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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2933 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/04/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSO DOMENICO VALTER, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. POZZOLI LAURA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025 ove le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
“L'Avv. OL si associa alla richiesta attorea di revoca del mantenimento.
Le difese concordano che l'assegno venga revocato con decorrenza dalla data della domanda e l'Avv.
OL precisa che non intende richiedere al padre eventuali arretrati L'Avv. Grasso Controparte_2 insiste per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed entrambe le difese congiuntamente chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento e la rimessione della causa al Collegio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 06.10.2009.
Il ricorrente ha poi concordemente dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Invero, non intrattiene più nessun contatto con il ricorrente da parecchio tempo e non ha CP_1 neppure manifestato la volontà di partecipare alla presente procedura di divorzio, tanto che nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del
25.11.2025.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto alla domanda attorea di revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia il Collegio Osserva quanto di seguito. CP_2
La figlia di parte attrice è stata invitata a partecipare al contraddittorio con decreto del Giudice emesso in data 06.05.2025 e la resistente secondaria si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 20.10.2025. essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha aderito alla Controparte_2 domanda attorea e ha chiesto pertanto di dichiarare il padre esonerato dal Parte_1 corrisponderle qualsivoglia assegno per il suo contributo al mantenimento.
All'udienza del 25.11.2025 entrambe le difese, dunque, hanno concordemente insistito sulla medesima richiesta e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Le spese di lite, data l'assenza di questioni giuridiche controverse tra le parti ed avendo la resistente aderito alla domanda attorea, sono da dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 22/04/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a IO (MB) in data 24.07.1993 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune CP_1 di IO (MB), atto n. 16, parte II, serie C, anno 1993);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IO (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara non più tenuto alla corresponsione dell'assegno per il Parte_1 contributo al mantenimento della figlia far data dal 22.04.2025; Controparte_2
IV. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/04/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSO DOMENICO VALTER, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. POZZOLI LAURA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025 ove le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
“L'Avv. OL si associa alla richiesta attorea di revoca del mantenimento.
Le difese concordano che l'assegno venga revocato con decorrenza dalla data della domanda e l'Avv.
OL precisa che non intende richiedere al padre eventuali arretrati L'Avv. Grasso Controparte_2 insiste per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed entrambe le difese congiuntamente chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento e la rimessione della causa al Collegio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 06.10.2009.
Il ricorrente ha poi concordemente dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Invero, non intrattiene più nessun contatto con il ricorrente da parecchio tempo e non ha CP_1 neppure manifestato la volontà di partecipare alla presente procedura di divorzio, tanto che nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del
25.11.2025.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto alla domanda attorea di revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia il Collegio Osserva quanto di seguito. CP_2
La figlia di parte attrice è stata invitata a partecipare al contraddittorio con decreto del Giudice emesso in data 06.05.2025 e la resistente secondaria si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 20.10.2025. essendo ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha aderito alla Controparte_2 domanda attorea e ha chiesto pertanto di dichiarare il padre esonerato dal Parte_1 corrisponderle qualsivoglia assegno per il suo contributo al mantenimento.
All'udienza del 25.11.2025 entrambe le difese, dunque, hanno concordemente insistito sulla medesima richiesta e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Le spese di lite, data l'assenza di questioni giuridiche controverse tra le parti ed avendo la resistente aderito alla domanda attorea, sono da dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 22/04/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a IO (MB) in data 24.07.1993 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune CP_1 di IO (MB), atto n. 16, parte II, serie C, anno 1993);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IO (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara non più tenuto alla corresponsione dell'assegno per il Parte_1 contributo al mantenimento della figlia far data dal 22.04.2025; Controparte_2
IV. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE CO