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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AL NI, Presidente RI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1224/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. a mezzo del rag. A. , impugnava l' avviso di accertamento n._, per l'anno d'imposta 2014 notificato il 31/05/2019 da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, a seguito di prodromico Pvc. Redatta dalla GdiF. di Vieste, con il quale veniva accertati maggiori redditi d'impresa.
Motivi ricorso
Premesso di ritenere errato l'inclusione dello stabilimento balneare nel cluster 8, in quanto non è presente alcun servizio, se non quelli per la spiaggia, quali ombrelloni, sedie e lettini, così da includere l'attività nel cluster 6, contesta le superfici ritenute presenti e gli stessi prezzi ritenuti applicati dalla GdiF.; evidenzia a tal uopo, anche mediante elaborato planimetrico dell'attività, che la presunta attività di ristorazione non poteva essere esercitata per mancanza di spazio e dei requisiti igienico - sanitari necessari per svolgere la stessa unitamente a quella per il Bar, in mq. 40, è da escludere l'attività di ristorazione.
• Nullità dell'avviso di accertamento per evidente infondatezza e/o inesistenza della pretesa tributaria, riportando dettagliatamente le proprie valutazione sui numeri di utilizzo dei servizi con i relativi prezzi praticati, in relazione all'attività oggetto di verifica, discostandosi totalmente dalle risultanze dei verificatori.
• Nullità dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione, per violazione dell'art. 42 – d.p.r. n. 600/73, ossia per difetto di legittimazione attiva, essendo stato sottoscritto da soggetto privo di poteri;
• Nullità dell'atto impugnato per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale, in violazione agli artt. 10 - legge n. 212/2000; 1 - legge n. 241/90; 24 e 97 costituzione;
nonché 41, co. 2, lett. a) della carta dei diritti fondamentali U.E.
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da liquidare al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente, perché infondati in fatto e in diritto, evidenziando precedenti avvisi in materia, per gli anni 2011 e 2013, sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, e, così insistendo sulle legittimità dell'atto in trattazione relativo all'anno 2014.
Rileva, ancora in via preliminare, di aver precedentemente notificato altro atto, che a seguito di quanto motivato nell'istanza di accertamento con adesione del contribuente, è stato annullato in autotutela, e successivamente riemesso l'atto oggi in controversia. Circa la probatorietà dei rilievi e delle conclusioni dei verbalizzanti, ritiene attestata dalla stessa applicazione di Google Maps, debitamente inserita nel Pvc. Notificato alla parte ricorrente;
conferma poi l'appartenenza del cluster 2 rispetto al cluster 8 e ai fini della attività di ristorazione oltre al bar, richiama contratto di comodato d'uso gratuito reg. con il n.395 a Manfredonia alla figlia, ove si specifica appunto l'annessa attività di bar e ristorazione.
Rileva inoltre, ferma restando il rigetto di ogni altra doglianza, che con la proposta di mediazione l'ufficio, considerate le ragioni esposte dalla parte con istanza di adesione, di fatto applicava una riduzione dei prezzi di affitto dei servizi, in € 8,00 per la bassa stagione ed in € 12,00 per l'alta stagione.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte resistente, con memorie illustrative, insiste nelle richieste richiamando la planimetria, i precedenti motivi che hanno portato all'annullamento in autotutela, in particolare, con riferimento alla ristorazione, richiama autorizzazione del Comune di Vieste a preparare panini, snack, piatti pronti e freddi,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, così come richiamata con l'atto di accertamento e dalla parte in ricorso, sussegue ad un precedente Pvc redatto dai militi della GdiF. di Vieste.
La Corte nel merito osserva che per quanto attiene alle censure, ritiene che siano tutte da rigettare;
circa il difetto di sottoscrizione, evidenzia che la delega è un atto tipicamente interno, nello specifico conferita con delega di servizio, che l'Ufficio a richiesta di parte ha provveduto idoneamente ad allegare in giudizio, così da comprovare l'inquadramento nel ruolo di Funzionario;
mentre per ciò che attiene al mancato contraddittorio procedimentale, premesso che nel caso in trattazione non è previsto per legge, (Cassazione ss.uu. n.24283/2015), giova richiamare la partecipazione di parte ricorrente, alla verifica e alla notifica del Pvc, oltre alla istanza di accertamento con adesione, con la quale si è intrattenuta una attività istruttoria anche con produzione documentale.
La Corte rileva però, che lo stesso Ufficio, nel valutare attentamente, le difese di parte ricorrente, ha ritenuto di riconoscere, in parte, l'assunto difensivo, richiamando la mediazione proposta alla società (senza comunicare l'adesione o meno), di ridurre i prezzi per i servizi di spiaggia, di affitto giornalieri, in € 8,00 per la bassa stagione ed in € 12,00 per l'alta stagione così da pervenire alla stessa riduzione della maggior reddito accertato,
Pertanto la Corte ritiene nel condividere la riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio legale dell'Agenzia, nei confronti del socio, in parziale accoglimento del ricorso, decide nel senso che la pretesa erariale sia dovuta nei termini della proposta di mediazione depositata in atti dall'Ufficio.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, accoglie parzialmente il ricorso. La reciproca soccombenza consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AL NI, Presidente RI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011203461 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1224/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. a mezzo del rag. A. , impugnava l' avviso di accertamento n._, per l'anno d'imposta 2014 notificato il 31/05/2019 da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, a seguito di prodromico Pvc. Redatta dalla GdiF. di Vieste, con il quale veniva accertati maggiori redditi d'impresa.
Motivi ricorso
Premesso di ritenere errato l'inclusione dello stabilimento balneare nel cluster 8, in quanto non è presente alcun servizio, se non quelli per la spiaggia, quali ombrelloni, sedie e lettini, così da includere l'attività nel cluster 6, contesta le superfici ritenute presenti e gli stessi prezzi ritenuti applicati dalla GdiF.; evidenzia a tal uopo, anche mediante elaborato planimetrico dell'attività, che la presunta attività di ristorazione non poteva essere esercitata per mancanza di spazio e dei requisiti igienico - sanitari necessari per svolgere la stessa unitamente a quella per il Bar, in mq. 40, è da escludere l'attività di ristorazione.
• Nullità dell'avviso di accertamento per evidente infondatezza e/o inesistenza della pretesa tributaria, riportando dettagliatamente le proprie valutazione sui numeri di utilizzo dei servizi con i relativi prezzi praticati, in relazione all'attività oggetto di verifica, discostandosi totalmente dalle risultanze dei verificatori.
• Nullità dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione, per violazione dell'art. 42 – d.p.r. n. 600/73, ossia per difetto di legittimazione attiva, essendo stato sottoscritto da soggetto privo di poteri;
• Nullità dell'atto impugnato per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale, in violazione agli artt. 10 - legge n. 212/2000; 1 - legge n. 241/90; 24 e 97 costituzione;
nonché 41, co. 2, lett. a) della carta dei diritti fondamentali U.E.
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da liquidare al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente, perché infondati in fatto e in diritto, evidenziando precedenti avvisi in materia, per gli anni 2011 e 2013, sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, e, così insistendo sulle legittimità dell'atto in trattazione relativo all'anno 2014.
Rileva, ancora in via preliminare, di aver precedentemente notificato altro atto, che a seguito di quanto motivato nell'istanza di accertamento con adesione del contribuente, è stato annullato in autotutela, e successivamente riemesso l'atto oggi in controversia. Circa la probatorietà dei rilievi e delle conclusioni dei verbalizzanti, ritiene attestata dalla stessa applicazione di Google Maps, debitamente inserita nel Pvc. Notificato alla parte ricorrente;
conferma poi l'appartenenza del cluster 2 rispetto al cluster 8 e ai fini della attività di ristorazione oltre al bar, richiama contratto di comodato d'uso gratuito reg. con il n.395 a Manfredonia alla figlia, ove si specifica appunto l'annessa attività di bar e ristorazione.
Rileva inoltre, ferma restando il rigetto di ogni altra doglianza, che con la proposta di mediazione l'ufficio, considerate le ragioni esposte dalla parte con istanza di adesione, di fatto applicava una riduzione dei prezzi di affitto dei servizi, in € 8,00 per la bassa stagione ed in € 12,00 per l'alta stagione.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte resistente, con memorie illustrative, insiste nelle richieste richiamando la planimetria, i precedenti motivi che hanno portato all'annullamento in autotutela, in particolare, con riferimento alla ristorazione, richiama autorizzazione del Comune di Vieste a preparare panini, snack, piatti pronti e freddi,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, così come richiamata con l'atto di accertamento e dalla parte in ricorso, sussegue ad un precedente Pvc redatto dai militi della GdiF. di Vieste.
La Corte nel merito osserva che per quanto attiene alle censure, ritiene che siano tutte da rigettare;
circa il difetto di sottoscrizione, evidenzia che la delega è un atto tipicamente interno, nello specifico conferita con delega di servizio, che l'Ufficio a richiesta di parte ha provveduto idoneamente ad allegare in giudizio, così da comprovare l'inquadramento nel ruolo di Funzionario;
mentre per ciò che attiene al mancato contraddittorio procedimentale, premesso che nel caso in trattazione non è previsto per legge, (Cassazione ss.uu. n.24283/2015), giova richiamare la partecipazione di parte ricorrente, alla verifica e alla notifica del Pvc, oltre alla istanza di accertamento con adesione, con la quale si è intrattenuta una attività istruttoria anche con produzione documentale.
La Corte rileva però, che lo stesso Ufficio, nel valutare attentamente, le difese di parte ricorrente, ha ritenuto di riconoscere, in parte, l'assunto difensivo, richiamando la mediazione proposta alla società (senza comunicare l'adesione o meno), di ridurre i prezzi per i servizi di spiaggia, di affitto giornalieri, in € 8,00 per la bassa stagione ed in € 12,00 per l'alta stagione così da pervenire alla stessa riduzione della maggior reddito accertato,
Pertanto la Corte ritiene nel condividere la riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio legale dell'Agenzia, nei confronti del socio, in parziale accoglimento del ricorso, decide nel senso che la pretesa erariale sia dovuta nei termini della proposta di mediazione depositata in atti dall'Ufficio.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, accoglie parzialmente il ricorso. La reciproca soccombenza consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025