
predetta carta elettronica per un importo di €.2.000,00, oltre interessi legali come per legge;
8) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_8 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il Controparte_1
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un
[...]
importo di €.500,00, oltre interessi legali come per legge;
9) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_9 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta Controparte_1
carta elettronica per un importo di €.1.500,00, oltre interessi legali come per legge;
10) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_10 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1
predetta carta elettronica per un importo di €.2.000,00, oltre interessi legali come per legge;
11) rigetta per il resto le altre domande;
12) compensa tra le parti, nei limiti di 1/4, le spese del giudizio, ponendo a carico del la residua parte, che liquida in €.2.214,50 per compenso Controparte_1
professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 6/12/2024. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
18
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 4.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 2280, promossa con domanda depositata in data 29/06/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), tutte elett.te dom.te in Frosinone, via S.R. per
[...] C.F._10
Casamari n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlo Capocaccia, dal quale sono rappr.te e difese, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1
1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per l'importo CP_1 di €.500,00 richiesto dalle ricorrenti e , di €.1.000,00 Parte_1 Pt_8 richiesto dalle ricorrenti e di €.1.500,00 richiesto dalle Pt_4 Pt_5 Parte_6 ricorrenti e di €.3.000,00 richiesto dalle ricorrenti e Pt_3 Pt_9 Parte_2
ed €.3.500,00 richiesto dalla ricorrente . Pt_10 Pt_7
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 quanto alla ricorrente negli Parte_1
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto Parte_2
alla ricorrente , negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente Pt_3
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla ricorrente , negli anni Pt_4 Pt_5
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici Parte_6
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente , nell'anno scolastico 2021/2022 quanto alla ricorrente , negli anni Pt_7 Pt_8
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente negli anni scolastici Pt_9
2 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto alla ricorrente
. Pt_10
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e
64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da
121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come le ricorrenti, hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle CP_2
attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il
3 tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015, ed ha, nel merito, rilevato che Parte_2
non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018 e
[...]
2018/2019; non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni Parte_7
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; non ha diritto Parte_3 all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; non ha diritto all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici Parte_10
2017/2018 e 2018/2019, con conseguente reiezione delle relative domande per carenza del requisito dell'annualità dei contratti ovvero per intervenuta prescrizione.
In corso di causa parte ricorrente ha anche precisato che ad oggi sussiste ancora un rapporto di lavoro alle dipendenze del o, comunque, l'iscrizione nelle graduatorie Controparte_1
provinciali (GPS) valide per il biennio 2024-2026.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
4 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha
5 statuito, all'art. 2, che la somma di €.500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M.
23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta
e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M.
n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei
6 docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121
e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di
“complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del
2015.
Secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo - certamente deve essere compresa la Carta del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della
Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti
7 anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale CP_1 docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza
8 nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va, a questo punto, esaminata singolarmente ciascuna posizione:
a) quanto a è incontestato e documentalmente provato Parte_1 che la docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per Controparte_1
supplenze annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 ed è successivamente stata immessa in ruolo a decorrere dal
1°.9.2022, pertanto la tutela accordata è in forma specifica.
b) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la Parte_2 docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze Controparte_1
annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per l'a.s. 2017/2018, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.: “l'azione di adempimento in forma specifica
9 volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art.
4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”
(cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di conferimento dell'incarico per la relativa supplenza, dunque in data 19.10.2017, mentre la diffida risulta notificata in data 27.4.2023 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2017/2018, era già spirato.
La docente è stata poi immessa in ruolo a far data dal 1°.
9.2023 e, pertanto, la tutela accordata
è in forma specifica.
c) quanto a , venendo alla tipologia di supplenza assegnata di anno Parte_3
in anno alla docente, dallo stato matricolare e dai contratti versati in atti emerge che: 1) nell'anno
2020/2021 e 2022/2023 parte ricorrente ha avuto l'assegnazione di una supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto;
2) mentre nell'anno 2021/2022 risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni.
Orbene, con riferimento a tali tipologie di contratti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel precisare la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. In particolare, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni
10 presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552).
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel richiamata sentenza n.
29961/2023 laddove la Corte ha affermato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Pertanto, richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (Cass. civ., ord. n. 3912/2024), con la conseguenza che il beneficio non può, in questi casi, essere riconosciuto.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
d) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_4 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
e) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente Parte_5 ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
11 2022/2023 e 2023/2024. Per quanto concerne l'anno 2023/2024 risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico fino al 30 giugno 2024. Orbene, deve osservarsi che l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il diritto a percepire la carta docenti soltanto in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale ovvero fino al 31/08/2024. Tuttavia, ritiene il Giudicante che la norma vada disapplicata per contrasto con il diritto europeo nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 29961/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
f) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la Parte_6 docente ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze Controparte_1
annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
g) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_7 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.:
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del
27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di
12 conferimento dell'incarico che, per la supplenza relativa all'anno 2017/2018, decorre dal
19.09.2017, mentre la diffida risulta notificata in data 10.4.2024 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2017/2018, era già spirato. La medesima considerazione deve essere necessariamente applicata anche al contratto sottoscritto per l'a.s.
2016/2017 il cui incarico era stato conferito in data 10.12.2016 ed il relativo termine di prescrizione non era stato interrotto prima della notifica della diffida datata 10.4.2024.
Venendo, infine, all'incarico relativo all'a.s. 2018/2019, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni.
Orbene, con riferimento a tali tipologie di contratti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel precisare la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. In particolare, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552).
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel richiamata sentenza n.
29961/2023 laddove la Corte ha affermato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento
13 attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Pertanto, richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (Cass. civ., ord. n. 3912/2024), con la conseguenza che il beneficio non può, in questi casi, essere riconosciuto.
La docente è ancora precaria ed è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze nell'anno in corso.
h) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_8 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico
2021/2022 ed è successivamente stata immessa in ruolo a decorrere dal 1°.9.2022, pertanto la tutela accordata è in forma specifica.
i) quanto a quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente Parte_9 ha concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
l) quanto a è incontestato e documentalmente provato che la docente ha Parte_10 concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali Controparte_1
(fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attivazione del bonus per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, a mente della citata sentenza della S.C.:
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive
14 nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 29961/2023 del
27/10/2023). Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di conferimento dell'incarico che, per la supplenza relativa all'anno 2018/2019, decorre dall'8.10.2018, mentre la diffida risulta notificata in data 15.4.2024 quando il termine prescrizionale per la richiesta di adempimento relativa all'a.s. 2018/2019, era già spirato. La medesima considerazione deve essere necessariamente applicata anche al contratto sottoscritto per l'a.s. 2017/2018 il cui incarico era stato conferito in data 17.10.2017 ed il relativo termine di prescrizione non era stato interrotto prima della notifica della diffida datata 15.4.2024.
La docente è ancora precaria ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno in corso.
Orbene, per quanto concerne la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di
Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
In sostanza, se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico la tutela accordata è in forma specifica. D'altra parte, le ipotesi di uscita dal sistema scolastico, per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sono a dir poco residuali.
Va pertanto dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per i soli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in loro favore CP_1
15 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €.500,00 in favore di e un Parte_1 Parte_8 importo di €.2.500,00 in favore di un importo di €.1.000,00 in favore di Parte_2
e un importo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
€.2.000,00 in favore di e ed un importo di €.1.500,00 in Parte_7 Parte_10
favore di Parte_9
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e per i motivi indicati.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/4, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico del soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. CP_1
n.147/2022, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.26.000; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.911,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.389,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 809,00; aumento del 40% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, art. 4 comma 2, DM 55/2014: 843,60; compenso complessivo:
€.2.952,60).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e nei confronti del Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, in persona del legale rappresentante p.t., in data Controparte_1
29/06/2024, nella causa iscritta al n. 2280/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di Parte_1 usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta Controparte_1
carta elettronica per un importo di €.500,00, oltre interessi legali come per legge;
16 2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_2
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2018/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo Controparte_1
favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.2.500,00, oltre interessi legali come per legge;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della Parte_3
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121
L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
5) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
6) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_6 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta Controparte_1
elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
7) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_7
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
17 condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1
predetta carta elettronica per un importo di €.2.000,00, oltre interessi legali come per legge;
8) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_8 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il Controparte_1
convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un
[...]
importo di €.500,00, oltre interessi legali come per legge;
9) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_9 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta Controparte_1
carta elettronica per un importo di €.1.500,00, oltre interessi legali come per legge;
10) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta Parte_10 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1
predetta carta elettronica per un importo di €.2.000,00, oltre interessi legali come per legge;
11) rigetta per il resto le altre domande;
12) compensa tra le parti, nei limiti di 1/4, le spese del giudizio, ponendo a carico del la residua parte, che liquida in €.2.214,50 per compenso Controparte_1
professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 6/12/2024. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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