Art. 1.
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all' articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034 , e' autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all' articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034 , e' autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.