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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2024, n. 21169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21169 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO OR DA (CUI 06DVMG3) nato a [...]( ROMANIA) il 06/05/1976 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
lette le conclusioni del PG, PIERLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21169 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 6 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di OR BO OP avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflittagli dal Tribunale di BU con la sentenza emessa il 13 maggio 2019, riconosciuta per l'esecuzione in Italia, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, in virtù della sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 ottobre 2022. Il giudice dell'esecuzione, ponendo alla base della sua analisi quest'ultima sentenza, che aveva stabilito il rifiuto della consegna di OP alle Autorità rumene, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di BU per l'esecuzione della pronuncia del 13 maggio 2019 di condanna del medesimo alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione, e aveva stabilito che la pena stessa, detratto il presofferto, fosse eseguita in Italia, conformemente al diritto interno, ne ha analizzato le connotazioni e ha ritenuto conclusivamente che, tenendo per fermo il limitato potere di adattamento riservato al giudice dello stato di esecuzione, correttamente la pena stessa era stata stimata compatibile con il quadro normativo interno relativo alle sanzioni contemplate per i reati per l'integrazione dei quali OP era stato tratto a giudizio e condannato dall'Autorità giudiziaria rumena. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di OP ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento sulla base di un unico, articolato motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 25 e 27 Cost., 10 della legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché l'apparenza e l'illogicità della motivazione. Relativamente ai richiamati riferimenti normativi e considerato anche il principio cardine di cui all'art. 2 cod. pen., in forza del quale vanno applicati al reo le disposizioni più favorevoli con riguardo alla legge del tempo del commesso reato, nonché quello del ne bis in idem sostanziale, sotteso alla disciplina di cui agli artt. 15 e 84 cod. pen., la difesa afferma che della disposizione di cui all'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, coniugata con il citato art. 10, comma 2, della legge n. 334 del 1988 (di ratifica della Convenzione di Strasburgo in data 21 marzo 1983, relativa alla disciplina del trasferimento delle persone condannate), non è stata fatta retta applicazione nel caso in esame. In tal senso il ricorrente sostiene che la pena inflitta dall'Autorità giudiziaria rumena, verificata in rapporto alle fattispecie incriminatrici del diritto italiano, è illegale, in quanto non tiene conto dei principi richiamati, con particolare riguardo: alla successione delle leggi nel tempo, in riferimento al reato di cui 2 7 all'art. 319 cod. pen.; ai principi di cui agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., assimilabili allo sconto di pena previsto dall'ordinamento rumeno per situazione equiparata al rito abbreviato italiano;
al principio del ne bis in idem sostanziale, violato laddove la Corte di appello ha riferito la condanna inflitta a OP a sette reati, laddove una parte dei reati era stata ritenuta assorbita da quello di cui all'art. 319 cod. pen. In rapporto a tali temi, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto far emergere, con un semplice calcolo aritmetico, il palese errore compiuto nel calcolo delle diminuzioni e degli aumenti di pena, una volta fissata la pena base. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alle prospettazione difensive i limiti insuperabili scaturenti dal riconoscimento nell'ordinamento interno della sentenza straniera, anche con riguardo all'entità della pena irrogata, in relazione al contenuto generico dell'impugnazione, priva di specifiche argomentazioni a supporto della dedotta sproporzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito precisate. 2. È utile osservare, integrando le indicazioni della parte narrativa, che la Corte di appello, a ragione della determinazione assunta con il provvedimento in esame, ha richiamato, in premessa, la sentenza emessa dalla medesima Autorità giudiziaria interna il 6 ottobre 2022. Con tale decisione era stato sancito il rifiuto della consegna di OP alle Autorità rumene, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di BU il 13 maggio 2022 per l'esecuzione della sentenza già indicata, e aveva contestualmente stabilito che la pena inflitta a OP dai giudici rumeni con la decisione del 13 maggio 2019, pari ad anni undici, mesi sei di reclusione, per i reati puniti dall'ordinamento italiano in forza degli artt. 416, 110, 318 e 319 cod. pen. (associazione per delinquere, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai propri doveri di ufficio, commessi in Romania, fra il 2013 e il 2015), fosse eseguita in Italia, conformemente al diritto interno. Il giudice dell'esecuzione - preso atto che l'istanza del condannato era intesa alla rivisitazione della pena in esecuzione mediante l'applicazione dell'art. 133 cod. pen. affinché essa fosse resa compatibile con la pena massima prevista dalla legge italiana, secondo la difesa da individuarsi nell'entità finale di anni 3 i otto, mesi dieci, giorni venti di reclusione, sulla base della deduzione che di tale eccedenza non si era avveduta la Corte di appello all'atto dell'emissione della sentenza di riconoscimento - ha considerato non fondata la domanda, in quanto OP era stato condannato in Romania per la commissione di sette reati, corrispondenti alle fattispecie suindicate, secondo le imputazioni pure riportate nel dettaglio. Valutate le pene irrogate e quelle previste dall'ordinamento interno, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la Corte di appello, all'atto del riconoscimento, si era attenuta all'interpretazione costante del quadro normativo di riferimento, secondo cui la Corte di appello, laddove si determini a rifiutare la consegna allo Stato di emissione e disponga l'esecuzione della pena detentiva in Italia, ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, possiede un limitato potere di adattamento, volto alla riduzione della pena stessa, solo ove emerga che essa è superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna, alla stregua dell'espressa previsione dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2008/2009/GAI, recepito nell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010. In questa cornice - ha evidenziato il giudice dell'esecuzione - nel diritto interno la violazione dell'art. 319 cod. pen. risultava punita con la pena massima di anni dieci di reclusione;
e, nella verifica della sanzione, corrispondente a tale pena, irrogata dall'Autorità giudiziaria rumena, come poi recepita con la sentenza di riconoscimento, andava poi tenuto conto della pena relativa agli altri sei reati, con l'effetto che la suindicata pena finale inflitta dall'Autorità giudiziaria rumena, pur considerando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risultava affatto incompatibile con la legge italiana, né sproporzionata rispetto ai reati accertati come commessi da OP. In ogni caso - si è precisato nel provvedimento impugnato - la rilevata compatibilità non avrebbe potuto consentire adattamenti ammissibili da parte del giudice interno, con riferimento all'istituto della continuazione. 3. Nel quadro così definito, occorre in primo luogo evidenziare il dato - emerso con nettezza dall'analisi che precede - per cui la sentenza in data 13.05.2019 del Tribunale di BU è stata già oggetto di riconoscimento con precedente sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6.10.2022 con cui, rifiutata la consegna di OP in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 27 emesso il 13.05.2022 dal Tribunale di BU ed era stato, in corrispondenza, disposto che la pena irrogata con la suddetta sentenza, anni undici, mesi sei di reclusione, con detrazione del periodo di arresti domiciliari a cui era stato sottoposto OP dal 7.09.2015 al 25.06.2017, fosse eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La sentenza della Corte di appello del 6.10.2022 non consta sia stata 4 impugnata e, in ogni caso, la sua irrevocabilità risulta incontestata. 3.1. Tale dato non è senza conseguenze. In via generale, opera il principio di diritto, da riaffermarsi, secondo cui non possono essere dedotte con incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali straniere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022, Pop, Rv. 283934 - 01; Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, S., Rv. 265882 - 01). Occorre specificare, dunque, che pure quando si verta in tema di riconoscimento di sentenza straniere, in sede di esecuzione, valgono i principi generali relativi alla sfera di inviolabilità del giudicato, in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (quando la sentenza sia stata emessa a non iudice) oppure di illegittimità intrinseca - e, quindi, illegalità e inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, Papucci, Rv. 283783 - 01; Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374 - 01). Tale punto fermo limita già la giuridica possibilità di accesso alle doglianze prospettate dal ricorrente. È da ricordare che pure in sede di rifiuto della consegna il potere-dovere di intervento dell'Autorità giudiziaria richiesta è circoscritto, dovendo in particolare osservarsi che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e sia disposta, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 69 del 2005, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento in capo alla corte di appello è limitato alla riduzione della stessa, ove essa risulti superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna. Quando procede al riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, la corte di appello deve osservare il precetto di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010, in virtù del quale, se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento e, in ogni caso, la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate, da un lato, non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, dall'altro non possono essere più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna, mentre poi la pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria. Pertanto, ove ci si muova nell'ambito del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere a un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696-quinquies cod. proc. pen., sindacato che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 13169 del 03/03/2022, G., Rv. 283140 - 01). Soltanto qualora, pur se si sia esaurita la fase del riconoscimento, il titolo esecutivo risulti affetto esso stesso da vizi - fra i quali si annovera in mancato rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento per la legalità della pena - la corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, dispone, nei limiti sopra indicati, del potere-dovere di porre rimedio a tali vizi e, con riguardo alla pena, a impedire che abbia corso il riconoscimento della pena, principale e accessoria, che sia stato operato senza osservare i limiti stabiliti dall'ordinamento interno, anche ove il suo dispiegamento si sia basato su un'errata qualificazione giuridica, in tal caso provvedendo alla rideterminazione di tale pena, sempre che essa sia stata fissata in misura superiore a quella massima prevista dalla normativa interna (Sez. 6, n. 3324 del 12/12/2022, deo. 2023, P. Rv. 284335 - 01). 3.2. Così definito l'ambito nel quale il giudice dell'esecuzione aveva titolo a intervenire, non è risultato in alcun modo che nello svolgere il relativo compito la Corte di appello abbia obliterato la - soltanto predicata dal ricorrente - esorbitanza sanzionatoria della pena detentiva irrogata a OP dal Tribunale di BU e confermata in misura inalterata nella sentenza di riconoscimento. La difesa ha dedotto in modo non fondato che la cornice edittale del reato più grave, quello di cui all'art. 319 cod. pen., ossia la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, sia stata considerata senza tener conto del principio di cui all'art. 2 cod. pen., cui si riconnette il limite confermato Si rileva che, con riguardo a tale fattispecie, con la legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2025, la pena detentiva comminata è stata fissata in quella della reclusione da sei a dieci anni. Si considera, in pari tempo, che, per come riportata nella sentenza di riconoscimento e, di conseguenza, per come analizzata anche dal giudice dell'esecuzione, la condotta ascritta OP ha riguardato anche fatti accaduti e ruoli rivestiti fino all'agosto 2015, ossia nel tempo di piena vigenza della norma suindicata, fatti che, con incensurabile verifica di merito, sono stati ritenuti commessi dall'attuale condannato. Sotto questo aspetto non si vede, pertanto, in qual senso il giudice del riconoscimento avesse omesso il controllo di compatibilità fra pena irrogata e 6 pena massima stabilita dall'ordinamento italiano, così come lo stesso ricorrente non ha articolato censure specifiche in merito agli altri addendi che hanno formato la pena complessiva recepita con la sentenza di riconoscimento: sicché, non emergendo profili di illegalità della pena resa eseguibile in Italia, deve ritenersi corretto l'esito della verifica compiuta - in tale necessariamente circoscritto ambito - dal giudice dell'esecuzione: tali non possono considerarsi quella che ha propugnato l'applicazione della riduzione di pena stabilita dall'ordinamento interno per il rito abbreviato in relazione a una soggettiva assimilazione di istituti processuali diversi afferenti allo Stato di condanna e allo Stato di esecuzione, né quella che, muovendo dal preteso assorbimento di alcune ipotesi di reato in quello più grave, ha inammissibilmente sollecitato al giudice dell'esecuzione l'adozione di un diverso sviluppo dosimetrico della pena involgente una rivalutazione della sanzione da parte sua, indipendentemente dall'indimostrato accertamento dell'esorbitanza di quella irrogata dai limiti edittali stabiliti dalla normativa interna. 3.3. Né potrebbe ravvisarsi alcuna illogica dismissione, da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, del suo compito di controllo della legalità del titolo esecutivo con riferimento alla sua affermazione della non applicabilità da parte del giudice del riconoscimento dell'istituto della continuazione. Anche tale snodo rinviene il suo giuridico fondamento nel principio di diritto secondo cui, nella fase di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010, la possibilità di applicare l'art. 81 cod. pen. è estranea ai criteri ivi indicati per il riconoscimento della sentenza di condanna, dato il vincolo a cui deve attenersi il giudice italiano per rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna, salvo il caso della loro incompatibilità con la legge italiana, caso che non contempla anche la facoltà di applicare il suddetto istituto (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578 - 01). Ed è aggiungere, in relazione al corrispondente parametro normativo pure invocato dal ricorrente, che anche nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, si è ritenuta preclusa al giudice dello Stato di esecuzione l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 cod. proc. pen., estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della Convenzione stessa, che vincola lo Stato di esecuzione quanto alla natura 7 Il Cons'gliere estensore i% i Il Presidente giuridica e alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse (Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197023 - 01, in fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza resa dalla Central Criminal Court di Londra). 3.4. Pertanto, il giudice dell'esecuzione ha, sotto gli enucleati aspetti, compiuto correttamente e con argomentazioni prive di vizi logici il controllo di compatibilità della pena inflitta all'estero con quella prevista dall'ordinamento interno per reati similari, non essendo emersi profili di illegalità della sanzione irrogata dall'Autorità giudiziaria rumena e recepita dall'Autorità giudiziaria italiana con il provvedimento di rifiuto di consegna e di connesso riconoscimento del titolo giudiziario rumeno. Né, con riferimento alle ulteriori deduzioni difensive, può rilevarsi la prospettazione di concrete e precise questioni idonee a censurare la verifica - conclusa con esito positivo - della legalità della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione. 4. Corollario delle considerazioni svolte è che l'impugnazione deve essere rigettata. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2024
lette le conclusioni del PG, PIERLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21169 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 6 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di OR BO OP avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflittagli dal Tribunale di BU con la sentenza emessa il 13 maggio 2019, riconosciuta per l'esecuzione in Italia, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, in virtù della sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 ottobre 2022. Il giudice dell'esecuzione, ponendo alla base della sua analisi quest'ultima sentenza, che aveva stabilito il rifiuto della consegna di OP alle Autorità rumene, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di BU per l'esecuzione della pronuncia del 13 maggio 2019 di condanna del medesimo alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione, e aveva stabilito che la pena stessa, detratto il presofferto, fosse eseguita in Italia, conformemente al diritto interno, ne ha analizzato le connotazioni e ha ritenuto conclusivamente che, tenendo per fermo il limitato potere di adattamento riservato al giudice dello stato di esecuzione, correttamente la pena stessa era stata stimata compatibile con il quadro normativo interno relativo alle sanzioni contemplate per i reati per l'integrazione dei quali OP era stato tratto a giudizio e condannato dall'Autorità giudiziaria rumena. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di OP ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento sulla base di un unico, articolato motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 25 e 27 Cost., 10 della legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché l'apparenza e l'illogicità della motivazione. Relativamente ai richiamati riferimenti normativi e considerato anche il principio cardine di cui all'art. 2 cod. pen., in forza del quale vanno applicati al reo le disposizioni più favorevoli con riguardo alla legge del tempo del commesso reato, nonché quello del ne bis in idem sostanziale, sotteso alla disciplina di cui agli artt. 15 e 84 cod. pen., la difesa afferma che della disposizione di cui all'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, coniugata con il citato art. 10, comma 2, della legge n. 334 del 1988 (di ratifica della Convenzione di Strasburgo in data 21 marzo 1983, relativa alla disciplina del trasferimento delle persone condannate), non è stata fatta retta applicazione nel caso in esame. In tal senso il ricorrente sostiene che la pena inflitta dall'Autorità giudiziaria rumena, verificata in rapporto alle fattispecie incriminatrici del diritto italiano, è illegale, in quanto non tiene conto dei principi richiamati, con particolare riguardo: alla successione delle leggi nel tempo, in riferimento al reato di cui 2 7 all'art. 319 cod. pen.; ai principi di cui agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., assimilabili allo sconto di pena previsto dall'ordinamento rumeno per situazione equiparata al rito abbreviato italiano;
al principio del ne bis in idem sostanziale, violato laddove la Corte di appello ha riferito la condanna inflitta a OP a sette reati, laddove una parte dei reati era stata ritenuta assorbita da quello di cui all'art. 319 cod. pen. In rapporto a tali temi, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto far emergere, con un semplice calcolo aritmetico, il palese errore compiuto nel calcolo delle diminuzioni e degli aumenti di pena, una volta fissata la pena base. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alle prospettazione difensive i limiti insuperabili scaturenti dal riconoscimento nell'ordinamento interno della sentenza straniera, anche con riguardo all'entità della pena irrogata, in relazione al contenuto generico dell'impugnazione, priva di specifiche argomentazioni a supporto della dedotta sproporzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito precisate. 2. È utile osservare, integrando le indicazioni della parte narrativa, che la Corte di appello, a ragione della determinazione assunta con il provvedimento in esame, ha richiamato, in premessa, la sentenza emessa dalla medesima Autorità giudiziaria interna il 6 ottobre 2022. Con tale decisione era stato sancito il rifiuto della consegna di OP alle Autorità rumene, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di BU il 13 maggio 2022 per l'esecuzione della sentenza già indicata, e aveva contestualmente stabilito che la pena inflitta a OP dai giudici rumeni con la decisione del 13 maggio 2019, pari ad anni undici, mesi sei di reclusione, per i reati puniti dall'ordinamento italiano in forza degli artt. 416, 110, 318 e 319 cod. pen. (associazione per delinquere, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai propri doveri di ufficio, commessi in Romania, fra il 2013 e il 2015), fosse eseguita in Italia, conformemente al diritto interno. Il giudice dell'esecuzione - preso atto che l'istanza del condannato era intesa alla rivisitazione della pena in esecuzione mediante l'applicazione dell'art. 133 cod. pen. affinché essa fosse resa compatibile con la pena massima prevista dalla legge italiana, secondo la difesa da individuarsi nell'entità finale di anni 3 i otto, mesi dieci, giorni venti di reclusione, sulla base della deduzione che di tale eccedenza non si era avveduta la Corte di appello all'atto dell'emissione della sentenza di riconoscimento - ha considerato non fondata la domanda, in quanto OP era stato condannato in Romania per la commissione di sette reati, corrispondenti alle fattispecie suindicate, secondo le imputazioni pure riportate nel dettaglio. Valutate le pene irrogate e quelle previste dall'ordinamento interno, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la Corte di appello, all'atto del riconoscimento, si era attenuta all'interpretazione costante del quadro normativo di riferimento, secondo cui la Corte di appello, laddove si determini a rifiutare la consegna allo Stato di emissione e disponga l'esecuzione della pena detentiva in Italia, ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, possiede un limitato potere di adattamento, volto alla riduzione della pena stessa, solo ove emerga che essa è superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna, alla stregua dell'espressa previsione dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2008/2009/GAI, recepito nell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010. In questa cornice - ha evidenziato il giudice dell'esecuzione - nel diritto interno la violazione dell'art. 319 cod. pen. risultava punita con la pena massima di anni dieci di reclusione;
e, nella verifica della sanzione, corrispondente a tale pena, irrogata dall'Autorità giudiziaria rumena, come poi recepita con la sentenza di riconoscimento, andava poi tenuto conto della pena relativa agli altri sei reati, con l'effetto che la suindicata pena finale inflitta dall'Autorità giudiziaria rumena, pur considerando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risultava affatto incompatibile con la legge italiana, né sproporzionata rispetto ai reati accertati come commessi da OP. In ogni caso - si è precisato nel provvedimento impugnato - la rilevata compatibilità non avrebbe potuto consentire adattamenti ammissibili da parte del giudice interno, con riferimento all'istituto della continuazione. 3. Nel quadro così definito, occorre in primo luogo evidenziare il dato - emerso con nettezza dall'analisi che precede - per cui la sentenza in data 13.05.2019 del Tribunale di BU è stata già oggetto di riconoscimento con precedente sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6.10.2022 con cui, rifiutata la consegna di OP in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 27 emesso il 13.05.2022 dal Tribunale di BU ed era stato, in corrispondenza, disposto che la pena irrogata con la suddetta sentenza, anni undici, mesi sei di reclusione, con detrazione del periodo di arresti domiciliari a cui era stato sottoposto OP dal 7.09.2015 al 25.06.2017, fosse eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La sentenza della Corte di appello del 6.10.2022 non consta sia stata 4 impugnata e, in ogni caso, la sua irrevocabilità risulta incontestata. 3.1. Tale dato non è senza conseguenze. In via generale, opera il principio di diritto, da riaffermarsi, secondo cui non possono essere dedotte con incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali straniere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022, Pop, Rv. 283934 - 01; Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, S., Rv. 265882 - 01). Occorre specificare, dunque, che pure quando si verta in tema di riconoscimento di sentenza straniere, in sede di esecuzione, valgono i principi generali relativi alla sfera di inviolabilità del giudicato, in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (quando la sentenza sia stata emessa a non iudice) oppure di illegittimità intrinseca - e, quindi, illegalità e inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, Papucci, Rv. 283783 - 01; Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374 - 01). Tale punto fermo limita già la giuridica possibilità di accesso alle doglianze prospettate dal ricorrente. È da ricordare che pure in sede di rifiuto della consegna il potere-dovere di intervento dell'Autorità giudiziaria richiesta è circoscritto, dovendo in particolare osservarsi che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e sia disposta, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 69 del 2005, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento in capo alla corte di appello è limitato alla riduzione della stessa, ove essa risulti superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna. Quando procede al riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, la corte di appello deve osservare il precetto di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010, in virtù del quale, se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento e, in ogni caso, la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate, da un lato, non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, dall'altro non possono essere più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna, mentre poi la pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria. Pertanto, ove ci si muova nell'ambito del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere a un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696-quinquies cod. proc. pen., sindacato che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 13169 del 03/03/2022, G., Rv. 283140 - 01). Soltanto qualora, pur se si sia esaurita la fase del riconoscimento, il titolo esecutivo risulti affetto esso stesso da vizi - fra i quali si annovera in mancato rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento per la legalità della pena - la corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, dispone, nei limiti sopra indicati, del potere-dovere di porre rimedio a tali vizi e, con riguardo alla pena, a impedire che abbia corso il riconoscimento della pena, principale e accessoria, che sia stato operato senza osservare i limiti stabiliti dall'ordinamento interno, anche ove il suo dispiegamento si sia basato su un'errata qualificazione giuridica, in tal caso provvedendo alla rideterminazione di tale pena, sempre che essa sia stata fissata in misura superiore a quella massima prevista dalla normativa interna (Sez. 6, n. 3324 del 12/12/2022, deo. 2023, P. Rv. 284335 - 01). 3.2. Così definito l'ambito nel quale il giudice dell'esecuzione aveva titolo a intervenire, non è risultato in alcun modo che nello svolgere il relativo compito la Corte di appello abbia obliterato la - soltanto predicata dal ricorrente - esorbitanza sanzionatoria della pena detentiva irrogata a OP dal Tribunale di BU e confermata in misura inalterata nella sentenza di riconoscimento. La difesa ha dedotto in modo non fondato che la cornice edittale del reato più grave, quello di cui all'art. 319 cod. pen., ossia la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, sia stata considerata senza tener conto del principio di cui all'art. 2 cod. pen., cui si riconnette il limite confermato Si rileva che, con riguardo a tale fattispecie, con la legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2025, la pena detentiva comminata è stata fissata in quella della reclusione da sei a dieci anni. Si considera, in pari tempo, che, per come riportata nella sentenza di riconoscimento e, di conseguenza, per come analizzata anche dal giudice dell'esecuzione, la condotta ascritta OP ha riguardato anche fatti accaduti e ruoli rivestiti fino all'agosto 2015, ossia nel tempo di piena vigenza della norma suindicata, fatti che, con incensurabile verifica di merito, sono stati ritenuti commessi dall'attuale condannato. Sotto questo aspetto non si vede, pertanto, in qual senso il giudice del riconoscimento avesse omesso il controllo di compatibilità fra pena irrogata e 6 pena massima stabilita dall'ordinamento italiano, così come lo stesso ricorrente non ha articolato censure specifiche in merito agli altri addendi che hanno formato la pena complessiva recepita con la sentenza di riconoscimento: sicché, non emergendo profili di illegalità della pena resa eseguibile in Italia, deve ritenersi corretto l'esito della verifica compiuta - in tale necessariamente circoscritto ambito - dal giudice dell'esecuzione: tali non possono considerarsi quella che ha propugnato l'applicazione della riduzione di pena stabilita dall'ordinamento interno per il rito abbreviato in relazione a una soggettiva assimilazione di istituti processuali diversi afferenti allo Stato di condanna e allo Stato di esecuzione, né quella che, muovendo dal preteso assorbimento di alcune ipotesi di reato in quello più grave, ha inammissibilmente sollecitato al giudice dell'esecuzione l'adozione di un diverso sviluppo dosimetrico della pena involgente una rivalutazione della sanzione da parte sua, indipendentemente dall'indimostrato accertamento dell'esorbitanza di quella irrogata dai limiti edittali stabiliti dalla normativa interna. 3.3. Né potrebbe ravvisarsi alcuna illogica dismissione, da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, del suo compito di controllo della legalità del titolo esecutivo con riferimento alla sua affermazione della non applicabilità da parte del giudice del riconoscimento dell'istituto della continuazione. Anche tale snodo rinviene il suo giuridico fondamento nel principio di diritto secondo cui, nella fase di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010, la possibilità di applicare l'art. 81 cod. pen. è estranea ai criteri ivi indicati per il riconoscimento della sentenza di condanna, dato il vincolo a cui deve attenersi il giudice italiano per rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna, salvo il caso della loro incompatibilità con la legge italiana, caso che non contempla anche la facoltà di applicare il suddetto istituto (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578 - 01). Ed è aggiungere, in relazione al corrispondente parametro normativo pure invocato dal ricorrente, che anche nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, si è ritenuta preclusa al giudice dello Stato di esecuzione l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 cod. proc. pen., estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della Convenzione stessa, che vincola lo Stato di esecuzione quanto alla natura 7 Il Cons'gliere estensore i% i Il Presidente giuridica e alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse (Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197023 - 01, in fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza resa dalla Central Criminal Court di Londra). 3.4. Pertanto, il giudice dell'esecuzione ha, sotto gli enucleati aspetti, compiuto correttamente e con argomentazioni prive di vizi logici il controllo di compatibilità della pena inflitta all'estero con quella prevista dall'ordinamento interno per reati similari, non essendo emersi profili di illegalità della sanzione irrogata dall'Autorità giudiziaria rumena e recepita dall'Autorità giudiziaria italiana con il provvedimento di rifiuto di consegna e di connesso riconoscimento del titolo giudiziario rumeno. Né, con riferimento alle ulteriori deduzioni difensive, può rilevarsi la prospettazione di concrete e precise questioni idonee a censurare la verifica - conclusa con esito positivo - della legalità della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione. 4. Corollario delle considerazioni svolte è che l'impugnazione deve essere rigettata. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2024